CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16693-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] CAIMMI, Andrea DavideARNALDI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Ditta individuale Mediastrade di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ROMAGNOLO ; -controricorrente - Avversola sentenza n. 1435/2021 del la C orte di Appello di Torino , depositata il 27/12/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso. R.G.N.16693/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1435/21, del 27 dicembre 2021, della Corte di Appello di Torino , che – in accoglimento del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Mediastrade di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 528/21, dell’8 febbraio 2021, del Tribunale di Torino – h a parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sangiorgi nei confronti della società Mollo; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce di aver conseguito verso il Sangiorgi un provvedimento monitorio, per l’importo di euro 9.895,04 oltre interessi e spese del procedimento, sulla base di fatture che attestavano – oltre all’avvenuto noleggio di attrezzatura meccanica (e di un “bagno chimico”) – il diritto a conseguire l’ulteriore importo di euro 7.872,46 per il furto delle suddette attrezzature; -che l’ingiunto proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., non solo disconoscendo la propria firma apposta in calce al contratto, ma anche eccependo, in relazione al furto delle attrezzature, che nulla egli doveva, visto che la società opposta risultava essere stato indennizzat a , in relazione al verificatosi “rischio furto”, dalla propria compagnia assicuratrice; - che i l giudice di prime cure, respinta l’istanza per l’esecutività del decreto – non senza emettere, però, successivamente, un’ordinanza ex art. 186-biscod. proc. civ. (per il minore importo di euro2.022,34), avendo l’opposto riconosciuto di dovere il corrispettivo per il noleggio delle attrezzature e del bagno chimico –rigettava l’opposizione;-che esperito gravame dall’opponente, la decisione del primo giudice veniva parzialmente riformata, stante la revoca del decreto ingiuntivo (con conferma , però, della condanna al pagamento dell’importo di cui all’ordinanza ex art. 186-bis cod. proc. civ.); - che il giudice d’appello riteneva, infatti, che nulla fosse dovuto in relazione alla sottrazione delle attrezzature, non essendo stata proposta tempestiva istanza di verificazione, in relazione al disconoscimento, operato dall’opposto, della firma apposta in calce al contratto, la cui clausola n. 15 poneva a suo carico, in relazione all’avvenuto furto, “la differenza tra l’ammontare del danno e il minor risarcimento liquidato dalla compagnia assicuratrice in applicazione della franchigia”; -che, a ggiuntivamente, il secondo giudice rilevava la natura vessatoria di tale clausola, e dunque la necessità della sua approvazione per iscritto; - che avverso la sentenza della Corte torinese ricorre per cassazione la società Mollo, sulla base –come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia la “insussistenza delle violazioni di legge invocate da parte avversa in sede di giudizio di appello”, lamentando – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “incongrua applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 216 cod. proc. civ. e 341 cod. civ.”, oltre a “motivazione non esauriente né puntuale”, nonché “infondatezza nel merito delle argomentazioni di parte avversa” e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; - che ha resistito all’impug nazione, con controricorso, il Sangiorgi, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria.Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile , in relazione a ciascuna delle censure in cui si articola; -che “in limine”, peraltro, questa Corte non può esimersi dal rilevare come l’atto di impugnazione qui in esame risulti predisposto con una tecnica redazionale alquanto singolare, verosimilmente una “riproposizione” del contenuto, addirittura, della comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; -che non altrimenti, infatti, si spiegano sia il riferimento alla controparte Sangiorgi come “odierna opponente” e quello all’adita autorità giudiziaria (nella presente sede di legittimità) come “questo Tribunale”, sia la richiesta avanzata a questa Corte –cfr. pag. 5 del ricorso – “in via istruttoria […] qualora ritenuto necessario”, di “ammettere la prova per interrogatorio formale delle parti e testi”; -che, tuttavia, in disparte tali rilievi (comunque indicativi della pretesa di trasformare il presente giudizio in una sorta di “terzo grado” di merito), è il contenuto delle singole censure proposte con il presente ricorso a determinarne l’inammissibilità; - che addirittura prima facie inammissibili sono talune delle doglianze proposte, come la denunciata “insussistenza delle violazioni invocate da parte avversa nel giudizio di appello” e la “infondatezza nel merito delle argomentazioni di parte avversa”, ovvero “la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; - che, difatti, le prime due non sono neppure astrattamente riconducibili alla tassonomia dei vizi di legittimità di cui all’art. 360 cod. proc. civ., mentre l’ultima – dopo la modifica apportata , in particolare al n. 5) di detto articolo, dall’art. 54, comma 1, lett.b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al presente giudizio) – non è più inquadrabi le nella norma suddetta (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01); -che quanto alla “incongrua applicazione” degli artt. 216 cod. proc. civ. e 1341 cod. civ., deve rilevarsi quanto segue; -che in merito alla prima di tali norme deve osservarsi come la censuranon colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dal rilievo della mancata proposizione dell’istanza di verificazioneda parte della società Mollo, in relazione all’avvenuto disconoscimento –operato dal Sangiorgi – della firma apposta in calce al contratto di noleggio, donde l’irrilevanza delle questioni, oggetto della censura, che attengono alla rappresentanza volontaria e alla falsa rappresentanza; -che la censura è, pertanto, inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6- 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che parimenti inammissibile è la censura di violazione dell’art. 1341 cod. civ., tutta incentrata sulla questione della natura vessatoria, o meno, della suddetta clausola contrattuale n. 15, dal momento che le considerazioni espresse dalla Corte territoriale costituiscono una ratio decidendi aggiuntiva rispetto all’altra posta a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo; - che, pertanto, deve darsi seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito –come avvenuto, appunto, nel caso di specie –si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi “rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che le spese seguono la soccombenza e van no liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a Giuseppe S angiorgi , nella già indicata qualità, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d