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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04835/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1986 avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro il 25 ottobre 2017 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile in concorso del reato di rapina aggravata in danno di un cittadino giapponese, commesso il 7 giugno 2009. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo 2.1 Violazione di legge e in particolare degli artt 111 della Costituzione e 6 della Convenzione CEDU e 512 bis cod. proc.pen. , 15 e 16 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che , nelle more del giudizio, è rientrata in Giappone ed è stata escussa mediante rogatoria internazionale nel corso del dibattimento di primo grado, senza consentire alla difesa la possibilità di controesaminarla, così garantendo il CCP contraddittorio.

La Corte di appello ha esaminato e respinto la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, affermando che la rogatoria era stata disposta in conformità all'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone, in forza del quale la richiesta di rogatoria deve contenere un elenco scritto di domande da sottoporre al teste da escutere.

La Corte ha sottolineato che il difensore non ha chiesto di assistere al compimento dell'attività istruttoria da svolgersi all'estero così fornendo il consenso all'acquisizione della prova come disposta dal tribunale.

Deduce il ricorrente che non si è verificata nel processo in oggetto alcuna impossibilità oggettiva ed assoluta ad ottenere la presenza dinanzi al tribunale della persona offesa, che ha liberamente scelto di sottrarsi al contraddittorio.

Il tribunale inoltre avrebbe dovuto attivare una rogatoria mediante videoconferenza piuttosto che acquisire le dichiarazioni del teste sulle domande predisposte, così violando il diritto dell'imputato e della difesa di controesaminare il testimone.

Osserva che la corte di appello ha escluso la sussistenza di qualsivoglia violazione sull'erroneo assunto che la difesa non avesse chiesto di procedere a videoconferenza o di partecipare all'atto, laddove invece è compito del giudice apprestare i rimedi più efficaci per salvaguardare il diritto dell'accusato al controesame. 2.2 violazione degli articoli 3 e 8 comma quattro lett.

G dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale poiché il tribunale ha proceduto a richiedere l'escussione della persona offesa direttamente in Giappone, senza nemmeno tentare la procedura di notifica dell'invito a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, limitandosi a inviare una raccomandata mentre avrebbe dovuto attivare una rogatoria finalizzata alla notifica al testimone di un invito a comparire: così facendo è incorso in una nullità per violazione delle norme relative alla assistenza dell'imputato. 2.3 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della individuazione dell'imputato da parte della persona offesa e mancanza di motivazione in ordine agli elementi di inattendibilità della individuazione dedotti con l'appello, nonché travisamento della deposizione del teste Silvagni.

Si evidenziava con l'atto di appello che all'epoca della individuazione la persona offesa si trovava sotto l'effetto di bevande alcoliche ma la corte si è limitata a ribadire la piena attendibilità del teste in ragione dei dettagli forniti in ordine alle caratteristiche fisiche dell'imputato.

Il ricorrente sottolinea inoltre che la individuazione è un atto atipico e una mera indicazione in fatto da valutare liberamente con particolare attenzione e lamenta che la corte, pur ammettendo che la persona offesa versava in stato di ebbrezza, lo ha ritenuto illogicamente credibile. 2.4 mancanza di motivazione in ordine alle censure dedotte con il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello fondate sulle incertezze manifestate dalla vittima della rapina in occasione della rogatoria, nel corso della quale più volte la stessa dichiarava di non ricordare i particolari della vicenda.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato in quanto reitera le medesime censure in ordine all'utilizzabilità e all'attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa già sollevate con l'atto di gravame, e non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte che ha fornito sintetica ma esaustiva risposta a tutte le doglianze difensive, ritenendole infondate. 1.1 La corte ha correttamente ribadito la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, residente in Giappone, ed assunte tramite rogatoria disposta nel rispetto dell'accordo tra Unione europea e Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, sulla base di un elenco delle domande da porre alla persona di cui si chiede la deposizione; le domande sono state individuate in udienza nel contraddittorio delle parti e non risulta che il difensore abbia chiesto di presenziare all'escussione.

Il ricorrente deduce inutilizzabilità non previste dalla legge e pretese violazioni del diritto di difesa richiamando principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di acquisizione delle dichiarazioni assunte ex art. 512 bis cod. proc.pen. , fattispecie del tutto diversa da quella in esame .

Ed infatti l'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema rado", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il' teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Sez. 2, Sentenza n. 51410 del 18/09/2013 Ud. (dep. 19/12/2013 ) Rv. 257975 - 01) Ma nel caso in esame il teste è stato escusso tramite rogatoriat in forza di una lista di domande predisposte nel contraddittorio delle parti,sicchè non può dolersi delle modalità di assunzione della prova, che risultano pienamente legittime e consentono di fondare il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni assunte. 1.2 La corte ha altresì ribadito la piena attendibilità della persona offesa, sul rilievo che questi ha descritto nel dettaglio il soggetto autore dell'aggressione, ricordando un particolare fisico che lo rendeva individuabile, e ha effettuato il riconoscimento nella medesima giornata del delitto, dopo avere trascorso con l'imputato un arco di tempo apprezzabile all'interno di un esercizio aperto al pubblico, durante il quale aveva potuto memorizzare le sue fattezze.

