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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 agosto 2022

Cassazione n. 43842/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione ferme restando le statuizioni civili udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte depositate e chiede la liquidazione della nota spese anch'essa depositata L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, ricorrono per la cassazione della sentenza pronunciata nei loro confronti dalla Corte di appello di Salerno in data 25 febbraio 2021, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che li aveva riconosciuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 L.F., commessi nelle rispettive qualità di amministratori di fatto (il primo) e di diritto (il secondo) della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 15 marzo 2005, e, per l'effetto, aveva irrogato loro il trattamento sanzionatorio di giustizia - ha ridotto la durata delle pene accessorie applicate.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 157 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione.

Deduce che la Corte territoriale, per escludere l'intervenuto decorso della prescrizione dei reati, siccome ritenuti dal Tribunale, ossia aggravati dalla sola circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., contestata in fatto, aveva illegittimamente applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., non contestata agli imputati e, in ogni caso, non ritenuta ed applicata dal primo giudice: tanto, pur rimasta inalterata la misura della pena irrogata, aveva determinato un trattamento deteriore per il ricorrente, che, infatti, si era visto negare il riconoscimento della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Lamenta altresì l'immotivata equiparazione della durata delle pene accessorie fallimentari alla durata della pena principale. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e censura l'impianto argomentativo della sentenza impugnata sotteso alla dichiarazione di responsabilità, evidenziandone l'apparenza, quanto alla mancata risposta alle specifiche deduzioni di gravame, e l'apoditticità, quanto all'omessa indicazione delle fonti di prova utilizzate per suffragare le affermazioni di condivisione delle valutazioni effettuate dal primo giudice, che, invece, avrebbero meritato attenta revisione soprattutto in punto di apprezzamento delle prove dichiarative (quelle ritratte dall'esame dibattimentale dei testi Gambardella e Oliva e del consulente tecnico Catalano).- Il terzo motivo denuncia la violazione della

I. n. 241/2006 e dell'art. 163 cod. pen., dolendosi della mancata concessione dell'indulto, eventualmente con contestuale applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia tacita alla costituzione di parte civile, conseguente alla mancata presentazione delle conclusioni e della nota-spese, e, per l'effetto, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, parimenti enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 219, comma 1, L.F. e 6 CEDU.

Spiegate argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle di cui si è dato conto illustrando il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge che, diversamente da quanto ha mostrato di intendere la Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità, adeguandosi al dictum delle Sezioni Unite Sorge (sentenza n. 24906/2019), ha escluso la possibilità di una contestazione in fatto della circostanza del danno patrimoniale di particolare entità di cui all'art. 219, comma 1, L.F., trattandosi di aggravante che presuppone una pregnante operazione valutativa. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per violazione anche dei criteri di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU, sotto il profilo dell'apparenza e della illogicità dell'argomentazione ostesa a sostegno della dichiarazione di responsabilità, nulla essendosi detto in sentenza per respingere criticamente i rilievi difensivi sviluppati con i motivi di gravame (soprattutto in punto di elemento soggettivo) e con le conclusioni scritte ed essendo stata resa una motivazione onnicomprensiva delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ancorché le stesse fossero antagonistiche, in ragione dei ruoli rivestiti in seno alla società fallita.

4. Con istanza tramessa in Cancelleria in data 10 agosto 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.

5. Con requisitoria in data 16 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali e il rigetto dei ricorsi agli effetti civili.6.

Con memoria in data 30 settembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali.

1.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con solare evidenza che il giudice, «essendo stati compiuti più fatti di bancarotta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ... e [OSCURATO:PERSONA]» ha ritenuto sussistente la sola «aggravante contestata di fatto di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F.», per l'effetto applicandola agli imputati con l'aumentare nella misura di anni uno la pena base, siccome per ciascuno di loro determinata (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

1.2. Alla stregua di tale decisivo rilievo e della mancanza di un atto di gravame interposto dal pubblico ministero, non vi è dubbio che la Corte territoriale sia incorsa in un vistoso errore di diritto.

E', infatti, jus receptum che viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato (Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017 - dep. 28/02/2018, Rv. 272188; Sez. 4, n. 31917 del 06/03/2009, Rv. 244685).

