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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12247/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revocadella sospensione condizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla misura dellapena pecuniaria, da rideterminarsi nei confronti di entrambi i ricorrenti in 666,00euro, dichiarando inammissibile, nel resto, il ricorso;letta la memoria difensiva e le conclusioni del difensore degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24 aprile 2025, la Corte di appello di L’Aquila, in parzialeriforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto in data 23 ottobre 2023all'esito di giudizio abbreviato, ha revocato i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna concessi in primogrado all’imputata [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primogrado e, dunque, la condanna di costei, concesse le attenuanti generiche e ladiminuente per il rito, alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed euro 700,00di multa, nonché quella di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di due anni e quattro mesi direclusione ed euro 700,00 di multa.I giudici di merito hanno ritenuto i detti imputati responsabili, in concorso,di due episodi di furto aggravato commessi a Vasto in data 11 luglio 2021, unitidal vincolo della continuazione.

È stata inoltre ritenuta la recidiva specifica,reiterata e infraquinquennale a carico di [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico, al capo 3) è stato contestato il furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) perpetrato ai danni di un camper Mercedes McLouis di proprietà diLuca [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA].

I giudici hanno accertato che il mezzo erastato adibito dalla famiglia delle persone offese a casa mobile durante lapermanenza nella località balneare: vi venivano compiute le essenziali attivitàdella vita privata (dormire, cucinare, custodire beni) e la famiglia vi trascorreva levacanze, come ritenuto desumibile dalle dichiarazioni rese dal proprietario econfermato dagli accertamenti di polizia.

La porta d’ingresso del camper,parcheggiato sulla via pubblica nei pressi del campeggio “Grotta del Saraceno” (eprecisamente in località [OSCURATO:PERSONA], ove la parte offesa si era recata per labalneazione), veniva forzata e gli autori sottraevano numerosi beni, fra cui: unamacchina fotografica Nikon 3600 completa di accessori, una cassa wi-fi [OSCURATO:PERSONA], una valigetta di attrezzi marca Parkside, un computerportatile, dispositivi elettronici e altri effetti personali.Al capo 4) è stata ascritta la fattispecie di furto aggravato su un'autovetturaNissan Qashqai di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], commessa infrangendo ilfinestrino posteriore per asportare valigie, dispositivi elettronici (iPad), capi diabbigliamento, 4 paia di scarpe da donna, una piastra per capelli e prodotticosmetici.Per entrambi i fatti sono state ritenute sussistenti le circostanze aggravantidella violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 1,nn. 2 e 7, cod. pen.).

La responsabilità penale è stata affermata sulla scorta delleindagini di polizia giudiziaria.

Dopo la denuncia, gli investigatori hannogeolocalizzato un tablet sottratto alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e così tracciato il percorsodi chi ne era in possesso.

Nella stessa giornata il segnale è stato seguito sino a unautolavaggio presso una stazione di servizio di Andria, dove gli operanti hannorinvenuto l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] (di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e condotta daPomo), con a bordo gli imputati e all’interno della quale erano custoditi tutti glioggetti asportati dai veicoli.2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gliimputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, articolando sei motivi didoglianza.2.1.

Con il primo motivo, la difesa deduce l'inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 110, 624, 625 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., nonché ilvizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in ordine allaresponsabilità concorsuale.I ricorrenti lamentano che la condanna si fondi esclusivamente su un datoindiziario "neutro" e successivo al fatto, ossia il mero rinvenimento della refurtivaall'interno dell'auto intestata alla [OSCURATO:PERSONA] e in uso al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto ad Andriaa distanza di giorni e di centinaia di chilometri dal locus commissi delicti.

Sievidenzia l'assenza di elementi oggettivi colleganti gli imputati alla sottrazione:non essendovi testimoni oculari o videoriprese che li collocassero nei pressi deiluoghi dei furti, e non essendo stati rinvenuti nella loro disponibilità strumenti dascasso o altri mezzi riconducibili all'effrazione.

La mera disponibilità post factum dibeni di provenienza furtiva non proverebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, lapartecipazione ai furti, potendo spiegarsi con ipotesi alternative (come laricettazione) che la Corte non aveva vagliato.Si censura, da ultimo, l'assenza di elementi probanti il concorso della DiLernia, coinvolta sulla base della sola co-intestazione del veicolo, in assenza diprove su un previo accordo o su un contributo causale, materiale o morale, allarealizzazione degli illeciti.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. e il vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa in relazionealla qualificazione del furto sul camper come commesso in "privata dimora".La qualificazione giuridica si baserebbe su un evidente travisamento delledichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i ricorrenti, il denunciantenon aveva mai affermato di "aver soggiornato all'interno del camper", bensì diaver "soggiornato presso il campeggio Grotta del Saraceno", espressionecompatibile con il pernotto in strutture diverse (bungalow, tende) e non implicantel'uso abitativo del mezzo.

L'equiparazione del veicolo all'abitazione sarebbe frutto,dunque, di un'inferenza illogica contra acta.

