Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04789/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 14.2.2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 30.6.2016 con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di un motociclo [OSCURATO:PERSONA] provento di furto commesso in danno tale [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta in suo favore la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al delitto di riciclaggio e, in particolare, all'elemento soggettivo nonché alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato: richiamati i termini della decisione della Corte che ha disatteso i motivi di appello giudicando le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente generiche ed inattendibili, rileva come i giudici di secondo grado si siano limitati a condividere la decisione e le considerazioni svolte dal Tribunale senza tener conto della valenza della ammissione di responsabilità che è stata giudicata generica pur in presenza della indicazione del luogo di commissione del furto e della assenza di domande dirette a saggiare la attendibilità della versione propinata dall'imputato; osserva che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state invece giudicate attendibili quanto alla iniziativa di apporre su quello da lui detenuto la targa di altro motociclo, circostanza questa decisivo per attribuirgli la condotta di riciclaggio in difetto della qual la mera detenzione di un mezzo ancorché recante segni di identificazione contraffatti non avrebbe potuto fondare la responsabilità per il delitto contestato; 2.2 violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva il carattere apodittico della motivazione della Corte di Appello risultando incomprensibile il riferimento alla intensità del dolo ed incongruo quello ai precedenti che invece risultano risalenti e di non rilevante entità e non valutate le dichiarazioni di spontanea ammissione rese dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 1.1 Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era nato da un controllo eseguito da personale di PS che, il giorno 25.7.2014, lo aveva colto alla guida di un motociclo [OSCURATO:PERSONA] risultato provento di furto commesso in data 18.11.2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e sul quale era stata apposta la targa di un mezzo simile di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito nel corso del processo, aveva riferito di averlo prestato all'imputato che aveva ammesso di averne la materiale disponibilità. 1.2 Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio avendo il ricorrente ammesso di aver proceduto a sostituire la targa con quella del mezzo dello stesso tipo che gli era stato prestato dal [OSCURATO:PERSONA] ed avendo invece giudicato generiche e tardive le dichiarazioni rese dall'imputato quanto alla sua diretta responsabilità nel furto del ciclomotore del Capaldo.

Il primo giudice aveva spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver commesso il furto in un posto situato nei pressi della [OSCURATO:PERSONA] "senza essere in grado di fornire più concrete indicazioni" avendo poi indicato via Gioberti soltanto a séguito della domanda (suggestiva, ovvero contenente la risposta) rivoltagli dal difensore e, in ogni caso, facendo riferimento ad elementi facilmente desumibili dall'incarto processuale. 1.3 Con l'atto di appello la difesa aveva insistito sulla attendibilità della confessione del [OSCURATO:PERSONA] circa la commissione del furto sottolineando come via Gioberti si trovi proprio alle spalle della [OSCURATO:PERSONA] non essendo perciò comprensibile quale fosse il livello di ulteriore specificazione delle dichiarazioni confessorie che veniva richiesto all'imputato; sempre secondo la difesa, si era trattato inoltre di dichiarazioni intervenute nel corso dell'esame dibattimentale ed unitamente alla ammissione di aver proceduto lui stesso a sostituire la targa del mezzo non essendo inoltre emersi elementi contraddittori con la ammissione di responsabilità per il furto. 1.4 La Corte, nel confermare la decisione del Tribunale, ha insistito sulla "tardività" della ammissione di responsabilità del ricorrente quanto al furto ed ha ribadito che si era trattato di dichiarazioni generiche "persino sul luogo ove lo avrebbe commesso" laddove la indicazione di "via Gioberti" era stata in definitiva frutto della "imbeccata" del difensore, ovvero di elementi ed indicazioni "troppo labili e generici per ritenere veritiera l'assunzione di responsabilità da parte dell'imputato e, di conseguenza, per riqualificare la fattispecie nel reato di furto aggravato".

2. Ritiene il collegio che la motivazione della Corte di Appello sia carente laddove, a fronte della ammissione del furto da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che il racconto del ricorrente fosse generico senza, tuttavia, benché in tal senso sollecitata dalla difesa, riuscire a spiegare quali ulteriori particolari egli avrebbe dovuto fornire. 2.1 La difesa aveva infatti spiegato che via Gioberti - come risulta anche dalla deposizione del Capaldo - si trova proprio alle spalle della [OSCURATO:PERSONA] sicché la indicazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] era del tutto corretta e sufficientemente precisa circa il luogo in cui il ciclomotore era stato sottratto al proprietario; quest'ultimo, dal canto suo, aveva riferito di aver lasciato il mezzo incustodito e con le chiavi inserite nel blocchetto di accensione essendo perciò perfettamente plausibile che l'imputato avesse estemporaneamente ed al momento deciso di appropriarsene senza perciò alcuna preventiva pianificazione tale da giustificare il ricordo di particolari e circostanze specifiche e diverse da quelle, minimali ma esatte, da lui riferite.

