CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 31899/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2000,avverso la sentenza in data 13/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per l’[OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigettoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 13 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1), consistente nella violazionedell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per non aver commesso ilfatto e dal reato del capo 2), consistente nella violazione degli art. 71 e 64 d.P.R.n. 380 del 2001, perché il fatto non sussiste.2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di NapoliNord limitatamente all’assoluzione dal reato di cui al capo 1), per manifestaillogicità o contraddittorietà della motivazione.Espone infatti che l’abuso edilizio era relativo a una tettoia del bar locatoall’[OSCURATO:PERSONA], per cui la circostanza che questi non fosse il proprietario erairrilevante, mentre la circostanza che la demolizione fosse avvenuta a opera diPalma [OSCURATO:PERSONA] era neutra e la circostanza che l’esercizio commerciale fosseinattivo era contraddittoria perché erano in corso proprio i lavori di completamentodella tettoia.Nella memoria ribadisce le difese già svolte nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato perché fattuale e rivalutativo.[OSCURATO:PERSONA] ha escluso la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] perché, pur avendopreso in locazione il bar, non ha mai esercitato l’attività né è stato dimostrato cheè stato il committente dei lavori né è stato escluso che abbia acquisito ladisponibilità del locale già dotato di tettoia abusiva.Per giunta, la polizia giudiziaria non è stata in grado di chiarire quale fosselo stato dei luoghi in epoca precedente alla verifica, mentre è certo che laproprietaria del locale, [OSCURATO:PERSONA], ha rimosso l’abuso.Si precisa che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01).La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongala migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma develimitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comunee con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (si veda tra le piùrecenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01).Ritiene il Collegio che la motivazione non sia manifestamente illogica ocontraddittoria per cui la sentenza resiste alle censure sollevate.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]