Mancando la prova che il camper -parcheggiato sulla via pubblica mentre la famiglia era in spiaggia - fosse in quelfrangente concretamente destinato al compimento di atti della vita quotidiana(dormire, mangiare, lavarsi), e non a mero mezzo di trasporto o deposito,verrebbe meno l'elemento costitutivo della "privata dimora" richiesto per lafattispecie aggravata.2.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l'inosservanza dell'art. 625 n.7 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenuta aggravantedell'esposizione alla pubblica fede.Si contesta l'automatismo applicativo dei giudici di merito, che hannoriconosciuto l'aggravante per il solo fatto che i veicoli fossero in sosta sulla pubblicavia, senza operare la necessaria verifica sulla "necessità" o "consuetudine" dilasciare all'interno dell'abitacolo beni di valore e personali (computer, macchinefotografiche, borse) che non costituiscono dotazione del mezzo.

La difesa sostieneche, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (in particolare si citano Cass.12662/2015 e 44580/2015), la custodia in auto di oggetti non destinati apermanervi (come quelli sottratti) non integrerebbe l'aggravante, se non sidimostri una specifica giustificazione contingente che impediva ai proprietari diportarli con sé: verifica che la Corte territoriale aveva omesso.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. e il vizio di motivazione per mancanza di argomentazione sui criteri dideterminazione degli aumenti di pena per la continuazione.I ricorrenti censurano la decisione di confermare gli aumenti di pena a titolodi continuazione (tre mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], un mese per [OSCURATO:PERSONA], oltreall'aumento della multa per metà) definendoli privi di giustificazione specificarispetto alla gravità dei reati-satellite.

Si lamenta che i giudici di merito nonabbiano esplicitato i criteri di congruità e proporzionalità utilizzati, limitandosi auna mera addizione numerica e ignorando la specifica doglianza difensiva volta alcontenimento degli incrementi al minimo legale.2.5.

Con il quinto motivo, si eccepisce l'inosservanza dell'art. 442, comma 2,cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per omessa risposta a uno specifico motivodi appello riguardante l'errato calcolo della multa.Pur procedendo con rito abbreviato, il giudice di primo grado – constatuizione confermata in appello – aveva ridotto la detta pena pecuniaria base da€ 1.000,00 a € 700,00, ovvero solo del 30%, in misura inferiore alla riduzione diun terzo prescritta dalla legge (che avrebbe comportato una multa di € 666,66).

Iricorrenti denunciano che la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi su talespecifico motivo di gravame.2.6.

Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione degli artt. 168 cod.pen., 597 e 674 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione allarevoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della nonmenzione nel casellario giudiziale disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d'appelloavrebbe violato il divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3,cod. proc. pen., revocando d’ufficio i benefici sulla base di una sopravvenutacondanna definitiva che portava il cumulo oltre i limiti di legge.

Richiamando larecente giurisprudenza delle Sezioni Unite, i ricorrenti sostengono che ilsuperamento dei limiti previsti per i detti benefici non avrebbe potuto essererilevato d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, ma avrebbe dovuto essere rimessoalla competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso (sulla responsabilità per furto e non perricettazione e sul concorso della [OSCURATO:PERSONA]) è infondato.Risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità direfurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'originedel possesso, a meno che non vi siano elementi probatori indicativi dellariconducibilità del possesso alla commissione del furto (Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, P.g. in proc.

Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013,dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01).Nella specie, secondo i giudici di merito vi erano diversi indici comprovantiche si trattasse di furto, fra cui: a) la disponibilità materiale della refurtiva in uncontesto spazio-temporale immediatamente successivo alla consumazione deireati; b) il percorso seguito dalla refurtiva (mediante la geolocalizzazione di unodei dispositivi sottratti) dal luogo dei furti verso quello di residenza degli imputati;c) la completezza della refurtiva (essendo, tutti i beni rubati nei due episodidelittuosi, stati ritrovati in possesso degli imputati); d) l’assenza di spiegazionicirca la diversa ricezione del loro possesso.Trattasi di motivazione congrua, in linea con la giurisprudenza di questaCorte: al riguardo si veda, ad esempio, Sez. 3, n. 26517 del 10/07/2020, nonmassimata, che ha ritenuto congrua la motivazione sull’affermazione diresponsabilità per furto di chi, a breve distanza di tempo dalla sua commissione,sia rinvenuto in possesso della refurtiva.

Invero, è del tutto logico ritenere che ilpossesso ingiustificato di cose sottratte a poca distanza (spaziale e temporale) dalfurto, senza una verosimile spiegazione alternativa, costituisca prova logica delladiretta partecipazione al furto stesso, specialmente quando le circostanze del caso(come, nella specie, la geolocalizzazione immediata tramite un dispositivoelettronico sottratto, rinvenuto, poi, assieme alla restante refurtiva) escludanoragionevolmente l'interferenza di terzi.Con specifico riferimento alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], la titolaritàdell'autovettura utilizzata per il trasporto della refurtiva e la sua presenza a bordo,a notevole distanza dal luogo di residenza, unitamente al coimputato recidivo enell'immediatezza dei fatti integrano, in assenza di elementi di segno contrario, unvalido compendio indiziario dimostrativo del concorso nel reato, quantomeno sottoil profilo del supporto logistico all'azione criminosa, come ritenuto dai giudici dimerito.La censura che mira a far rivalutare tale logico accertamento tendeanch’essa, dunque, ed in modo palese, ad un rinnovato giudizio di merito,inammissibile in questa sede.

Al riguardo, per precedenti analoghi, si vedano Sez.5, n. 5212 del 11/12/2020, dep. 2021 (sul concorso della moglie dell’autore delfurto, che, accompagnando questi con l’auto, aveva ivi custodito la refurtiva) e,ancora, Sez. 3, n. 26517 del 2020 cit. (che ha ritenuto congrua la motivazione dicolpevolezza per furto di chi, a breve distanza di tempo, era stato rinvenuto inpossesso della refurtiva).In definitiva, deve confermarsi che il possesso della refurtiva poco dopo ilfurto è un indizio grave della commissione di tale reato, che, insieme ad altrielementi (nella specie correttamente valorizzati, come detto, dai giudici di merito),permette di affermare la responsabilità di tutti i detentori, salvo che taluno dicostoro non fornisca una diversa e plausibile spiegazione di tale situazione fattuale.2.

Il secondo motivo - sulla qualificazione giuridica della condotta ai danni diun camper, quale furto in abitazione - è inammissibile sia perché nuovo, sia perchérichiede, in realtà, una difforme interpretazione del dato probatorio.La difesa deduce il travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che lapersona offesa avrebbe riferito di soggiornare "presso il campeggio" e non"all'interno del camper", per contestare la qualifica di privata dimora del mezzoparcheggiato sulla pubblica via.

Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibileanzitutto in quanto prospettata per la prima volta in questa sede, nonostantel’assunto vizio fosse insorto sin dal primo grado.Invero, è scontato (anche per i ricorrenti) che, ai fini della configurabilità delreato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimoraquando, a prescindere dalla sua ubicazione momentanea, sia concretamentedestinato all'espletamento di attività della vita privata (Sez. 5, n. 2670 del24/09/2018, dep. 21/01/2019, Rv. 275486-01, nel caso di furto commesso dinotte in un camper che stazionava in un'area di parcheggio, mentre la vittimadormiva).Tuttavia, si assume, da parte ricorrente, che vi sarebbe stato il travisamentodel menzionato dato probatorio.È opportuno ribadire, però, che «tre sono le figure di patologia dellamotivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una provadecisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base diun'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd.travisamento per invenzione).

In questi casi non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Invero il vizio di "contraddittorietàprocessuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio neitermini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv.234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605)» (così Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01, in motivazione).Nel caso di specie, però, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ilcaso non rientra in nessuno dei tre menzionati.Infatti, i giudici di merito hanno acclarato, in modo di certo nonmanifestamente illogico e privo di travisamenti, che il mezzo fosse usato per lasua "tipica" destinazione di privata dimora, interpretando il dato probatorio e il suosignificato, e non sulla base di una errata ricostruzione del "significante": ritenendodalle sue parole che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente “soggiornato all’interno delproprio camper, insieme alla sua famiglia, per una settimana” (pag. 4 dellasentenza impugnata).Tanto è stato evidenziato, per giunta, sin dalla sentenza di primo grado, cheha statuito al riguardo: “Emerge dal fascicolo del PM ed in particolare dalla querela,che [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla sua famiglia aveva trascorso un soggiorno di unasettimana presso il campeggio Grotta del Saraceno di Vasto, e che quel giornoerano andati a fare il bagno, pertanto emerge dagli atti che il camper oltre adessere utilizzato come mezzo di locomozione era utilizzato anche e soprattutto aduso abitativo, infatti la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] vi soggiornava da una settimana” (p. 4sentenza di primo grado).A fronte di tale “interpretazione” del “significato” del dato probatorio, lungidal dedurre un vero e proprio suo travisamento, gli imputati, con l’appello, hannolamentato una sua (mera) errata interpretazione e la persistenza di un “dubbio”circa la corretta interpretazione delle parole della persona offesa: «Laproblematica, allo stato irrisolta, è che non v'è prova, nel caso in disamina, delladestinazione di privata dimora del camper del [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quantosi legge in sentenza, quest'ultima non può ricavarsi neppure dal fatto che dalfascicolo del PM emergerebbe che il querelante, unitamente alla sua famiglia,avesse trascorso una settimana presso il campeggio Grotta del Saraceno di Vasto.Tale circostanza, infatti, non chiarisce se il camper fosse stato utilizzatoesclusivamente per raggiungere il luogo in cui la famiglia [OSCURATO:PERSONA] campeggiò,magari in tenda, ovvero anche quale “casa mobile"».La deduzione secondo cui le parole della vittima (laddove evidenziavano cheavesse "soggiornato presso il campeggio Grotta del Saraceno") non chiarissero –a dire di parte ricorrente – quale fosse stato l’uso del camper (se, cioè, mezzo dilocomozione o abitazione) è, in radice, la negazione di quel dato univocamentechiaro e, per errore, travisato dal giudice del merito che occorrerebbe per integrarela detta figura giuridica.Dunque, in tal modo non si deduceva, certo, un travisamento delle (chiare edi diverso tenore) parole del teste (riportate in modo errato dai giudici di merito),ovvero del “significante”, bensì si proponeva una diversa interpretazione (nonessendo condivisa dalla difesa quella dei giudici di merito) del loro “significato”(secondo cui le stesse erano compatibili con il pernotto in strutture diverse, qualibungalow o tende): compito, tuttavia, che non spetta al giudice di legittimità.Per giunta, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art.606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova,per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima voltacon il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizionedel giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprioampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; così pure Sez. 5, n. 24725 del 18/02/2025,Bonino, Rv. 288368-01, in motivazione), a meno che esso non sia introdotto nellasentenza d’appello (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269217-01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01).Ma, come visto, nella specie il travisamento (ammesso che tale fosse),nonostante fosse stato commesso sin dal primo grado, viene dedotto per la primavolta solo con il ricorso per Cassazione: il che ne determina l’inammissibilità.È appena il caso di aggiungere, in diritto, conformemente alla menzionatagiurisprudenza che il fatto che il furto sia avvenuto mentre il mezzo eramomentaneamente parcheggiato sulla pubblica via, per permettere alla famigliala fruizione della spiaggia, non interrompe il nesso funzionale tra il veicolo e la suadestinazione abitativa, trattandosi, infatti, di una sosta momentanea nel corso diuna vacanza in cui il veicolo era stato utilizzato – per quanto acclarato, si ripete,sin dal primo grado – ininterrottamente per una settimana come dimora per ilriposo, l'alimentazione e la custodia degli effetti personali.Del resto, analogamente non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di una privatadimora, anche nel caso di un immobile (appartamento, villa, ecc.) che sia solomomentaneamente disabitato: ad esempio, per esserne gli abitanti andati qualchegiorno in vacanza o, semplicemente, per esserne usciti per svolgervi fuori le variefaccende quotidiane.3.

Il terzo motivo - sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede - èinfondato.I ricorrenti invocano il più recente orientamento di legittimità (Sez. 2, n.22569 del 24/04/2025) che tende ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. per oggetti lasciati in auto per mera "comodità" o "dimenticanza".In effetti, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, il furto di oggettiche si trovano all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via,risulta aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratti dioggetti costituenti parte integrante del veicolo ovvero destinati, in modo durevole,al servizio o all'ornamento dello stesso o, in alternativa, quando si tratti di oggettiche, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cuil'autovettura viene lasciata incustodita (così proprio Sez. 2, n. 22569 del24/04/2025, non massimata; ma, in senso contrario si veda Sez. 5, n. 47791 del27/10/2022, Rv. 283903-01).

Tuttavia, il caso in esame riguarda, per l’appunto,proprio fattispecie di furto di bagagli ed effetti personali ai danni di turisti in viaggiolontano dalla loro residenza abituale.Questa Corte ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante dell'esposizionealla pubblica fede quando i beni (valigie, computer, attrezzature fotografiche) sonolasciati all'interno dell'autovettura o del camper non per mera negligenza, ma peruna specifica necessità o anche solo comodità legata allo spostamento che rendadisagevole, se non addirittura impensabile, portarli con sé: come in questospecifico caso, in cui lo spostamento è stato acclarato sia avvenuto per godere diuna giornata di vacanza.

In tali ipotesi, la custodia di taluni beni, portati nel corsodel viaggio, all’interno del veicolo chiuso è imposta dalle circostanze e integral'affidamento alla pubblica fede necessario per la configurabilità dell'aggravante(Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01, specie inmotivazione, laddove si evidenzia il tratto comune della “necessità” di affidarsi allapubblica fede, anche in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai qualil'offeso è chiamato a far fronte connessa ai tempi ed alle modalità con i quali sinegli stessi termini, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903-01).La motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la condizione dituristi delle vittime e la natura dei beni sottratti, che mal si conciliavano con iltrasporto per godere della detta giornata di vacanza, è pertanto corretta in diritto.4.

Il quarto motivo - sulla determinazione della pena in continuazione - èinfondato.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, con motivazione sintetica,ma non assente e conforme ai menzionati principi, che la pena fosse congruarispetto alle circostanze ed alle modalità del fatto.5.

Il quinto motivo - sull’errato calcolo della pena pecuniaria - è fondato.L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede, per il giudizio abbreviato, unariduzione secca di un terzo della pena determinata in concreto.

Tale riduzione èobbligatoria e non discrezionale.

Nel caso di specie, a fronte di una pena pecuniariadi € 1.000,00, la riduzione per il rito doveva condurre all'importo di € 666,66 enon all'importo di € 700,00 fissato dai giudici di merito.

La determinazione dellamulta in misura superiore a quella risultante dal calcolo legale integra unaviolazione di legge (art. 442 cod. proc. pen.) che viene emendata in questa sede.6.

Pure il sesto motivo - sulla revoca dei benefici già concessi alla [OSCURATO:PERSONA]- è fondato.La Corte d'appello ha revocato d'ufficio nei riguardi di costei la sospensionecondizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nelcasellario giudiziale, rilevando il superamento dei limiti edittali per cumulo conaltra condanna sopravvenuta, nonostante l'assenza di impugnazione del PubblicoMinistero sul punto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza Sez.U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, hanno risolto il contrastointerpretativo affermando il principio per cui è precluso al giudice d'appello, inassenza di specifico motivo di gravame della parte pubblica, revocare il beneficiodella sospensione condizionale della pena, anche se concesso in violazione dell'art.164, quarto comma, cod. pen. o in presenza di cause ostative.

In tali casi, inossequio al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius (art. 597 cod.proc. pen.), la competenza alla revoca è funzionalmente attribuita al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.La revoca disposta in appello, peggiorando la posizione dell'imputataappellante in assenza di ricorso incidentale del Pubblico Ministero, è pertantoillegittima e deve essere annullata, anche in tal caso, in questa sede.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena e della non menzione nei confronti di DiLernia [OSCURATO:PERSONA], disposizione che elimina, nonché relativamente alla pena dellamulta che ridetermina in euro 666,66 per ciascuno degli imputati.

