CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 08547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23695/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., dom.t a in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, Viale G. Mazzini n. 121, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e Oggetto: azione resp. c/ org. amm. e contr. società. AC –03/02/2023 r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, Via G. Porro n. 1 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avv. C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, Via XX Settembre n. 89, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] io Ingroia , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – e contro r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] eALZALEA s.r.l. – intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, terza sezione civile, n. 1325 /20 16 del 9 / 7 /20 16 , res a nel procedimento n. r.g. 439/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a unmotivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva rigettato la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno asseritamente arrecato alla odierna ricorrente dalle condotte poste in essere a vario titolo dagli odierni controricorrenti a intimati, prospettatein relazi one alla presunta violazione degli artt. 2392 e ss., 2043 e 2049 cod. civ. 2. La Corte territoriale ha rilevato la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., atteso che l’atto di appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione era generico e non si confron tava con le plurime e r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diverse argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, di talché la sola affermazione di censurare “ integralmente ” la sentenza impugnata non poteva soddisfare il requisito di specificità dell’atto di gravame previstodalla legge. 3. P ietro Campodonico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con contr oricor so , mentre G iuseppe P ileri , R affaele P ietro V alente, la A gentia O biettivo Lavoros.r.l. e la A lzalea s.r.l. sono rimasti intim ati . 4. La ricorrente, nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: « E rronea interpretazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'articolo 342 del codice di procedura civile», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata atteso che nell'atto di appello era stato rilevato che il Tribunale aveva erroneamente richiamato decisioni assunte dalle Corte di Cassazione in fattispecie del tutto diverse da quella oggetto del giudizio, posto che, oltre alla disciplina della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitali, nell’atto di citazione erano stati invocati come lesi anche gli articoli 2043 e 2049 del codice civile ; peraltro, sotto diverso profilo , l'appello aveva evidenziato l’illogicità e l’incongruenza delle ulteriori argomentazioni offerte dal Tribunale nella motivazione della sentenza , tanto con riferimento alla pretesa insindacabilità dell'aumento di capitale della società Agenda 21, partecipata dall' odierna ricorrente , quanto con riferimento alla rilevanza della designazione del nuovo amministratore della società partecipata ai fini della perpetrazione della condotta r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] complessivamente volta a deprimere il valore della quota della ricorrente nel capitale della società partecipata. 2. Il motivo non può trovare accoglimento . Va premesso che, assai di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), sul tema dei requisiti di ammissibilità dell’atto di appello, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 342 cod. proc. civ. hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. E’ stato altresì chiarito che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato– come nella specie – un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità(Cass. 20405/2006 e successive conformi). La ricorrente, pertanto, al fine diconfutare la statuizione di genericità dell’appello assunta dalla Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare come e perché, al contrario, l’appello fosse specifico. Per far ciò,avrebbe d ovuto evidenziare con la necessaria chiarezza e completezza le censure articolate con l’appello e le corrispondenti statuizioni del Tribunale con esse censurate, se necessario riportando testualmente i relativi passaggi degli atti in questione. Ciò non è avvenuto, però, anzitutto quanto alla sentenza di primo grado. Invero, la stessa ratio decidendi del Tribunale viene riferita in termini del tutto generici nella parte narrativa del ricorso (pag. 12), in cui si dà atto soltanto che il primo giudiceaveva rigettato la domanda “reputando che le condotte dei convenuti non integrino gli estremi del lamentato disegno illecito attuato in danno di Sirco”, senza null’alto aggiungere. Analoga genericità, quanto alle statuizioni della sentenza di primo grado appellate, è data registrare nell ’ esposizione del motivo di ricorso. Soltanto in un passaggio sembra possibile individuare con una qualche chiarezza una statuizione della sentenza di primo grado fatta oggetto di censura con l’appello: si tratterebbe della statuizione con cui il Tribunale avrebbe disatteso la domanda di responsabilità degli amministratori, ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., sul rilievo del carattere indiretto del danno arrecato al socio, trascurando tuttavia di r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] considerare che la responsabilità dei medesimi era stata invocata anche a titolo di responsabilità aquiliana. Sennonché, anche a tale proposito, il riscontro degli atti dimostra che, invece , il T ribunale aveva escluso anchela responsabilità invocata ai sensi dell’a rt. 2043 cod. civ (v. pag. 8 della sentenza di primo grado) , di talché non vi è alcuna omissione sul punto e la censura in esame appare priva di fondamento. 3. La socco mbenza re gola le spese, liquidate come in dispositivo . 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna S irco s.r.l. in liquidazione a rifondere le spese della presente fase di legittimità , che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno di essi, in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno di essi , in complessivi euro 20.200 ,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de