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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24927/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 332/2025 UP - 07/05/2025 R.G.N. 6663/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1995 avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale Militare di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento all'assoluzione dal reato di danneggiamento colposo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24927/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2024 il Tribunale militare di Roma ha condannato il car. [OSCURATO:PERSONA], per i reati di disobbedienza e violata consegna commessi in data 01/11/2022, alla pena di mesi due di reclusione, con i benefici di legge, mentre lo ha assolto dal reato di danneggiamento colposo di un'autovettura militare, commesso in data 11/11/2022, per l'insussistenza del fatto.

Nel primo episodio il carabiniere era accusato di avere, mentre si trovava in servizio perlustrativo esterno come autista di pattuglia automontata, disobbedito all'ordine del suo superiore di diminuire la velocità del veicolo, interrotto il servizio e violato la consegna; nel secondo episodio era accusato di avere, per negligenza nella guida, tamponato l'auto che lo precedeva, così causando gravi danni al veicolo militare che stava guidando.

Il Tribunale ha ritenuto provati i delitti di disobbedienza e violata consegna ed ha, invece, assolto l'imputato dal reato di danneggiamento colposo di un veicolo militare.

I rilievi effettuati dalla polizia stradale provano la responsabilità dell'imputato, esclusiva o quanto meno preponderante, nel tamponamento provocato, e il rilevante danneggiamento dell'auto di servizio, tanto che è stato deciso di non ripararla perché la riparazione sarebbe risultata antieconomica.

Il Tribunale, però, ha ritenuto non provato che il veicolo appartenesse all'Amministrazione militare, perché esso era stato acquisito mediante noleggio da una società privata, tanto che per il suo utilizzo l'Arma pagava un canone mensile, e non era classificato come un patrimonio dello Stato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore militare presso il Tribunale di Roma, limitatamente all'assoluzione del car.

Orsini dal delitto di danneggiamento colposo di una cosa mobile militare, deducendo la violazione della legge penale.

Il Tribunale ha errato nell'applicare gli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace.

L'appartenenza di un bene mobile all'amministrazione militare non consegue solo al diritto di proprietà sul bene stesso, perché secondo la corte di cassazione il concetto di appartenenza, in particolare di un autoveicolo, consiste nell'effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Il veicolo in questione era destinato in modo permanente all'uso militare, tanto da essere stato immatricolato con targa militare, e quindi era nella disponibilità dell'Arma dei Carabinieri non in modo occasionale, bensì in modo stabile e funzionale al servizio militare.

Una conferma di tale interpretazione è data dalla collocazione dei reati di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], tra i reati “contro il servizio militare”: essi tutelano, quindi, non solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma anche la regolarità del servizio, attraverso la tutela dei beni necessari per il suo svolgimento.

L'art. 169 cod. pen. mil. pace, poi, non parla di beni di proprietà dell'amministrazione militare, ma di beni ad essa appartenenti.

Il mancato inserimento dei veicoli presi a noleggio nel patrimonio dell'amministrazione non significa che essi non appartengano ad essa, in quanto tale mancato inserimento risponde alle regole della contabilità dello Stato ed è finalizzato, ad esempio, ad evitare il verificarsi di un danno erariale nel caso di danneggiamento del bene stesso.

L'accertata responsabilità dell'imputato per il danneggiamento del veicolo impone, pertanto, la sua condanna anche per il reato in questione.

3. Il Procuratore generale militare, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto all'assoluzione dal reato di danneggiamento colposo, unico punto impugnato dal procuratore.

4. L'imputato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria difensiva con cui chiede la conversione del ricorso in appello, avendo egli proposto impugnazione, con tale mezzo, avverso i punti della sentenza relativi alla condanna per gli altri reati contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve valutarsi la fondatezza o meno della richiesta formulata dall'imputato di convertire in appello il ricorso, proposto dal pubblico ministero per saltum, avendo egli presentato impugnazione, con tale mezzo, avverso la condanna pronunciata dalla medesima sentenza con riferimento agli altri due delitti contestati.

L'art. 580 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo di conversione in appello di un ricorso per cassazione, «quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12».

Secondo il legislatore, pertanto, non ogni duplicazione dei mezzi di impugnazione avverso una medesima sentenza impone la conversione del ricorso per cassazione in appello, in quanto deve sussistere, tra i vari reati, una connessione qualificata: la finalità della norma, infatti, è quella di evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili, esiti che non possono verificarsi nel caso in cui le impugnazioni diverse siano proposte in relazione a reati autonomi, anche se contestati nell'ambito di un unico procedimento.

