CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25879/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24905-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3864/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]-k, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Col,k4, [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Taranto dove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di notifica della cartella e, per quanto interessa il prosieguo, in tema di requisiti organizzativi di studio legale per assoggettamento ad IRi-kP. Più in particolare, il collegio di seconde cure ha fatto proprio la motivazione di primo grado per quanto attiene la regolarità della notifica e del contenuto degli atti impositivi, ha ricordato come la professione di avvocato non sia a priori esclusa dalla soggezione all'Irap ed ha analizzato alcuni elementi indicatori dell'organizzazione che superi il minimo indispensabile per l'esercizio della libera professione. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale. CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli articoli 2 e 3, primo comma, lett. i) d.lgs. n. 447/1997, nella sostanza negando di disporre di organizzazione autonoma, non essendo sufficienti le somme erogate ad altri colleghi per collaborazioni, ritenute rilevanti dal giudice di merito, senza un effettivo bilanciamentokn rapporto con il fatturato (la CTR parla di "abbastanza rilevanti"). In questo senso, la sentenza in scrutinio in effetti non si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il valore assoluto Ric. 2020 n. 24905 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- dei compensi ed il valore assoluto dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non costituiscono elementi utili per desumere l'esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere di per sé sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell'attività professionale esercitata (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo), e l'elevato ammontare delle spese può derivare da costi che possono essere, ad esempio, strettamente afferenti all'aspetto personale dell'attività professionale (si pensi alle spese alberghiere o di rappresentanza o alle ulteriori documentabili come l'assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale, etc.) e costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, ed altre, come nel caso di compensi a terzi, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all'implementazione dell'aspetto "organizzativo", e perciò stesso inidonee a descrivere "il modo in cui l'attività è concretamene esercitata" (così in Cass. n. 23557 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 12929 del 2019 e Cass. n. 7652 del 2020, nonché n. 28346 del 2021). Tale confronto ponderale dev'essere dunque demandato al giudice del rinvio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08 giugno 2022 Ric