Rigetta nel restoi ricorsi.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revocadella sospensione condizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla misura dellapena pecuniaria, da rideterminarsi nei confronti di entrambi i ricorrenti in 666,00euro, dichiarando inammissibile, nel resto, il ricorso;letta la memoria difensiva e le conclusioni del difensore degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 aprile 2025, la Corte di appello di L’Aquila, in parzialeriforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto in data 23 ottobre 2023all'esito di giudizio abbreviato, ha revocato i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna concessi in primogrado all’imputata [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primogrado e, dunque, la condanna di costei, concesse le attenuanti generiche e ladiminuente per il rito, alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed euro 700,00di multa, nonché quella di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di due anni e quattro mesi direclusione ed euro 700,00 di multa.I giudici di merito hanno ritenuto i detti imputati responsabili, in concorso,di due episodi di furto aggravato commessi a Vasto in data 11 luglio 2021, unitidal vincolo della continuazione. È stata inoltre ritenuta la recidiva specifica,reiterata e infraquinquennale a carico di [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico, al capo 3) è stato contestato il furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) perpetrato ai danni di un camper Mercedes McLouis di proprietà diLuca [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA]. I giudici hanno accertato che il mezzo erastato adibito dalla famiglia delle persone offese a casa mobile durante lapermanenza nella località balneare: vi venivano compiute le essenziali attivitàdella vita privata (dormire, cucinare, custodire beni) e la famiglia vi trascorreva levacanze, come ritenuto desumibile dalle dichiarazioni rese dal proprietario econfermato dagli accertamenti di polizia. La porta d’ingresso del camper,parcheggiato sulla via pubblica nei pressi del campeggio “Grotta del Saraceno” (eprecisamente in località [OSCURATO:PERSONA], ove la parte offesa si era recata per labalneazione), veniva forzata e gli autori sottraevano numerosi beni, fra cui: unamacchina fotografica Nikon 3600 completa di accessori, una cassa wi-fi [OSCURATO:PERSONA], una valigetta di attrezzi marca Parkside, un computerportatile, dispositivi elettronici e altri effetti personali.Al capo 4) è stata ascritta la fattispecie di furto aggravato su un'autovetturaNissan Qashqai di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], commessa infrangendo ilfinestrino posteriore per asportare valigie, dispositivi elettronici (iPad), capi diabbigliamento, 4 paia di scarpe da donna, una piastra per capelli e prodotticosmetici.Per entrambi i fatti sono state ritenute sussistenti le circostanze aggravantidella violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 1,nn. 2 e 7, cod. pen.). La responsabilità penale è stata affermata sulla scorta delleindagini di polizia giudiziaria. Dopo la denuncia, gli investigatori hannogeolocalizzato un tablet sottratto alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e così tracciato il percorsodi chi ne era in possesso. Nella stessa giornata il segnale è stato seguito sino a unautolavaggio presso una stazione di servizio di Andria, dove gli operanti hannorinvenuto l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] (di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e condotta daPomo), con a bordo gli imputati e all’interno della quale erano custoditi tutti glioggetti asportati dai veicoli.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gliimputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, articolando sei motivi didoglianza.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce l'inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 110, 624, 625 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., nonché ilvizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in ordine allaresponsabilità concorsuale.I ricorrenti lamentano che la condanna si fondi esclusivamente su un datoindiziario "neutro" e successivo al fatto, ossia il mero rinvenimento della refurtivaall'interno dell'auto intestata alla [OSCURATO:PERSONA] e in uso al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto ad Andriaa distanza di giorni e di centinaia di chilometri dal locus commissi delicti. Sievidenzia l'assenza di elementi oggettivi colleganti gli imputati alla sottrazione:non essendovi testimoni oculari o videoriprese che li collocassero nei pressi deiluoghi dei furti, e non essendo stati rinvenuti nella loro disponibilità strumenti dascasso o altri mezzi riconducibili all'effrazione. La mera disponibilità post factum dibeni di provenienza furtiva non proverebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, lapartecipazione ai furti, potendo spiegarsi con ipotesi alternative (come laricettazione) che la Corte non aveva vagliato.Si censura, da ultimo, l'assenza di elementi probanti il concorso della DiLernia, coinvolta sulla base della sola co-intestazione del veicolo, in assenza diprove su un previo accordo o su un contributo causale, materiale o morale, allarealizzazione degli illeciti.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. e il vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa in relazionealla qualificazione del furto sul camper come commesso in "privata dimora".La qualificazione giuridica si baserebbe su un evidente travisamento delledichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti, il denunciantenon aveva mai affermato di "aver soggiornato all'interno del camper", bensì diaver "soggiornato presso il campeggio Grotta del Saraceno", espressionecompatibile con il pernotto in strutture diverse (bungalow, tende) e non implicantel'uso abitativo del mezzo. L'equiparazione del veicolo all'abitazione sarebbe frutto,dunque, di un'inferenza illogica contra acta. Mancando la prova che il camper -parcheggiato sulla via pubblica mentre la famiglia era in spiaggia - fosse in quelfrangente concretamente destinato al compimento di atti della vita quotidiana(dormire, mangiare, lavarsi), e non a mero mezzo di trasporto o deposito,verrebbe meno l'elemento costitutivo della "privata dimora" richiesto per lafattispecie aggravata.2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l'inosservanza dell'art. 625 n.7 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenuta aggravantedell'esposizione alla pubblica fede.Si contesta l'automatismo applicativo dei giudici di merito, che hannoriconosciuto l'aggravante per il solo fatto che i veicoli fossero in sosta sulla pubblicavia, senza operare la necessaria verifica sulla "necessità" o "consuetudine" dilasciare all'interno dell'abitacolo beni di valore e personali (computer, macchinefotografiche, borse) che non costituiscono dotazione del mezzo. La difesa sostieneche, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (in particolare si citano Cass.12662/2015 e 44580/2015), la custodia in auto di oggetti non destinati apermanervi (come quelli sottratti) non integrerebbe l'aggravante, se non sidimostri una specifica giustificazione contingente che impediva ai proprietari diportarli con sé: verifica che la Corte territoriale aveva omesso.2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. e il vizio di motivazione per mancanza di argomentazione sui criteri dideterminazione degli aumenti di pena per la continuazione.I ricorrenti censurano la decisione di confermare gli aumenti di pena a titolodi continuazione (tre mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], un mese per [OSCURATO:PERSONA], oltreall'aumento della multa per metà) definendoli privi di giustificazione specificarispetto alla gravità dei reati-satellite. Si lamenta che i giudici di merito nonabbiano esplicitato i criteri di congruità e proporzionalità utilizzati, limitandosi auna mera addizione numerica e ignorando la specifica doglianza difensiva volta alcontenimento degli incrementi al minimo legale.2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce l'inosservanza dell'art. 442, comma 2,cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per omessa risposta a uno specifico motivodi appello riguardante l'errato calcolo della multa.Pur procedendo con rito abbreviato, il giudice di primo grado – constatuizione confermata in appello – aveva ridotto la detta pena pecuniaria base da€ 1.000,00 a € 700,00, ovvero solo del 30%, in misura inferiore alla riduzione diun terzo prescritta dalla legge (che avrebbe comportato una multa di € 666,66). Iricorrenti denunciano che la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi su talespecifico motivo di gravame.2.6. Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione degli artt. 168 cod.pen., 597 e 674 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione allarevoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della nonmenzione nel casellario giudiziale disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d'appelloavrebbe violato il divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3,cod. proc. pen., revocando d’ufficio i benefici sulla base di una sopravvenutacondanna definitiva che portava il cumulo oltre i limiti di legge. Richiamando larecente giurisprudenza delle Sezioni Unite, i ricorrenti sostengono che ilsuperamento dei limiti previsti per i detti benefici non avrebbe potuto essererilevato d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, ma avrebbe dovuto essere rimessoalla competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso (sulla responsabilità per furto e non perricettazione e sul concorso della [OSCURATO:PERSONA]) è infondato.Risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità direfurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'originedel possesso, a meno che non vi siano elementi probatori indicativi dellariconducibilità del possesso alla commissione del furto (Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013,dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01).Nella specie, secondo i giudici di merito vi erano diversi indici comprovantiche si trattasse di furto, fra cui: a) la disponibilità materiale della refurtiva in uncontesto spazio-temporale immediatamente successivo alla consumazione deireati; b) il percorso seguito dalla refurtiva (mediante la geolocalizzazione di unodei dispositivi sottratti) dal luogo dei furti verso quello di residenza degli imputati;c) la completezza della refurtiva (essendo, tutti i beni rubati nei due episodidelittuosi, stati ritrovati in possesso degli imputati); d) l’assenza di spiegazionicirca la diversa ricezione del loro possesso.Trattasi di motivazione congrua, in linea con la giurisprudenza di questaCorte: al riguardo si veda, ad esempio, Sez. 3, n. 26517 del 10/07/2020, nonmassimata, che ha ritenuto congrua la motivazione sull’affermazione diresponsabilità per furto di chi, a breve distanza di tempo dalla sua commissione,sia rinvenuto in possesso della refurtiva. Invero, è del tutto logico ritenere che ilpossesso ingiustificato di cose sottratte a poca distanza (spaziale e temporale) dalfurto, senza una verosimile spiegazione alternativa, costituisca prova logica delladiretta partecipazione al furto stesso, specialmente quando le circostanze del caso(come, nella specie, la geolocalizzazione immediata tramite un dispositivoelettronico sottratto, rinvenuto, poi, assieme alla restante refurtiva) escludanoragionevolmente l'interferenza di terzi.Con specifico riferimento alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], la titolaritàdell'autovettura utilizzata per il trasporto della refurtiva e la sua presenza a bordo,a notevole distanza dal luogo di residenza, unitamente al coimputato recidivo enell'immediatezza dei fatti integrano, in assenza di elementi di segno contrario, unvalido compendio indiziario dimostrativo del concorso nel reato, quantomeno sottoil profilo del supporto logistico all'azione criminosa, come ritenuto dai giudici dimerito.La censura che mira a far rivalutare tale logico accertamento tendeanch’essa, dunque, ed in modo palese, ad un rinnovato giudizio di merito,inammissibile in questa sede. Al riguardo, per precedenti analoghi, si vedano Sez.5, n. 5212 del 11/12/2020, dep. 2021 (sul concorso della moglie dell’autore delfurto, che, accompagnando questi con l’auto, aveva ivi custodito la refurtiva) e,ancora, Sez. 3, n. 26517 del 2020 cit. (che ha ritenuto congrua la motivazione dicolpevolezza per furto di chi, a breve distanza di tempo, era stato rinvenuto inpossesso della refurtiva).In definitiva, deve confermarsi che il possesso della refurtiva poco dopo ilfurto è un indizio grave della commissione di tale reato, che, insieme ad altrielementi (nella specie correttamente valorizzati, come detto, dai giudici di merito),permette di affermare la responsabilità di tutti i detentori, salvo che taluno dicostoro non fornisca una diversa e plausibile spiegazione di tale situazione fattuale.2. Il secondo motivo - sulla qualificazione giuridica della condotta ai danni diun camper, quale furto in abitazione - è inammissibile sia perché nuovo, sia perchérichiede, in realtà, una difforme interpretazione del dato probatorio.La difesa deduce il travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che lapersona offesa avrebbe riferito di soggiornare "presso il campeggio" e non"all'interno del camper", per contestare la qualifica di privata dimora del mezzoparcheggiato sulla pubblica via. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibileanzitutto in quanto prospettata per la prima volta in questa sede, nonostantel’assunto vizio fosse insorto sin dal primo grado.Invero, è scontato (anche per i ricorrenti) che, ai fini della configurabilità delreato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimoraquando, a prescindere dalla sua ubicazione momentanea, sia concretamentedestinato all'espletamento di attività della vita privata (Sez. 5, n. 2670 del24/09/2018, dep. 21/01/2019, Rv. 275486-01, nel caso di furto commesso dinotte in un camper che stazionava in un'area di parcheggio, mentre la vittimadormiva).Tuttavia, si assume, da parte ricorrente, che vi sarebbe stato il travisamentodel menzionato dato probatorio.È opportuno ribadire, però, che «tre sono le figure di patologia dellamotivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una provadecisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base diun'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd.travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietàprocessuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio neitermini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv.234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605)» (così Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01, in motivazione).Nel caso di specie, però, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ilcaso non rientra in nessuno dei tre menzionati.Infatti, i giudici di merito hanno acclarato, in modo di certo nonmanifestamente illogico e privo di travisamenti, che il mezzo fosse usato per lasua "tipica" destinazione di privata dimora, interpretando il dato probatorio e il suosignificato, e non sulla base di una errata ricostruzione del "significante": ritenendodalle sue parole che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente “soggiornato all’interno delproprio camper, insieme alla sua famiglia, per una settimana” (pag. 4 dellasentenza impugnata).Tanto è stato evidenziato, per giunta, sin dalla sentenza di primo grado, cheha statuito al riguardo: “Emerge dal fascicolo del PM ed in particolare dalla querela,che [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla sua famiglia aveva trascorso un soggiorno di unasettimana presso il campeggio Grotta del Saraceno di Vasto, e che quel giornoerano andati a fare il bagno, pertanto emerge dagli atti che il camper oltre adessere utilizzato come mezzo di locomozione era utilizzato anche e soprattutto aduso abitativo, infatti la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] vi soggiornava da una settimana” (p. 4sentenza di primo grado).A fronte di tale “interpretazione” del “significato” del dato probatorio, lungidal dedurre un vero e proprio suo travisamento, gli imputati, con l’appello, hannolamentato una sua (mera) errata interpretazione e la persistenza di un “dubbio”circa la corretta interpretazione delle parole della persona offesa: «Laproblematica, allo stato irrisolta, è che non v'è prova, nel caso in disamina, delladestinazione di privata dimora del camper del [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quantosi legge in sentenza, quest'ultima non può ricavarsi neppure dal fatto che dalfascicolo del PM emergerebbe che il querelante, unitamente alla sua famiglia,avesse trascorso una settimana presso il campeggio Grotta del Saraceno di Vasto.Tale circostanza, infatti, non chiarisce se il camper fosse stato utilizzatoesclusivamente per raggiungere il luogo in cui la famiglia [OSCURATO:PERSONA] campeggiò,magari in tenda, ovvero anche quale “casa mobile"».La deduzione secondo cui le parole della vittima (laddove evidenziavano cheavesse "soggiornato presso il campeggio Grotta del Saraceno") non chiarissero –a dire di parte ricorrente – quale fosse stato l’uso del camper (se, cioè, mezzo dilocomozione o abitazione) è, in radice, la negazione di quel dato univocamentechiaro e, per errore, travisato dal giudice del merito che occorrerebbe per integrarela detta figura giuridica.Dunque, in tal modo non si deduceva, certo, un travisamento delle (chiare edi diverso tenore) parole del teste (riportate in modo errato dai giudici di merito),ovvero del “significante”, bensì si proponeva una diversa interpretazione (nonessendo condivisa dalla difesa quella dei giudici di merito) del loro “significato”(secondo cui le stesse erano compatibili con il pernotto in strutture diverse, qualibungalow o tende): compito, tuttavia, che non spetta al giudice di legittimità.Per giunta, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art.606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova,per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima voltacon il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizionedel giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprioampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; così pure Sez. 5, n. 24725 del 18/02/2025,Bonino, Rv. 288368-01, in motivazione), a meno che esso non sia introdotto nellasentenza d’appello (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269217-01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01).Ma, come visto, nella specie il travisamento (ammesso che tale fosse),nonostante fosse stato commesso sin dal primo grado, viene dedotto per la primavolta solo con il ricorso per Cassazione: il che ne determina l’inammissibilità.È appena il caso di aggiungere, in diritto, conformemente alla menzionatagiurisprudenza che il fatto che il furto sia avvenuto mentre il mezzo eramomentaneamente parcheggiato sulla pubblica via, per permettere alla famigliala fruizione della spiaggia, non interrompe il nesso funzionale tra il veicolo e la suadestinazione abitativa, trattandosi, infatti, di una sosta momentanea nel corso diuna vacanza in cui il veicolo era stato utilizzato – per quanto acclarato, si ripete,sin dal primo grado – ininterrottamente per una settimana come dimora per ilriposo, l'alimentazione e la custodia degli effetti personali.Del resto, analogamente non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di una privatadimora, anche nel caso di un immobile (appartamento, villa, ecc.) che sia solomomentaneamente disabitato: ad esempio, per esserne gli abitanti andati qualchegiorno in vacanza o, semplicemente, per esserne usciti per svolgervi fuori le variefaccende quotidiane.3. Il terzo motivo - sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede - èinfondato.I ricorrenti invocano il più recente orientamento di legittimità (Sez. 2, n.22569 del 24/04/2025) che tende ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. per oggetti lasciati in auto per mera "comodità" o "dimenticanza".In effetti, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, il furto di oggettiche si trovano all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via,risulta aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratti dioggetti costituenti parte integrante del veicolo ovvero destinati, in modo durevole,al servizio o all'ornamento dello stesso o, in alternativa, quando si tratti di oggettiche, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cuil'autovettura viene lasciata incustodita (così proprio Sez. 2, n. 22569 del24/04/2025, non massimata; ma, in senso contrario si veda Sez. 5, n. 47791 del27/10/2022, Rv. 283903-01). Tuttavia, il caso in esame riguarda, per l’appunto,proprio fattispecie di furto di bagagli ed effetti personali ai danni di turisti in viaggiolontano dalla loro residenza abituale.Questa Corte ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante dell'esposizionealla pubblica fede quando i beni (valigie, computer, attrezzature fotografiche) sonolasciati all'interno dell'autovettura o del camper non per mera negligenza, ma peruna specifica necessità o anche solo comodità legata allo spostamento che rendadisagevole, se non addirittura impensabile, portarli con sé: come in questospecifico caso, in cui lo spostamento è stato acclarato sia avvenuto per godere diuna giornata di vacanza. In tali ipotesi, la custodia di taluni beni, portati nel corsodel viaggio, all’interno del veicolo chiuso è imposta dalle circostanze e integral'affidamento alla pubblica fede necessario per la configurabilità dell'aggravante(Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01, specie inmotivazione, laddove si evidenzia il tratto comune della “necessità” di affidarsi allapubblica fede, anche in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai qualil'offeso è chiamato a far fronte connessa ai tempi ed alle modalità con i quali sinegli stessi termini, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903-01).La motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la condizione dituristi delle vittime e la natura dei beni sottratti, che mal si conciliavano con iltrasporto per godere della detta giornata di vacanza, è pertanto corretta in diritto.4. Il quarto motivo - sulla determinazione della pena in continuazione - èinfondato.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, con motivazione sintetica,ma non assente e conforme ai menzionati principi, che la pena fosse congruarispetto alle circostanze ed alle modalità del fatto.5. Il quinto motivo - sull’errato calcolo della pena pecuniaria - è fondato.L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede, per il giudizio abbreviato, unariduzione secca di un terzo della pena determinata in concreto. Tale riduzione èobbligatoria e non discrezionale. Nel caso di specie, a fronte di una pena pecuniariadi € 1.000,00, la riduzione per il rito doveva condurre all'importo di € 666,66 enon all'importo di € 700,00 fissato dai giudici di merito. La determinazione dellamulta in misura superiore a quella risultante dal calcolo legale integra unaviolazione di legge (art. 442 cod. proc. pen.) che viene emendata in questa sede.6. Pure il sesto motivo - sulla revoca dei benefici già concessi alla [OSCURATO:PERSONA]- è fondato.La Corte d'appello ha revocato d'ufficio nei riguardi di costei la sospensionecondizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nelcasellario giudiziale, rilevando il superamento dei limiti edittali per cumulo conaltra condanna sopravvenuta, nonostante l'assenza di impugnazione del PubblicoMinistero sul punto. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza Sez.U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, hanno risolto il contrastointerpretativo affermando il principio per cui è precluso al giudice d'appello, inassenza di specifico motivo di gravame della parte pubblica, revocare il beneficiodella sospensione condizionale della pena, anche se concesso in violazione dell'art.164, quarto comma, cod. pen. o in presenza di cause ostative. In tali casi, inossequio al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius (art. 597 cod.proc. pen.), la competenza alla revoca è funzionalmente attribuita al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.La revoca disposta in appello, peggiorando la posizione dell'imputataappellante in assenza di ricorso incidentale del Pubblico Ministero, è pertantoillegittima e deve essere annullata, anche in tal caso, in questa sede. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena e della non menzione nei confronti di DiLernia [OSCURATO:PERSONA], disposizione che elimina, nonché relativamente alla pena dellamulta che ridetermina in euro 666,66 per ciascuno degli imputati. Rigetta nel restoi ricorsi.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris