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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03288/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 22 marzo 2003, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui, il 16 novembre 2021, il Tribunale di Como ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Roumadi propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla particolare tenuità del fatto; che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati; che il ricorrente, invero, è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto; che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa nel giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione attiene, tra l'altro, alla giustificazione offerta (egli, a suo dire, sarebbe occasionalmente entrato in Italia, di transito tra il Belgio e la Spagna, al solo scopo di incontrare fugacemente la fidanzata, in tal modo omaggiandola per il suo compleanno), che i giudici di merito hanno, con motivazione scevra da vizi logici, stimato del tutto inattendibile anche perché non assistita dal benché minimo riscontro; che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dalla Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito, atteso che l'extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni di legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percorso ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizzato, dal paese dal quale era stato espulso; che la Corte di appello ha, inoltre, chiarito, a smentita della professione di buona fede dell'imputato, che egli, presente in Italia sin dal 2015, ha senz'altro avuto modo di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, nel quale si dava, vieppiù, compiutamente atto del divieto, pluriennale e penalmente sanzionato, di reingresso in Italia;che non dissimili sono i rilievi che devono essere dedicati alla residua censura, afferente al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; che, in proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni — connesse soprattutto all'intensità del dolo mostrato rientrando illegalmente in Italia a dispetto dell'adozione del provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione irrogatagli per avere egli commesso un grave reato in materia di narcotraffico — che lo hanno indotto a ritenere il fatto non particolarmente tenue, rispetto alle quali il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ed articola contestazioni di tangibile genericità, direttamente collegate alla versione dei fatti offerta, che si è detto essere pretestuosa e non veritiera; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 22 marzo 2003, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui, il 16 novembre 2021, il Tribunale di Como ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che Roumadi propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla particolare tenuità del fatto; che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati; che il ricorrente, invero, è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto; che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa nel giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione attiene, tra l'altro, alla giustificazione offerta (egli, a suo dire, sarebbe occasionalmente entrato in Italia, di transito tra il Belgio e la Spagna, al solo scopo di incontrare fugacemente la fidanzata, in tal modo omaggiandola per il suo compleanno), che i giudici di merito hanno, con motivazione scevra da vizi logici, stimato del tutto inattendibile anche perché non assistita dal benché minimo riscontro; che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dalla Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito, atteso che l'extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni di legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percorso ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizzato, dal paese dal quale era stato espulso; che la Corte di appello ha, inoltre, chiarito, a smentita della professione di buona fede dell'imputato, che egli, presente in Italia sin dal 2015, ha senz'altro avuto modo di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, nel quale si dava, vieppiù, compiutamente atto del divieto, pluriennale e penalmente sanzionato, di reingresso in Italia;che non dissimili sono i rilievi che devono essere dedicati alla residua censura, afferente al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; che, in proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni — connesse soprattutto all'intensità del dolo mostrato rientrando illegalmente in Italia a dispetto dell'adozione del provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione irrogatagli per avere egli commesso un grave reato in materia di narcotraffico — che lo hanno indotto a ritenere il fatto non particolarmente tenue, rispetto alle quali il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ed articola contestazioni di tangibile genericità, direttamente collegate alla versione dei fatti offerta, che si è detto essere pretestuosa e non veritiera; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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