Né, per altro verso, può di per sé rilevare la "tardività" con cui era intervenuta la ammissione dell'imputato che, invero, aveva confessato il fatto nella sede propria, ovvero nel corso dell'esame dibattimentale; e d'altra parte, il fatto che quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] risultasse dagli atti processuali può, di per sé, fondare un giudizio di inattendibilità della confessione che, seguendo questa impostazione, non potrebbe mai intervenire nel corso del dibattimento ovvero quando si sia già verificata una piena "discovery" degli elementi acquisiti nel corso delle indagini. 2.2 Per altro verso, è vero, come ha correttamente segnalato il PG nel corso del suo intervento, che il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veritiera solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti; è pur vero che ciò è consentito allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale e, per altro verso, sempre che la difforme valutazione sia sorretta da una motivazione adeguata (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 7792 del 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280502; Sez. 5, Sentenza n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1, Sentenza n. 35993 del 14/06/2011, Filippone ed altro, Rv. 250774; Sez. 4, Sentenza n. 40171 del 16/06/2004, Minuto, Rv. 229567).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, anche in tal caso sollecitata dalla difesa, si è limitata a ritenere non attendibile la confessione del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui costui aveva riferito di aver lui stesso rubato il ciclomotore senza considerare che l'imputato non era stato in alcun modo "costretto", dalle circostanze di fatto ovvero dagli elementi già acquisiti a suo carico, ad ammettere di avervi anche sostituito la targa. 2.3 Detto questo, è stato più volte chiarito, nella giurisprudenza di questa Corte, ed in materia di ricettazione o riciclaggio, che in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della "res" sia onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente dovendosi acquisire la prova della sua estraneità al delitto "presupposto" (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; conf., Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098; Sez. 2 -, Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594).

3. Nessun dubbio, inoltre, sulla possibilità di riqualificare il fatto in termini di furto (aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ovvero dalla esposizione alla pubblica fede) (cfr., sul punto, Sez. 5 - , Sentenza n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403, secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza; conf., Sez. 2, Sentenza n. 18729 del 14/04/2016, Russo ed altro, Rv. 266758; Sez. 2 - , Sentenza n. 11627 del 14/12/2018, Scardina, Rv. 275770).

4. E, tuttavia, il reato di furto (ancorché aggravato) è ormai e ad oggi prescritto essendo decorsi i termini massimi di cui all'art. 161 cod. pen. a partire dalla data della sottrazione del ciclomotore (novembre 2013) quale risultante dalle due sentenze di merito e di cui la Corte, proprio per tale ragione, può prendere atto.