Lo stesso imputato ha ammesso di avere incontrato il turista giapponese nel bar da questi indicati, così fornendo ulteriore conferma della attendibilità del racconto della persona offesa.

La corte ha osservato che non ricorrono motivi per ritenere che la persona offesa abbia detto il falso laddove ha indicato nel Sanna il soggetto che lo aveva aggredito, considerato che lo ha riconosciuto come la persona con cui si era intrattenuto all'interno del bar.

E tale motivazione è ineccepibile sotto il profilo lo gico e immune dai vizi dedotti.

La censura di omessa motivazione in ordine al quarto, quinto e sesto motivo di appello, che non vengono precisati e riportati nel corpo del ricorso, deve ritenersi inammissibile poiché la corte territoriale ha spiegato in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le accuse della persona offesa nei confronti del Sanna e ha implicitamente respinto le censure relative alla attendibilità delle stesse.

Giova al ri guardo ricordare che il giudice non ha l'onere motivazionale di respingere in maniera esplicita tutte le argomentazioni proposte dalla difesa, ma può anche limitarsi a spiegare l'iter logico a sostegno delle sue conclusioni, implicitamente respin gendo le censure di contrario tenore che non ha ritenuto rilevanti.

Va ancora osservato che non viene specificato in cosa consista il dedotto travisamento delle dichiarazioni del carabiniere Silvagni e , per il suo carattere generico, tale censura deve ritenersi inammissibile, considerato peraltro la presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità.

In conclusione, deve affermarsi che la Corte ha valutato in modo corretto e conforme alla legge e ai criteri giurisprudenziali le dichiarazioni del teste che, pur a distanza di anni dai fatti e con alcune comprensibili incertezze nel ricordo, ha comunque fornito una ricostruzione coerente e logica della vicenda, che ha trovato apprezzabile riscontro nelle stesse parziali ammissioni dell'imputato. 3.Si impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali.

Roma 6 dicembre 2022 il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1986 avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro il 25 ottobre 2017 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile in concorso del reato di rapina aggravata in danno di un cittadino giapponese, commesso il 7 giugno 2009. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo 2.1 Violazione di legge e in particolare degli artt 111 della Costituzione e 6 della Convenzione CEDU e 512 bis cod. proc.pen. , 15 e 16 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che , nelle more del giudizio, è rientrata in Giappone ed è stata escussa mediante rogatoria internazionale nel corso del dibattimento di primo grado, senza consentire alla difesa la possibilità di controesaminarla, così garantendo il CCP contraddittorio. La Corte di appello ha esaminato e respinto la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, affermando che la rogatoria era stata disposta in conformità all'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone, in forza del quale la richiesta di rogatoria deve contenere un elenco scritto di domande da sottoporre al teste da escutere. La Corte ha sottolineato che il difensore non ha chiesto di assistere al compimento dell'attività istruttoria da svolgersi all'estero così fornendo il consenso all'acquisizione della prova come disposta dal tribunale. Deduce il ricorrente che non si è verificata nel processo in oggetto alcuna impossibilità oggettiva ed assoluta ad ottenere la presenza dinanzi al tribunale della persona offesa, che ha liberamente scelto di sottrarsi al contraddittorio. Il tribunale inoltre avrebbe dovuto attivare una rogatoria mediante videoconferenza piuttosto che acquisire le dichiarazioni del teste sulle domande predisposte, così violando il diritto dell'imputato e della difesa di controesaminare il testimone. Osserva che la corte di appello ha escluso la sussistenza di qualsivoglia violazione sull'erroneo assunto che la difesa non avesse chiesto di procedere a videoconferenza o di partecipare all'atto, laddove invece è compito del giudice apprestare i rimedi più efficaci per salvaguardare il diritto dell'accusato al controesame. 2.2 violazione degli articoli 3 e 8 comma quattro lett. G dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale poiché il tribunale ha proceduto a richiedere l'escussione della persona offesa direttamente in Giappone, senza nemmeno tentare la procedura di notifica dell'invito a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, limitandosi a inviare una raccomandata mentre avrebbe dovuto attivare una rogatoria finalizzata alla notifica al testimone di un invito a comparire: così facendo è incorso in una nullità per violazione delle norme relative alla assistenza dell'imputato. 2.3 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della individuazione dell'imputato da parte della persona offesa e mancanza di motivazione in ordine agli elementi di inattendibilità della individuazione dedotti con l'appello, nonché travisamento della deposizione del teste Silvagni. Si evidenziava con l'atto di appello che all'epoca della individuazione la persona offesa si trovava sotto l'effetto di bevande alcoliche ma la corte si è limitata a ribadire la piena attendibilità del teste in ragione dei dettagli forniti in ordine alle caratteristiche fisiche dell'imputato. Il ricorrente sottolinea inoltre che la individuazione è un atto atipico e una mera indicazione in fatto da valutare liberamente con particolare attenzione e lamenta che la corte, pur ammettendo che la persona offesa versava in stato di ebbrezza, lo ha ritenuto illogicamente credibile. 2.4 mancanza di motivazione in ordine alle censure dedotte con il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello fondate sulle incertezze manifestate dalla vittima della rapina in occasione della rogatoria, nel corso della quale più volte la stessa dichiarava di non ricordare i particolari della vicenda.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato in quanto reitera le medesime censure in ordine all'utilizzabilità e all'attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa già sollevate con l'atto di gravame, e non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte che ha fornito sintetica ma esaustiva risposta a tutte le doglianze difensive, ritenendole infondate. 1.1 La corte ha correttamente ribadito la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, residente in Giappone, ed assunte tramite rogatoria disposta nel rispetto dell'accordo tra Unione europea e Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, sulla base di un elenco delle domande da porre alla persona di cui si chiede la deposizione; le domande sono state individuate in udienza nel contraddittorio delle parti e non risulta che il difensore abbia chiesto di presenziare all'escussione. Il ricorrente deduce inutilizzabilità non previste dalla legge e pretese violazioni del diritto di difesa richiamando principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di acquisizione delle dichiarazioni assunte ex art. 512 bis cod. proc.pen. , fattispecie del tutto diversa da quella in esame . Ed infatti l'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema rado", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il' teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Sez. 2, Sentenza n. 51410 del 18/09/2013 Ud. (dep. 19/12/2013 ) Rv. 257975 - 01) Ma nel caso in esame il teste è stato escusso tramite rogatoriat in forza di una lista di domande predisposte nel contraddittorio delle parti,sicchè non può dolersi delle modalità di assunzione della prova, che risultano pienamente legittime e consentono di fondare il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni assunte. 1.2 La corte ha altresì ribadito la piena attendibilità della persona offesa, sul rilievo che questi ha descritto nel dettaglio il soggetto autore dell'aggressione, ricordando un particolare fisico che lo rendeva individuabile, e ha effettuato il riconoscimento nella medesima giornata del delitto, dopo avere trascorso con l'imputato un arco di tempo apprezzabile all'interno di un esercizio aperto al pubblico, durante il quale aveva potuto memorizzare le sue fattezze. Lo stesso imputato ha ammesso di avere incontrato il turista giapponese nel bar da questi indicati, così fornendo ulteriore conferma della attendibilità del racconto della persona offesa. La corte ha osservato che non ricorrono motivi per ritenere che la persona offesa abbia detto il falso laddove ha indicato nel Sanna il soggetto che lo aveva aggredito, considerato che lo ha riconosciuto come la persona con cui si era intrattenuto all'interno del bar. E tale motivazione è ineccepibile sotto il profilo lo gico e immune dai vizi dedotti. La censura di omessa motivazione in ordine al quarto, quinto e sesto motivo di appello, che non vengono precisati e riportati nel corpo del ricorso, deve ritenersi inammissibile poiché la corte territoriale ha spiegato in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le accuse della persona offesa nei confronti del Sanna e ha implicitamente respinto le censure relative alla attendibilità delle stesse. Giova al ri guardo ricordare che il giudice non ha l'onere motivazionale di respingere in maniera esplicita tutte le argomentazioni proposte dalla difesa, ma può anche limitarsi a spiegare l'iter logico a sostegno delle sue conclusioni, implicitamente respin gendo le censure di contrario tenore che non ha ritenuto rilevanti. Va ancora osservato che non viene specificato in cosa consista il dedotto travisamento delle dichiarazioni del carabiniere Silvagni e , per il suo carattere generico, tale censura deve ritenersi inammissibile, considerato peraltro la presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità. In conclusione, deve affermarsi che la Corte ha valutato in modo corretto e conforme alla legge e ai criteri giurisprudenziali le dichiarazioni del teste che, pur a distanza di anni dai fatti e con alcune comprensibili incertezze nel ricordo, ha comunque fornito una ricostruzione coerente e logica della vicenda, che ha trovato apprezzabile riscontro nelle stesse parziali ammissioni dell'imputato. 3.Si impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Roma 6 dicembre 2022 il consigliere estensor
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