Nel presente caso, non sussiste tra il reato di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, contestato al capo C) e oggetto del presente ricorso, alcuna connessione con i diversi reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione: deve escludersi, ovviamente, la connessione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ed è insussistente, con evidenza, anche la connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Infine non è ravvisabile neppure, per quanto può valutarsi in questa fase processuale, la connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., derivante dall'avere l'imputato commesso i reati con una sola azione od omissione, stante la distanza temporale tra loro, ovvero con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, stante la natura solo colposa del reato qui contestato.

Non si ravvedono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., mancando tra i reati una connessione qualificata.

La richiesta dell'imputato deve, perciò, essere disattesa.

2. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

Il tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il danneggiamento dell'auto di servizio, ma lo ha assolto dal reato ascritto al capo C), commesso per colpa, per la mancanza del requisito dell'appartenenza all'amministrazione militare del veicolo danneggiato, in quanto non di proprietà di quest'ultima e non inserita nel patrimonio dello Stato, ma acquisita e utilizzata a seguito di un contratto di noleggio, stipulato con la società fornitrice del bene, che ne rimane la proprietaria.

La qualità del bene oggetto del deterioramento costituisce, senza dubbio, un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, in quanto la condotta sanzionata deve consistere nel rendere inservibile, anche solo in parte, «oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare».

Il Tribunale ha interpretato il concetto di “appartenenza” come sinonimo di “proprietà”, ma tale interpretazione non appare corretta.

La distruzione o il deterioramento sono sanzionati qualora abbiano ad oggetto, come recita la rubrica della norma, «cose mobili militari», ed il testo conferma che la tutela è fornita non solo ai beni mobili tipicamente utilizzati nel servizio militare, come le armi e le munizioni, che sono sicuramente di proprietà dell'amministrazione militare, ma ad ogni oggetto che abbia tale natura («cose mobili militari») e la predetta “appartenenza”.

2.1. Vi è in primo luogo un argomento letterale, che contrasta con l'equiparazione del concetto di “appartenenza” al concetto di “proprietà”: il legislatore ha volutamente utilizzato un termine diverso da quest'ultimo, che attribuisce una natura giuridica specifica al bene, preferendo un termine dal significato più ampio, dal momento che la “appartenenza” di un bene ad un determinato soggetto può derivare anche da una relazione giuridica diversa dalla proprietà, quale il possesso o un'altra forma di detenzione qualificata.

Questa Corte, ad esempio, ha affermato che «In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Rv.279052), e, analogamente, che «In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene» (Sez. 1, n. 44136 del 04/10/2023, Rv.285401).

Con una pronuncia autorevole, anche se risalente, questa Corte ha altresì affermato esplicitamente, in tema di peculato, che «Il concetto di appartenenza del danaro o della cosa alla pubblica amministrazione non si esaurisce nella nozione di proprietà o di altri diritti reali, comprendendo ogni forma di titolarità e quindi di disponibilità degli anzidetti beni in virtù del raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati» (Sez.

U, n. 7966 del 12/04/1980, Rv. 145713; vedi anche Sez. 6, n. 15426 del 20/02/1989, Rv. 182476; Sez. 6, n. 9890 del 08/04/1994, Rv. 199154).

Si deve concludere, pertanto, che il concetto di “appartenenza”, nell'interpretazione giurisprudenziale, non equivale alla relazione giuridica su un bene corrispondente alla sola “proprietà”.

2.2. Vi è, poi, una ragione sistematica, che porta ad escludere che il legislatore abbia inteso sanzionare esclusivamente il danneggiamento di beni di proprietà dell'amministrazione militare.

Il reato è inserito nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che contiene i reati “contro il servizio militare”.

Tale collocazione dimostra che il reato non è diretto a tutelare solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma tutela lo svolgimento del servizio militare: la condotta di deterioramento, pertanto, è sanzionata non solo perché causa la perdita di valore del bene e la diminuzione del patrimonio pubblico, ma anche perché altera il regolare svolgimento del servizio militare.

Questa interpretazione è conforme alla valutazione espressa dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 82/1994, nella quale una questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 cod. proc. mil. pace, sollevata in ordine alla punibilità di danneggiamenti anche di beni di scarsissimo valore economico, è stata dichiarata manifestamente infondata perché, oltre ad essere prevista dal legislatore una specifica attenuante per il danno di particolare tenuità, «la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il remittente non è pienamente coerente con il carattere plurioffensivo del reato, collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare».

Secondo la Corte costituzionale, pertanto, ciò che viene tutelato dalla norma non è solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma anche la regolarità dello svolgimento del servizio militare, che può essere alterata o fortemente ostacolata dall'avere reso inservibile un bene ad esso destinato, la cui mancanza può imporre una temporanea sospensione del servizio stesso, ovvero una modifica delle sue modalità.

Una ulteriore conferma della natura plurioffensiva del reato si ricava dalla relazione ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del codice militare di guerra, in cui il legislatore ha valutato se fosse necessario creare delle ipotesi di reato militare per fatti che potrebbero essere ricompresi nel reato comune di danneggiamento, ed ha affermato che «questi fatti … hanno un fondamento giuridico particolare, rappresentato dalla violazione di un dovere essenziale del militare, quello cioè di avere cura delle cose necessarie al servizio militare, che a lui sono tutte naturalmente affidate».

Viene, pertanto, affermata esplicitamente la peculiare natura dei beni tutelati dal reato di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, che non consistono nelle cose di proprietà dell'amministrazione militare, bensì in tutte le cose «necessarie al servizio militare», e per tale ragione appartenenti all'amministrazione militare stessa.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, pertanto, nella parte in cui ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace affermando la non appartenenza all'amministrazione militare del bene danneggiato solo perché detenuto da quest'ultima non in virtù di un titolo di proprietà, ma in base ad un contratto di noleggio a lungo termine, Deve, infatti, affermarsi che il bene deteriorato deve essere ritenuto “appartenente” all'amministrazione militare quando questa abbia su di esso un rapporto di detenzione stabile e continuativo nel tempo, che ne consente la destinazione al servizio militare, indipendentemente dal titolo giuridico che le attribuisce tale disponibilità.

Deve disporsi, perciò, il rinvio del procedimento alla Corte di appello militare di Roma, come stabilito dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

Il giudice del rinvio dovrà necessariamente valutare anche la sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, il cui esame è stato pretermesso dal giudice di primo grado a seguito della ritenuta insussistenza di un diverso elemento costitutivo, con particolare riferimento alla verifica, in concreto, della sussistenza di un deterioramento del bene tale da renderlo, almeno in parte, inservibile.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello militare di Roma.

Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 332/2025 UP - 07/05/2025 R.G.N. 6663/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1995 avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale Militare di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento all'assoluzione dal reato di danneggiamento colposo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24927/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2024 il Tribunale militare di Roma ha condannato il car. [OSCURATO:PERSONA], per i reati di disobbedienza e violata consegna commessi in data 01/11/2022, alla pena di mesi due di reclusione, con i benefici di legge, mentre lo ha assolto dal reato di danneggiamento colposo di un'autovettura militare, commesso in data 11/11/2022, per l'insussistenza del fatto. Nel primo episodio il carabiniere era accusato di avere, mentre si trovava in servizio perlustrativo esterno come autista di pattuglia automontata, disobbedito all'ordine del suo superiore di diminuire la velocità del veicolo, interrotto il servizio e violato la consegna; nel secondo episodio era accusato di avere, per negligenza nella guida, tamponato l'auto che lo precedeva, così causando gravi danni al veicolo militare che stava guidando. Il Tribunale ha ritenuto provati i delitti di disobbedienza e violata consegna ed ha, invece, assolto l'imputato dal reato di danneggiamento colposo di un veicolo militare. I rilievi effettuati dalla polizia stradale provano la responsabilità dell'imputato, esclusiva o quanto meno preponderante, nel tamponamento provocato, e il rilevante danneggiamento dell'auto di servizio, tanto che è stato deciso di non ripararla perché la riparazione sarebbe risultata antieconomica. Il Tribunale, però, ha ritenuto non provato che il veicolo appartenesse all'Amministrazione militare, perché esso era stato acquisito mediante noleggio da una società privata, tanto che per il suo utilizzo l'Arma pagava un canone mensile, e non era classificato come un patrimonio dello Stato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore militare presso il Tribunale di Roma, limitatamente all'assoluzione del car. Orsini dal delitto di danneggiamento colposo di una cosa mobile militare, deducendo la violazione della legge penale. Il Tribunale ha errato nell'applicare gli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace. L'appartenenza di un bene mobile all'amministrazione militare non consegue solo al diritto di proprietà sul bene stesso, perché secondo la corte di cassazione il concetto di appartenenza, in particolare di un autoveicolo, consiste nell'effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. Il veicolo in questione era destinato in modo permanente all'uso militare, tanto da essere stato immatricolato con targa militare, e quindi era nella disponibilità dell'Arma dei Carabinieri non in modo occasionale, bensì in modo stabile e funzionale al servizio militare. Una conferma di tale interpretazione è data dalla collocazione dei reati di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], tra i reati “contro il servizio militare”: essi tutelano, quindi, non solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma anche la regolarità del servizio, attraverso la tutela dei beni necessari per il suo svolgimento. L'art. 169 cod. pen. mil. pace, poi, non parla di beni di proprietà dell'amministrazione militare, ma di beni ad essa appartenenti. Il mancato inserimento dei veicoli presi a noleggio nel patrimonio dell'amministrazione non significa che essi non appartengano ad essa, in quanto tale mancato inserimento risponde alle regole della contabilità dello Stato ed è finalizzato, ad esempio, ad evitare il verificarsi di un danno erariale nel caso di danneggiamento del bene stesso. L'accertata responsabilità dell'imputato per il danneggiamento del veicolo impone, pertanto, la sua condanna anche per il reato in questione. 3. Il Procuratore generale militare, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto all'assoluzione dal reato di danneggiamento colposo, unico punto impugnato dal procuratore. 4. L'imputato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria difensiva con cui chiede la conversione del ricorso in appello, avendo egli proposto impugnazione, con tale mezzo, avverso i punti della sentenza relativi alla condanna per gli altri reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve valutarsi la fondatezza o meno della richiesta formulata dall'imputato di convertire in appello il ricorso, proposto dal pubblico ministero per saltum, avendo egli presentato impugnazione, con tale mezzo, avverso la condanna pronunciata dalla medesima sentenza con riferimento agli altri due delitti contestati. L'art. 580 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo di conversione in appello di un ricorso per cassazione, «quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12». Secondo il legislatore, pertanto, non ogni duplicazione dei mezzi di impugnazione avverso una medesima sentenza impone la conversione del ricorso per cassazione in appello, in quanto deve sussistere, tra i vari reati, una connessione qualificata: la finalità della norma, infatti, è quella di evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili, esiti che non possono verificarsi nel caso in cui le impugnazioni diverse siano proposte in relazione a reati autonomi, anche se contestati nell'ambito di un unico procedimento. Nel presente caso, non sussiste tra il reato di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, contestato al capo C) e oggetto del presente ricorso, alcuna connessione con i diversi reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione: deve escludersi, ovviamente, la connessione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ed è insussistente, con evidenza, anche la connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Infine non è ravvisabile neppure, per quanto può valutarsi in questa fase processuale, la connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., derivante dall'avere l'imputato commesso i reati con una sola azione od omissione, stante la distanza temporale tra loro, ovvero con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, stante la natura solo colposa del reato qui contestato. Non si ravvedono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., mancando tra i reati una connessione qualificata. La richiesta dell'imputato deve, perciò, essere disattesa. 2. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. Il tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il danneggiamento dell'auto di servizio, ma lo ha assolto dal reato ascritto al capo C), commesso per colpa, per la mancanza del requisito dell'appartenenza all'amministrazione militare del veicolo danneggiato, in quanto non di proprietà di quest'ultima e non inserita nel patrimonio dello Stato, ma acquisita e utilizzata a seguito di un contratto di noleggio, stipulato con la società fornitrice del bene, che ne rimane la proprietaria. La qualità del bene oggetto del deterioramento costituisce, senza dubbio, un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, in quanto la condotta sanzionata deve consistere nel rendere inservibile, anche solo in parte, «oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare». Il Tribunale ha interpretato il concetto di “appartenenza” come sinonimo di “proprietà”, ma tale interpretazione non appare corretta. La distruzione o il deterioramento sono sanzionati qualora abbiano ad oggetto, come recita la rubrica della norma, «cose mobili militari», ed il testo conferma che la tutela è fornita non solo ai beni mobili tipicamente utilizzati nel servizio militare, come le armi e le munizioni, che sono sicuramente di proprietà dell'amministrazione militare, ma ad ogni oggetto che abbia tale natura («cose mobili militari») e la predetta “appartenenza”. 2.1. Vi è in primo luogo un argomento letterale, che contrasta con l'equiparazione del concetto di “appartenenza” al concetto di “proprietà”: il legislatore ha volutamente utilizzato un termine diverso da quest'ultimo, che attribuisce una natura giuridica specifica al bene, preferendo un termine dal significato più ampio, dal momento che la “appartenenza” di un bene ad un determinato soggetto può derivare anche da una relazione giuridica diversa dalla proprietà, quale il possesso o un'altra forma di detenzione qualificata. Questa Corte, ad esempio, ha affermato che «In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Rv.279052), e, analogamente, che «In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene» (Sez. 1, n. 44136 del 04/10/2023, Rv.285401). Con una pronuncia autorevole, anche se risalente, questa Corte ha altresì affermato esplicitamente, in tema di peculato, che «Il concetto di appartenenza del danaro o della cosa alla pubblica amministrazione non si esaurisce nella nozione di proprietà o di altri diritti reali, comprendendo ogni forma di titolarità e quindi di disponibilità degli anzidetti beni in virtù del raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati» (Sez. U, n. 7966 del 12/04/1980, Rv. 145713; vedi anche Sez. 6, n. 15426 del 20/02/1989, Rv. 182476; Sez. 6, n. 9890 del 08/04/1994, Rv. 199154). Si deve concludere, pertanto, che il concetto di “appartenenza”, nell'interpretazione giurisprudenziale, non equivale alla relazione giuridica su un bene corrispondente alla sola “proprietà”. 2.2. Vi è, poi, una ragione sistematica, che porta ad escludere che il legislatore abbia inteso sanzionare esclusivamente il danneggiamento di beni di proprietà dell'amministrazione militare. Il reato è inserito nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che contiene i reati “contro il servizio militare”. Tale collocazione dimostra che il reato non è diretto a tutelare solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma tutela lo svolgimento del servizio militare: la condotta di deterioramento, pertanto, è sanzionata non solo perché causa la perdita di valore del bene e la diminuzione del patrimonio pubblico, ma anche perché altera il regolare svolgimento del servizio militare. Questa interpretazione è conforme alla valutazione espressa dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 82/1994, nella quale una questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 cod. proc. mil. pace, sollevata in ordine alla punibilità di danneggiamenti anche di beni di scarsissimo valore economico, è stata dichiarata manifestamente infondata perché, oltre ad essere prevista dal legislatore una specifica attenuante per il danno di particolare tenuità, «la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il remittente non è pienamente coerente con il carattere plurioffensivo del reato, collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare». Secondo la Corte costituzionale, pertanto, ciò che viene tutelato dalla norma non è solo il patrimonio dell'amministrazione militare, ma anche la regolarità dello svolgimento del servizio militare, che può essere alterata o fortemente ostacolata dall'avere reso inservibile un bene ad esso destinato, la cui mancanza può imporre una temporanea sospensione del servizio stesso, ovvero una modifica delle sue modalità. Una ulteriore conferma della natura plurioffensiva del reato si ricava dalla relazione ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del codice militare di guerra, in cui il legislatore ha valutato se fosse necessario creare delle ipotesi di reato militare per fatti che potrebbero essere ricompresi nel reato comune di danneggiamento, ed ha affermato che «questi fatti … hanno un fondamento giuridico particolare, rappresentato dalla violazione di un dovere essenziale del militare, quello cioè di avere cura delle cose necessarie al servizio militare, che a lui sono tutte naturalmente affidate». Viene, pertanto, affermata esplicitamente la peculiare natura dei beni tutelati dal reato di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, che non consistono nelle cose di proprietà dell'amministrazione militare, bensì in tutte le cose «necessarie al servizio militare», e per tale ragione appartenenti all'amministrazione militare stessa. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, pertanto, nella parte in cui ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace affermando la non appartenenza all'amministrazione militare del bene danneggiato solo perché detenuto da quest'ultima non in virtù di un titolo di proprietà, ma in base ad un contratto di noleggio a lungo termine, Deve, infatti, affermarsi che il bene deteriorato deve essere ritenuto “appartenente” all'amministrazione militare quando questa abbia su di esso un rapporto di detenzione stabile e continuativo nel tempo, che ne consente la destinazione al servizio militare, indipendentemente dal titolo giuridico che le attribuisce tale disponibilità. Deve disporsi, perciò, il rinvio del procedimento alla Corte di appello militare di Roma, come stabilito dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Il giudice del rinvio dovrà necessariamente valutare anche la sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, il cui esame è stato pretermesso dal giudice di primo grado a seguito della ritenuta insussistenza di un diverso elemento costitutivo, con particolare riferimento alla verifica, in concreto, della sussistenza di un deterioramento del bene tale da renderlo, almeno in parte, inservibile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello militare di Roma. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini
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