P.Q.M. qualificato il fatto come furto aggravato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 14.2.2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 30.6.2016 con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di un motociclo [OSCURATO:PERSONA] provento di furto commesso in danno tale [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta in suo favore la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al delitto di riciclaggio e, in particolare, all'elemento soggettivo nonché alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato: richiamati i termini della decisione della Corte che ha disatteso i motivi di appello giudicando le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente generiche ed inattendibili, rileva come i giudici di secondo grado si siano limitati a condividere la decisione e le considerazioni svolte dal Tribunale senza tener conto della valenza della ammissione di responsabilità che è stata giudicata generica pur in presenza della indicazione del luogo di commissione del furto e della assenza di domande dirette a saggiare la attendibilità della versione propinata dall'imputato; osserva che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state invece giudicate attendibili quanto alla iniziativa di apporre su quello da lui detenuto la targa di altro motociclo, circostanza questa decisivo per attribuirgli la condotta di riciclaggio in difetto della qual la mera detenzione di un mezzo ancorché recante segni di identificazione contraffatti non avrebbe potuto fondare la responsabilità per il delitto contestato; 2.2 violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva il carattere apodittico della motivazione della Corte di Appello risultando incomprensibile il riferimento alla intensità del dolo ed incongruo quello ai precedenti che invece risultano risalenti e di non rilevante entità e non valutate le dichiarazioni di spontanea ammissione rese dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 1.1 Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era nato da un controllo eseguito da personale di PS che, il giorno 25.7.2014, lo aveva colto alla guida di un motociclo [OSCURATO:PERSONA] risultato provento di furto commesso in data 18.11.2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e sul quale era stata apposta la targa di un mezzo simile di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito nel corso del processo, aveva riferito di averlo prestato all'imputato che aveva ammesso di averne la materiale disponibilità. 1.2 Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio avendo il ricorrente ammesso di aver proceduto a sostituire la targa con quella del mezzo dello stesso tipo che gli era stato prestato dal [OSCURATO:PERSONA] ed avendo invece giudicato generiche e tardive le dichiarazioni rese dall'imputato quanto alla sua diretta responsabilità nel furto del ciclomotore del Capaldo. Il primo giudice aveva spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver commesso il furto in un posto situato nei pressi della [OSCURATO:PERSONA] "senza essere in grado di fornire più concrete indicazioni" avendo poi indicato via Gioberti soltanto a séguito della domanda (suggestiva, ovvero contenente la risposta) rivoltagli dal difensore e, in ogni caso, facendo riferimento ad elementi facilmente desumibili dall'incarto processuale. 1.3 Con l'atto di appello la difesa aveva insistito sulla attendibilità della confessione del [OSCURATO:PERSONA] circa la commissione del furto sottolineando come via Gioberti si trovi proprio alle spalle della [OSCURATO:PERSONA] non essendo perciò comprensibile quale fosse il livello di ulteriore specificazione delle dichiarazioni confessorie che veniva richiesto all'imputato; sempre secondo la difesa, si era trattato inoltre di dichiarazioni intervenute nel corso dell'esame dibattimentale ed unitamente alla ammissione di aver proceduto lui stesso a sostituire la targa del mezzo non essendo inoltre emersi elementi contraddittori con la ammissione di responsabilità per il furto. 1.4 La Corte, nel confermare la decisione del Tribunale, ha insistito sulla "tardività" della ammissione di responsabilità del ricorrente quanto al furto ed ha ribadito che si era trattato di dichiarazioni generiche "persino sul luogo ove lo avrebbe commesso" laddove la indicazione di "via Gioberti" era stata in definitiva frutto della "imbeccata" del difensore, ovvero di elementi ed indicazioni "troppo labili e generici per ritenere veritiera l'assunzione di responsabilità da parte dell'imputato e, di conseguenza, per riqualificare la fattispecie nel reato di furto aggravato". 2. Ritiene il collegio che la motivazione della Corte di Appello sia carente laddove, a fronte della ammissione del furto da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che il racconto del ricorrente fosse generico senza, tuttavia, benché in tal senso sollecitata dalla difesa, riuscire a spiegare quali ulteriori particolari egli avrebbe dovuto fornire. 2.1 La difesa aveva infatti spiegato che via Gioberti - come risulta anche dalla deposizione del Capaldo - si trova proprio alle spalle della [OSCURATO:PERSONA] sicché la indicazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] era del tutto corretta e sufficientemente precisa circa il luogo in cui il ciclomotore era stato sottratto al proprietario; quest'ultimo, dal canto suo, aveva riferito di aver lasciato il mezzo incustodito e con le chiavi inserite nel blocchetto di accensione essendo perciò perfettamente plausibile che l'imputato avesse estemporaneamente ed al momento deciso di appropriarsene senza perciò alcuna preventiva pianificazione tale da giustificare il ricordo di particolari e circostanze specifiche e diverse da quelle, minimali ma esatte, da lui riferite. Né, per altro verso, può di per sé rilevare la "tardività" con cui era intervenuta la ammissione dell'imputato che, invero, aveva confessato il fatto nella sede propria, ovvero nel corso dell'esame dibattimentale; e d'altra parte, il fatto che quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] risultasse dagli atti processuali può, di per sé, fondare un giudizio di inattendibilità della confessione che, seguendo questa impostazione, non potrebbe mai intervenire nel corso del dibattimento ovvero quando si sia già verificata una piena "discovery" degli elementi acquisiti nel corso delle indagini. 2.2 Per altro verso, è vero, come ha correttamente segnalato il PG nel corso del suo intervento, che il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veritiera solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti; è pur vero che ciò è consentito allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale e, per altro verso, sempre che la difforme valutazione sia sorretta da una motivazione adeguata (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 7792 del 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280502; Sez. 5, Sentenza n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1, Sentenza n. 35993 del 14/06/2011, Filippone ed altro, Rv. 250774; Sez. 4, Sentenza n. 40171 del 16/06/2004, Minuto, Rv. 229567). Nel caso di specie, la Corte di Appello, anche in tal caso sollecitata dalla difesa, si è limitata a ritenere non attendibile la confessione del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui costui aveva riferito di aver lui stesso rubato il ciclomotore senza considerare che l'imputato non era stato in alcun modo "costretto", dalle circostanze di fatto ovvero dagli elementi già acquisiti a suo carico, ad ammettere di avervi anche sostituito la targa. 2.3 Detto questo, è stato più volte chiarito, nella giurisprudenza di questa Corte, ed in materia di ricettazione o riciclaggio, che in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della "res" sia onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente dovendosi acquisire la prova della sua estraneità al delitto "presupposto" (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; conf., Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098; Sez. 2 -, Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594). 3. Nessun dubbio, inoltre, sulla possibilità di riqualificare il fatto in termini di furto (aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ovvero dalla esposizione alla pubblica fede) (cfr., sul punto, Sez. 5 - , Sentenza n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403, secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza; conf., Sez. 2, Sentenza n. 18729 del 14/04/2016, Russo ed altro, Rv. 266758; Sez. 2 - , Sentenza n. 11627 del 14/12/2018, Scardina, Rv. 275770). 4. E, tuttavia, il reato di furto (ancorché aggravato) è ormai e ad oggi prescritto essendo decorsi i termini massimi di cui all'art. 161 cod. pen. a partire dalla data della sottrazione del ciclomotore (novembre 2013) quale risultante dalle due sentenze di merito e di cui la Corte, proprio per tale ragione, può prendere atto. P.Q.M. qualificato il fatto come furto aggravato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris