CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4 giugno 2021 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 420-ter, 177, 178, comma 1, lett. c), 179 comma 1, 185, 604, comma 4 cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della sentenza di primo grado in quanto l'udienza di discussione del 5 giugno 2020 è stata trattata in assenza del difensore, nell'occasione sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sebbene, sulla base delle linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Milano sino al 31 luglio 2020, il procedimento in esame dovesse essere rinviato a data successiva al 31 luglio 2020, non rientrando tra i procedimenti a trattazione necessaria di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Il difensore, inoltre, non aveva ricevuto alcuna comunicazione della trattazione del procedimento all'udienza in questione né era stato interpellato ai fini della sua celebrazione in videoconferenza. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente, atteso che la sentenza impugnata si è limitata a condividere le argomentazioni espresse nella pronuncia di primo grado senza illustrare le proprie ragioni ed omettendo di valutare il motivo di gravame in cui si deduceva la non configurabilità di una condotta violenta, visto che il ricorrente non brandiva alcun oggetto né ha utilizzato armi o procurato lesioni agli operanti, essendosi limitato ad esercitare una modesta energia fisica inidonea ad ostacolare il compimento dell'atto da parte degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si limita a reiterare acriticamente il medesimo motivo di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione ineccepibile, ha rigettato il motivo considerando sia la presenza del difensore alla prima udienza dibattimentale del 7 febbraio 2020 (in cui era stato disposto il rinvio al 5 giugno) sia le linee guida del Tribunale di Milano che prevedevano la celebrazione dei processi in presenza a partire dal 12 maggio 2020. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto generico e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. In particolare, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha argomentato in merito alla reazione violenta posta in essere dal ricorrente ed alla irrilevanza dell'assenza di conseguenze fisiche da parte degli operanti, reputando sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'ostacolo frapposto al compimento dell'atto dell'ufficio dalla reazione del ricorrente, sferrando calci all'indirizzo degli operanti, tanto da richiedere l'intervento di altri colleghi in supporto dei due Agenti operanti. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). Ritiene, inoltre, il Collegio che nella nozione di violenza rilevante ai fini della configurabilità del reato debba ricomprendersi, secondo l'esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità, ogni energia fisica adoperata dall'agente verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, potendo consistere sia in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, sia in una energia esercitata con qualsiasi strumento adatto allo scopo (si veda, ad esempio, in tema di rapina, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307). Ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. tipizzato dal legislatore sotto il profilo teleologico, come volontà diretta ad impedire la liberta d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la violenza può, dunque, consistere in qualunque mezzo di coazione fisica, anche esercitato indirettamente o con strumenti non destinati, per loro natura all'offesa, purché idoneo a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio (Sez. 6, n. 7858 del 11/03/1981, Treccani, Rv. 150090). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2022