CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 36255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi inammissibilità nel resto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta i motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 12/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 20/9/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura di cui all'art. 644 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle specifiche critiche contenute nell'atto di appello e, meglio, nella memoria depositata prima dell'udienza tanto che la motivazione si sostanzierebbe esclusivamente in "mere clausole di stile". 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 500 e 514 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni dei testi Orsini e Ferrari. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il primo giudice avrebbe ritenuto confermata l'ipotesi accusatoria, rectius riscontrate le dichiarazioni della persona offesa, sulla base delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove questi, invece, sugli specifici punti indicati, hanno fornito in dibattimento una versione diversa da quella che gli è stata contestata ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. e che non è stata confermata, così che tale parte non può essere utilizzata ma, al più, può valere solo ai fini della verifica dell'attendibilità dei testimoni. 1.3. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla conclusione cui i giudici di merito sono addivenuti quanto alla compravendita dall'immobile in base alle dichiarazioni rese dal notaio. 1.4. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, a integrare la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Nel quarto motivo la difesa rieleva che i secondi giudici più che dare conto della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, rimasta comunque priva di effettivi riscontri tali non essendo le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testimoni, avrebbero basato la conclusione esclusivamente sulla ritenuta inverosimiglianza della ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, così violando il criterio decisorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 1.5. Violazione di legge in relazione all'art. 63, comma quarto cod. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644 cod. pen quanto alla dichiarazione di nullità del contratto di compravendita dell'immobile, intestato a un terzo estraneo al processo penale. 2. In data 13 aprile 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], esposte ulteriori considerazioni circa le carenze di motivazioni indicate nell'atto di ricorso con riferimento specifico alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi anche in ordine alle violazioni degli artt. 194 e 500 cod. proc. pen., insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 24 maggio 2022 sono pervenuti in cancelleria una memoria e le conclusioni della parte civile con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziate le ragioni per le quali le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbero da ritenersi corrette e la motivazione della sentenza impugnata, così come quella conforme del giudice di primo grado, sarebbero adeguate, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Tutti i motivi relativi alla dichiarazione di responsabilità sollecitano una rilettura non consentita e sono comunque manifestamente infondati. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche, ora pedissequamente reiterate, contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa e alle ulteriori prove acquisite ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 1.1. La Corte territoriale ha reso articolato e coerente conto di tutti gli elementi emersi e delle valutazioni effettuate in ordine alla credibilità degli stessi e ha indicato le ragioni per le quali la spiegazione alternativa fornita dal ricorrente è da ritenersi inverosimile.Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, i secondi giudici hanno ripercorso quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e hanno fornito una risposta attenta e puntuale a tutte le critiche che la difesa aveva formulato negli atti di appello e nella memoria depositati. La credibilità della persona offesa e dei familiari della stessa è stata oggetto di attenta valutazione, ciò anche tenuto conto di tutti gli altri elementi, quali le dichiarazioni dei testi Porta, Ferrari e Orsini così come, e già questo in realtà sarebbe stato sufficiente, della documentazione (assegni e atti notarili) acquisiti. In tale contesto, d'altro canto, anche le dichiarazioni rese dal notaio e la successione degli atti stipulati -un preliminare di vendita nel quale risultava versata quale caparra confirmatoria una somma prossima all'intero prezzo e la stipula del definitivo era fissata a due anni di distanza seguito da una procura a vendere rilasciata al ricorrente- risultano coerenti con la conclusione. Le censure relativa alla presunta violazione degli artt. 194 cod. proc. pen., infine, sono destituite di fondamento. Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, il mar. Giordano non ha reso dichiarazioni in ordine a quanto appreso dai testimoni e dalle persone offese quanto, piuttosto, ha dato conto delle indagini effettuate e ha riferito circa i messaggi sms intercorsi tra la persona offesa e il ricorrente, elementi che i giudici di merito hanno così considerato senza dare rilievo a circostanze ed elementi direttamente introdotti nel processo dai testimoni escussi. Quanto alla valutazione di tali elementi, quale il tenore e il significato degli sms, poi, i giudici hanno fornito una lettura esente da vizi logici per cui ogni censura sul punto, tesa a sollecitare una diversa e alternativa valutazione delle medesime prove, non è consentita. 1.2. La questione in ordine alla valutazione delle testimonianze rese dai testi Orsini e Ferrari circa il valore da attribuire alle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen. effettuate nel corso dei rispettivi esami dibattimentali non era stata posta in appello ma solo con una memoria successivamente depositata e non è pertanto consentita. Al di là del fatto che le dichiarazioni da questi rese risultano essere state correttamente considerate dai due giudici di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), infatti, deve rilevarsi che l'eventuale violazione della norma citata non comporta una inutilizzabilità della prova ma, al più, determinerebbe una sorta di travisamento della prova stessa che, essendosi verificato nel corso del primo grado, avrebbe dovuto essere formalmente eccepito nell'impugnazione di merito. Ciò in quanto nel giudizio di legittimità non è consentito procedere a una nuova e diversa valutazione del tenore e del contenuto delle testimonianze rese nel corso del processo.Sotto altro e dirimente profilo, poi, deve anche rilevarsi che la censura è formulata in termini aspecifici. Nel motivo proposto, infatti, la difesa non evidenzia in quale modo l'espunzione delle dichiarazioni rese dai testi Orsini e Ferrari disarticolerebbe il ragionamento seguito dai giudici di merito che, invece, risulta logico e coerente a prescindere dal mero e incidentale riferimento alle dichiarazioni rese dagli stessi. 2. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 63, comma quarto cod. pen. evidenziando che la pena applicata dai giudici sarebbe illegale in quanto il calcolo sarebbe stato operato in modo errato. Il primo giudice, infatti, avrebbe quantificato la pena in anni 5 di reclusione partendo dal reato di cui all'art. 644, comma quinto cod. pen. per poi procedere all'aumento per la recidiva ex art. 63, comma quarto cod. pen. Il secondo giudice, invece, in assenza di appello sui punto, avrebbe ritenuto che la pena fosse stata calcolata prendendo le mosse dall'art. 644, comma primo cod. pen. e poi aumentata per la recidiva, senza fare luogo all'aumento facoltativo di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen per le aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto cod. pen. Tale modo di operare sarebbe errato poiché la pena avrebbe dovuto essere quantificata sulla base della cornice edittale di cui all'art. 644, comma primo cod. pen. per poi applicare la recidiva e, infine, in via facoltativa, l'ulteriore aumento per l'aggravante di cui al quinto comma. Sotto altro profilo, poi le ipotesi previste da tale comma non sussisterebbero non potendo ritenersi che il Congiu versasse in stato di bisogno o che, con l'agenzia scommesse chiusa, esercitasse attività di impresa. Le doglianze sono complessivamente infondate. 2.1. La pena risulta essere stata quantificata correttamente. A fronte della mera indicazione circa il quantum contenuta nella sentenza di primo grado il giudice d'appello si è limitato a rendere esplicito il ragionamento seguito per addivenire alla pena finale. Il procedimento seguito, nel quale si dà atto che la circostanza più grave è la recidiva e che quindi il primo aumento sulla pena base deve essere effettuato per questa, d'altro canto, è conforme a quanto disposto dall'art. 63, comma quarto cod. pen. La recidiva qualificata contestata all'imputato e ritenuta in sentenza, infatti, è circostanza aggravante più grave rispetto a quelle previste dai numeri 3 e 4 del comma quinto dell'art. 644 cod. pen. e, pertanto, deve essere applicata prima dell'eventuale e ulteriore aumento previsto per queste aggravanti, pure a effetto speciale. Ciò perché al reato di usura, in assenza di elementi dai quali desumere che il legislatore abbia stabilito criteri autonomi per la determinazione degli aumenti di pena, si applica la disciplina ordinaria di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen. (quanto al carattere di specialità previsto per i reati di cui agli artt. 416 bis e 628 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/1990 cfr. da ultimo Sez. 2, n. 7155 del 11/11/2020, dep. 2021, Liccardi, Rv. 280662).2.2. La questione posta incidentalmente quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate non era stata oggetto di motivo di appello (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) e non è pertanto consentita in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. 3. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 644 cod. pen quanto alla dichiarazione di nullità del contratto di compravendita dell'immobile, intestato a un terzo estraneo al processo penale. La doglianza è manifestamente infondata. La nullità del contratto e degli ulteriori atti, strumentali a conseguire il profitto illecito dell'attività usuraria, è stata correttamente dichiarata e ritenuta. Né, d'altro canto, rileva che l'immobile fosse intestato a un terzo. Come risulta dalle stesse sentenze, infatti, l'effettiva proprietà dell'immobile era del ricorrente e l'intestazione dell'appartamento al figlio era fittizia (cfr. pagina 15 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza d'appello) Laddove l'intestazione fosse reale, d'altro canto, il ricorrente non avrebbe interesse al motivo in quanto la proprietà sarebbe del terzo interessato che, quindi, sarebbe l'unico legittimato a far valere i propri diritti con le dovute forme. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In difetto di espressa richiesta sul punto, d'altro canto, non può essere disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalla parte civile, che pure ha depositato una specifica e articolata memoria con la quale ha chiesto che il ricorso foss