E' stato spiegato, in proposito, che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica, posto che «tale potere concerne il fatto nelle sue componenti essenziali e non le circostanze aggravanti», la cui «sussistenza o esclusione costituisce un autonomo punto della decisione, sottratto a un intervento officioso» (Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Rv. 277249; conf.

Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Rv. 279485).

Ne viene che la sentenza impugnata ha adottato una statuizione illegittima, perché, riconoscendo la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., non ritenuta ed applicata dal Tribunale, ha deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale, quindi, si era ormai prodotta una preclusione.1.3.

Tale presa d'atto si riverbera sul calcolo del termine di prescrizione dei reati, siccome contestati e ritenuti, e sul rilievo del relativo decorso.

Considerata la natura di circostanza comune dell'aggravante ex art. 219, comma 2, L.F., come tale priva di effetti sul calcolo del termine di prescrizione, e fatta applicazione della disciplina più favorevole dettata in subiecta materia dal combinato disposto dei vigenti artt. 157 e 161 cod. pen., deve riconoscersi che, pur tenuto conto della sospensione per giorni 162 (in primo grado, dal 19 maggio al 3 novembre 2014 per adesione dei difensori all'astensione dalle attività difensive indetta dagli organismi unitari dell'Avvocatura; in secondo grado per giorni 64 ad effetto della sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza Covid-19), i delitti di bancarotta ascritti agli imputati si sono estinti per integrale decorso del termine massimo di prescrizione il 24 febbraio 2018, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, la Corte territoriale, atteso l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto adottare il provvedimento consequenziale: tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati ascritti ai ricorrenti sono estinti per intervenuta prescrizione.

1.4. L'annullamento in parola esime il Collegio dall'esame del terzo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il quarto motivo nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

E', infatti, pacifico che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25723 del 06/05/2003, Rv. 225576).

3. Pur dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, in virtù della condanna generica degli imputati anche al risarcimento del danno pronunciata in primo grado, il Collegio è tenuto ad esaminare i motivi sulla loro responsabilità, non dispiegando alcun effetto, in seno al giudizio a fini civili, l'esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, quest'ultima incidendo solo sulla commisurazione dell'importo risarcitorio.

3.1. I rilievi sul punto articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso sono privi di pregio.Gli stessi, soprattutto laddove tendono a rimettere in discussione la concorde valutazione delle prove dichiarative effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi, constano di doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nelle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - cfr. ultimo capoverso della parte motiva della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori della deduzione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Deduzione che tanto più si sarebbe dovuta articolare negli stringenti termini indicati al cospetto di un doppio conforme accertamento positivo di responsabilità e in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non solo non si espone a eccezioni di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ma non si rivela neppure affetto da vistose carenze argomentative: devesi, infatti, ribadire il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie.

3.2. Considerazioni analoghe valgono per il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Ripetuto quanto già esposto in ordine alla sufficienza di una motivazione sintetica, quando - come nel caso di specie - emerga dal complessivo impianto argonnentativo della sentenza di appello che il giudice, pur senza impegnarsi nella disamina approfondita di un motivo di gravame, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, abbia tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo, occorre dare atto che la responsabilità del ricorrente è stata compiutamente e persuasivamente delineata dai giudici di merito; i quali, in effetti, nelle loro decisioni hanno, concordemente evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di diritto della società fallita, e come tale titolare di una posizione di garanzia in riferimento alla tutela dell'interesse dei creditori sociali all'integrità del patrimonio della compagine e alla corretta tenuta delle scritture contabili, non potesse non avere avuto consapevolezza del pericolo cui aveva esposto l'interesse garantito sottoscrivendo tre atti di vendita di beni sociali dei quali la società non aveva incamerato il prezzo e non potesse non essersi reso conto del potenziale pregiudizio che arrecava alle ragioni dei creditori impedendo loro, attraverso la mancata fedele riproduzione in contabilità delle dette operazioni negoziali — come, invece, sarebbe stato suo specifico ed esclusivo obbligo -, di avere contezza di quali fossero le risorse patrimoniali della società debitrice sulle quali potersi rivalere.

4. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

I ricorsi devono essere, invece, rigettati agli effetti civili e gli imputati devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione ferme restando le statuizioni civili udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte depositate e chiede la liquidazione della nota spese anch'essa depositata L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, ricorrono per la cassazione della sentenza pronunciata nei loro confronti dalla Corte di appello di Salerno in data 25 febbraio 2021, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che li aveva riconosciuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 L.F., commessi nelle rispettive qualità di amministratori di fatto (il primo) e di diritto (il secondo) della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 15 marzo 2005, e, per l'effetto, aveva irrogato loro il trattamento sanzionatorio di giustizia - ha ridotto la durata delle pene accessorie applicate. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 157 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la Corte territoriale, per escludere l'intervenuto decorso della prescrizione dei reati, siccome ritenuti dal Tribunale, ossia aggravati dalla sola circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., contestata in fatto, aveva illegittimamente applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., non contestata agli imputati e, in ogni caso, non ritenuta ed applicata dal primo giudice: tanto, pur rimasta inalterata la misura della pena irrogata, aveva determinato un trattamento deteriore per il ricorrente, che, infatti, si era visto negare il riconoscimento della estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Lamenta altresì l'immotivata equiparazione della durata delle pene accessorie fallimentari alla durata della pena principale. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e censura l'impianto argomentativo della sentenza impugnata sotteso alla dichiarazione di responsabilità, evidenziandone l'apparenza, quanto alla mancata risposta alle specifiche deduzioni di gravame, e l'apoditticità, quanto all'omessa indicazione delle fonti di prova utilizzate per suffragare le affermazioni di condivisione delle valutazioni effettuate dal primo giudice, che, invece, avrebbero meritato attenta revisione soprattutto in punto di apprezzamento delle prove dichiarative (quelle ritratte dall'esame dibattimentale dei testi Gambardella e Oliva e del consulente tecnico Catalano).- Il terzo motivo denuncia la violazione della I. n. 241/2006 e dell'art. 163 cod. pen., dolendosi della mancata concessione dell'indulto, eventualmente con contestuale applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia tacita alla costituzione di parte civile, conseguente alla mancata presentazione delle conclusioni e della nota-spese, e, per l'effetto, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, parimenti enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 219, comma 1, L.F. e 6 CEDU. Spiegate argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle di cui si è dato conto illustrando il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge che, diversamente da quanto ha mostrato di intendere la Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità, adeguandosi al dictum delle Sezioni Unite Sorge (sentenza n. 24906/2019), ha escluso la possibilità di una contestazione in fatto della circostanza del danno patrimoniale di particolare entità di cui all'art. 219, comma 1, L.F., trattandosi di aggravante che presuppone una pregnante operazione valutativa. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per violazione anche dei criteri di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU, sotto il profilo dell'apparenza e della illogicità dell'argomentazione ostesa a sostegno della dichiarazione di responsabilità, nulla essendosi detto in sentenza per respingere criticamente i rilievi difensivi sviluppati con i motivi di gravame (soprattutto in punto di elemento soggettivo) e con le conclusioni scritte ed essendo stata resa una motivazione onnicomprensiva delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ancorché le stesse fossero antagonistiche, in ragione dei ruoli rivestiti in seno alla società fallita. 4. Con istanza tramessa in Cancelleria in data 10 agosto 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 5. Con requisitoria in data 16 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali e il rigetto dei ricorsi agli effetti civili.6. Con memoria in data 30 settembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali. 1.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con solare evidenza che il giudice, «essendo stati compiuti più fatti di bancarotta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ... e [OSCURATO:PERSONA]» ha ritenuto sussistente la sola «aggravante contestata di fatto di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F.», per l'effetto applicandola agli imputati con l'aumentare nella misura di anni uno la pena base, siccome per ciascuno di loro determinata (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 1.2. Alla stregua di tale decisivo rilievo e della mancanza di un atto di gravame interposto dal pubblico ministero, non vi è dubbio che la Corte territoriale sia incorsa in un vistoso errore di diritto. E', infatti, jus receptum che viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato (Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017 - dep. 28/02/2018, Rv. 272188; Sez. 4, n. 31917 del 06/03/2009, Rv. 244685). E' stato spiegato, in proposito, che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica, posto che «tale potere concerne il fatto nelle sue componenti essenziali e non le circostanze aggravanti», la cui «sussistenza o esclusione costituisce un autonomo punto della decisione, sottratto a un intervento officioso» (Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Rv. 277249; conf. Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Rv. 279485). Ne viene che la sentenza impugnata ha adottato una statuizione illegittima, perché, riconoscendo la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., non ritenuta ed applicata dal Tribunale, ha deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale, quindi, si era ormai prodotta una preclusione.1.3. Tale presa d'atto si riverbera sul calcolo del termine di prescrizione dei reati, siccome contestati e ritenuti, e sul rilievo del relativo decorso. Considerata la natura di circostanza comune dell'aggravante ex art. 219, comma 2, L.F., come tale priva di effetti sul calcolo del termine di prescrizione, e fatta applicazione della disciplina più favorevole dettata in subiecta materia dal combinato disposto dei vigenti artt. 157 e 161 cod. pen., deve riconoscersi che, pur tenuto conto della sospensione per giorni 162 (in primo grado, dal 19 maggio al 3 novembre 2014 per adesione dei difensori all'astensione dalle attività difensive indetta dagli organismi unitari dell'Avvocatura; in secondo grado per giorni 64 ad effetto della sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza Covid-19), i delitti di bancarotta ascritti agli imputati si sono estinti per integrale decorso del termine massimo di prescrizione il 24 febbraio 2018, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, la Corte territoriale, atteso l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto adottare il provvedimento consequenziale: tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati ascritti ai ricorrenti sono estinti per intervenuta prescrizione. 1.4. L'annullamento in parola esime il Collegio dall'esame del terzo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il quarto motivo nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. E', infatti, pacifico che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25723 del 06/05/2003, Rv. 225576). 3. Pur dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, in virtù della condanna generica degli imputati anche al risarcimento del danno pronunciata in primo grado, il Collegio è tenuto ad esaminare i motivi sulla loro responsabilità, non dispiegando alcun effetto, in seno al giudizio a fini civili, l'esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, quest'ultima incidendo solo sulla commisurazione dell'importo risarcitorio. 3.1. I rilievi sul punto articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso sono privi di pregio.Gli stessi, soprattutto laddove tendono a rimettere in discussione la concorde valutazione delle prove dichiarative effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi, constano di doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nelle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - cfr. ultimo capoverso della parte motiva della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori della deduzione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Deduzione che tanto più si sarebbe dovuta articolare negli stringenti termini indicati al cospetto di un doppio conforme accertamento positivo di responsabilità e in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non solo non si espone a eccezioni di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ma non si rivela neppure affetto da vistose carenze argomentative: devesi, infatti, ribadire il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie. 3.2. Considerazioni analoghe valgono per il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ripetuto quanto già esposto in ordine alla sufficienza di una motivazione sintetica, quando - come nel caso di specie - emerga dal complessivo impianto argonnentativo della sentenza di appello che il giudice, pur senza impegnarsi nella disamina approfondita di un motivo di gravame, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, abbia tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo, occorre dare atto che la responsabilità del ricorrente è stata compiutamente e persuasivamente delineata dai giudici di merito; i quali, in effetti, nelle loro decisioni hanno, concordemente evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore di diritto della società fallita, e come tale titolare di una posizione di garanzia in riferimento alla tutela dell'interesse dei creditori sociali all'integrità del patrimonio della compagine e alla corretta tenuta delle scritture contabili, non potesse non avere avuto consapevolezza del pericolo cui aveva esposto l'interesse garantito sottoscrivendo tre atti di vendita di beni sociali dei quali la società non aveva incamerato il prezzo e non potesse non essersi reso conto del potenziale pregiudizio che arrecava alle ragioni dei creditori impedendo loro, attraverso la mancata fedele riproduzione in contabilità delle dette operazioni negoziali — come, invece, sarebbe stato suo specifico ed esclusivo obbligo -, di avere contezza di quali fossero le risorse patrimoniali della società debitrice sulle quali potersi rivalere. 4. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. I ricorsi devono essere, invece, rigettati agli effetti civili e gli imputati devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese
Sentenza Cassazione n. 43842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris