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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 35757/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata il 21 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità e, conseguentemente, alla omessa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato il diniego dell'invocata attenuante, a pagina 2 della sentenza impugnata, alla luce di una valutazione globale che ha escluso la tenuità del fatto sia sotto il profilo oggettivo dell'entità del profitto (pari a quasi 1.800 euro) sia sotto il profilo soggettivo della capacità delinquenziale dell'imputata, già condannata per ricettazione e truffa, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata il 21 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità e, conseguentemente, alla omessa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato il diniego dell'invocata attenuante, a pagina 2 della sentenza impugnata, alla luce di una valutazione globale che ha escluso la tenuità del fatto sia sotto il profilo oggettivo dell'entità del profitto (pari a quasi 1.800 euro) sia sotto il profilo soggettivo della capacità delinquenziale dell'imputata, già condannata per ricettazione e truffa, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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