CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 agosto 1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo con condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte nel presente giudizio come da nota spese che ha allegato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Brescia, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato l'imputato per il reato di uccellagione, per aver prelevato e detenuto 320 esemplari di uccellini selvatici di recente nascita e privi di anello identificativo inamovibile. Incontestato il fatto storico, la Corte d'appello ha inquadrato la condotta nel reato di uccellagione, essendo stata l'attività posta in essere senza uso di armi da fuoco, e foriera di un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica. 2.Avverso tale provvedimento l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si deduce la violazione di legge in relazione all'inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 30 lett. e), che sanziona l'uccellagione. Rappresenta che, alla luce del dato testuale della previsione contenuta nell'art. 3 della legge sulla caccia, il prelievo con le mani di "piccoli nati" integrerebbe una condotta diversa dal concetto di uccellagione e pertanto non punibile ai sensi della lett. e) dell'art. 30 citato ma ai sensi della lettera h) del medesimo articolo, trattandosi di una ipotesi di caccia posta in essere con mezzi vietati. In ogni caso, rilevata l'esistenza sulla tematica di pronunce giurisprudenziali ritenute contrastanti, chiede, in subordine, la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Non sussiste la lamentata violazione di legge dovendosi condividere l'inquadramento giuridico della condotta effettuato dalla Corte d'appello. La norma precettiva di cui all'art. 3, della legge 157 del 1992, rubricata "Divieto di uccellagione", vieta, su tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La questione giuridica proposta nel presente ricorso attiene alla possibilità di ritenere che il prelievo di "piccoli nati" possa integrare la condotta di "uccellagione" sanzionata ai sensi della lettera e) dell'art. 30 della legge sulla caccia. In mancanza di una specifica definizione normativa del concetto di uccellagione idoneo a delineare l'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 3, questo collegio ritiene opportuno privilegiare il dato testuale della norma e attribuire alla congiunzione "nonché" il significato che gli è proprio di "e, e anche, e inoltre". Il termine "nonché" usato dopo il riferimento ad "ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici", in quest'ottical appare funzionale ad includere del concetto di uccellagione il "prelievo" - nozione differente dalla ricerca e dalla cattura - di uova, nidi e piccoli nati, ovvero di categorie diverse dagli uccelli adulti, piuttosto che ad escluderla, sempre a condizione che tale prelievo avvenga con potenzialità offensiva indeterminata o comporti una maggiore sofferenza per gli animali. Sotto quest'ultimo profilo deve, infatti, darsi continuità al principio di diritto secondo cui costituisce uccellagione, e non caccia, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. (Sez. 3, n. 4918 del 10/04/1996, Giusti, Rv. 205462 - 01; Sez. 3, n. 9607 del 02/06/1999 Baire, Rv. 214597 - 01). Alle considerazioni basate sul dato testuale, che già sarebbero di per sé sufficienti a confutare l'interpretazione prospettata dalla difesa - secondo la quale «il concetto di "uccellagione" sarebbe idoneo a ricomprendere ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi, essendo legate le due locuzioni dalla congiunzione "e", ma non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, perché legati al primo elemento dal connettivo "nonché» - appare utile aggiungere anche una ulteriore osservazione di carattere logico-sistematico. L'accoglimento della lettura difensiva comporterebbe la non comprensibile conseguenza di ritenere inclusa nella nozione di uccellagione la cattura di mammiferi selvatici, e non il prelievo di uova nidi e piccoli nati che oltre a consistere evidentemente in una tutela anticipatoria delle specie delle quali il legislatore vieta l'uccellagione, presenta indubbiamente maggiori assonanze semantiche con il concetto di uccellagione rispetto a quanto possa presentarne la cattura di mammiferi selvatici. L'estensione della nozione di uccellagione anche al prelievo di nidi uova e piccoli nati appare inoltre ermeneusi preferibile anche perché maggiormente rispettosa della ratio legis individuabile nella volontà legislativa di scongiurare il rischio del verificarsi di un depauperamento della fauna avicola a causa delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi, aventi una potenzialità offensiva indeterminata. (cfr. Sez. 3, 18/12/1995 n. 1713, Palandri, Rv. 204727). In proposito si evidenzia che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la condotta di "uccellagione" punibile all'art. 30, comma primo lett. e), della legge sulla caccia - essendo il reato, configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata - è integrata «da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili». (Sez. 3, n. 7861 del 12/01/2016, Vassalini, Rv. 266278 - 01; Sez. 3, n. 6343 del 01/02/2006, Fagoni, Rv. 233316 - 01; Sez. 3, n. 19554 del 17/03/2004, Rv. 228886 - 01). Pertanto, una interpretazione della nozione di uccellagione non inclusiva di uova nidi e piccoli nati, priverebbe di sanzione, senza alcuna logica, una condotta che, se posta in essere con potenzialità offensiva indeterminata, impedirebbe alle specie di arrivare all'età adulta, cagionando una ben più grave offesa alla fauna selvatica rispetto a qualsivoglia attività prodromica alla cattura. Da ultimo, l'interpretazione prospettata appare confortata anche da considerazioni legate alle ontologiche caratteristiche del prelievo in oggetto, posto che l'effettiva apprensione di uova nidi e piccoli nati inevitabilmente implica una preventiva ricerca, condotta pacificamente rientrante nella nozione semantica e giuridica di "uccellagione". In questo senso si è pronunciata Sez. 3, n. 9574 del 08/10/1996, Feltrini, Rv. 206466 - 01 in cui si è affermato che la cattura di uccelletti appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra, per la lettera e la "ratio" della norma, il reato di uccellagione, di cui all'art. 30, comma primo, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, «in quanto l'uccellagione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili». Alla luce di quanto chiarito va pertanto ridimensionato il contrasto che l'imputato ritiene di poter desumere dalle pronunce di Sez. 3, del 13/11/2000, n. 139 , Sez. 3, 10/02/ 2015, n. 11350 e da Sez. 3, 28/2/2017 n. 38665, posto che le stesse si riferiscono a fattispecie aventi ad oggetto il prelievo di un esiguo numero di piccoli nati, in cui la sussumibilità della condotta nel reato di "uccellagione" è stata esclusa a causa della scarsa potenzialità offensiva della stessa e della concreta modalità del prelievo, non idoneo a cagionare sofferenze ai piccoli volatili. In ragione di questi rilievi è possibile affermare che «integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, lett. e) della legge 157 del 1992 la condotta di chi prelevi uova nidi o piccoli nati, con mezzi diversi dalle armi da sparo, e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali».4. Nel caso di specie la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato qualificando la condotta posta in essere dall'imputato quale uccellagione sanzionabile ai sensi dell'art. 30, lett. e), sulla base dell'attività di ricerca svolta dall'imputato, del prelievo innaturale e traumatico degli uccellini, non ancora autosufficienti con le mani, della reiterazione dell'azione e della sua potenzialità offensiva indeterminata, concretizzatasi nel prelievo di 320 esemplari nati da una settimana. 3.Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ed alle spese di rappresentanza e di difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part