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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 30209/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 1 3 f ebbraio 2025 , in funzione diriesame, h a confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del T ribunale di Catania , in data 7 gennaio 2025,con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziata del reato di cui all'art.416 bis, comma 1 , cod . pen .

Ricostruita sulla base di precedenti sentenze revocabili l'operatività nel territorio di Siracusadell'associazione mafiosa, clan B ottaro e d [OSCURATO:PERSONA] , avente il controllo sulla zona centrale della città compresa l'isola di Ortigia,il T ribunale , sulla basedelle risultanze investigativ e acquisite , riteneva emersa la perdurante operatività dell'associazione mafiosa suddettae la sua riorganizzazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA],tornato in libertà dopo oltre vent'anni nel giugno del 2023; dalledichiarazione di plurimi collaboranti era, inoltre, emers o che il suddetto era stato indicato come reggente della consorteria mafiosa da parte di [OSCURATO:PERSONA],in un breve periodo in cui lo stesso era ritornato in libertà; la suddetta indicazione era stata, altresì, confermata anche dal tenore di plurim e conversazioni oggetto di attività captativa venendo dato particolare risalto ad una conversazione(n.1243 del 27/12/2023) nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] affermava che tutti dovevano riconoscerlo nel ruolo di reggente del clan essendo questa la volontà di [OSCURATO:PERSONA].

Da tali conversazioni emergeva altresì la figura di [OSCURATO:PERSONA],compagna di [OSCURATO:PERSONA],presso la cui rivendita di frutta e verdura si recavano i vari indagati , tra i quali anche il [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale evidenziava che,dal tenore delle intercettazioni effettuate , era no emersi, rispetto alla ricorrente, indizi di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il sodalizio, stante i rapporti della medesima con soggetti aventi un ruolo apicalee la condivisione degli scopi associativi , oltre che un suo attivo impegno per il conseguimento dei profitti illeciti del gruppo al di là dell'essere portavoce e rappresentante degli interessi del marito detenuto.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],per il tramite il proprio difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con un unico motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art . 273 , commi 1 e 1 bis,cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione .

Deduce che: la motivazione del provvedimento impugnato aveva riguardato, in realtà,altra persona e in tal modo si era voluto distogliere l'attenzione dal fatto che la ricorrente non risultava avere compiuta alcuna attività illecita;nessuno dei collaboratori sentiti aveva mai accusato la ricorrente di essere appartenente al gruppo criminale;non vi sarebbe prova che la “ [OSCURATO:PERSONA] ” citata , alcun e volt e , nelle conversazionisi identifichi nell'odierna ricorrente ; manc herebbe la prova di un contributo idoneo a rafforzare l'associazione criminale in quanto l’indagata non avrebbe mai partecipato ad alcuna riunione e soltanto alcune volte alcuni degli indagati si erano recati nell'esercizio commerciale della medesima ; gl i stralci richiamati nella ordinanza di custodia cautelare erano stat i estrapolat i da conversazionisvolte fra altri indagati ; la ricorrente non era mai stata intercettata al di fuori della propria attività commerciale e tale circostanza dimostrerebbe la sua estraneità al sodalizio; quando [OSCURATO:PERSONA] diceva alla ricorrente di riferire al fratello di pagare il difensore, in realtà , non si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] e nella conversazione del 4 gennaio 2024, gli interlocutori non facevano riferimento ad una bisca clandestina bensì ad una sala gioco per bambini ; la medesima conversazione del 4 gennaio 2024era stata erroneamente interpretata in quanto, in essa,la ricorrente aveva fatto riferimento a “ pezzi dell'autovettura ” già pagati in quanto ricompresi nel prezzo dell'automobile; era stato erroneamente interpretato anche il riferimento fatto dalla ricorrente al titolare della pizzeria [OSCURATO:PERSONA], ed ai mancati pagamenti da parte di quest’ultimo, in quanto non si era considerato che con tale soggetto intercorrevano rapporti di lavoro;era stata strumentalizzata anche la frase di “buonsenso”(“devi stare calmo”) rivolta dalla ricorrente a [OSCURATO:PERSONA];era arbitraria anche la conclusione di ritenere che da tale conversazione dovesse desumersila pretesa della ricorrente di un contributo economico da parte di [OSCURATO:PERSONA], sogget to peraltro non incluso tra gli indagati, non essendostato mai elargito alcun contributo, meno che mai di provenienza e illecita;non vi era stato alcun regalo da parte del [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle porte dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e l'intercettazione citata nel provvedimento impugnato,in realtà, era riferibile ad altre persone ; altre conversazioni, come quella relativa a [OSCURATO:PERSONA] a tale Barresi, o quella del l ' 11 dicembre 2023 erano state erroneamente interpretate; l e conversazion i del 20 gennaio 2024 n.2501, e del 31 gennaio 2024 n. 3374 , non sarebbero riferibil i alla ricorrente. 3.Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. .

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale.

Secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità, essendo necessari l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre,il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2.Sotto altro profilo, deve essere ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv.239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01).

Ciò premesso, le censure difensive sollecitano una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, procedendo attraverso una lettura parcellizzata del loro contenuto e senza una visione d'insieme .

Il T ribunale ha interpretato il materiale captativoritenendo raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico della ricorrentein relazione al fatto di avere la medesima partecipato a riunioni con altri soggetti intranei all'associazione mafiosa,discutendo con gli stessi di problematicheinerenti la vita associativa, in particolare inerenti la gestione della bisca clandestina del clan, ovvero le modalità di recupero crediti per conto dell'associazione nonché ponendosi qualeportavoce e tramite di collegamento tra i sodali liberi ed il marito [OSCURATO:PERSONA] , ristretto in carcere , raggiunto parimenti da ordinanza di custodia cautelarein relazione all'accusa di avere,quale soggetto apicale,conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di reggenza del clan .

In tale scenario è stato dato risalto alla conversazione intrattenuta tra la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 4 gennaio 2024, nella quale la ricorrente,parlando con gli altri interlocutori di somma di denaro che tale [OSCURATO:PERSONA] doveva all'associazione quale debito di gioco , ha mostra to di condividere gli interessi del gruppo (“ io non lo sapevo sennò glielo dicevo ”) .

Nell'ambito di tale conversazione la ricorrenteriferiva agli altri sodali di avere, a sua volta,un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio e concludeva nel senso che tale debito doveva intendersi”già pagato ”, ovvero compensato con il debito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti del sodalizio.

La diversa interpretazione prospettata al riguardo della difesa,secondo cui l'espressione utilizzata dalla ricorrentedovesse in realtà fare riferimento al fatto che il prezzo pagato per l'autovettura già includeva anche il prezzo per i pezzi di ricambio,viene proposta come lettura alternativa senza alcun elemento di supporto e a prescindere dalla evidenziazione delle ragioni per cui ritenere manifestamente illogica l’interpretazione fatta propria dalTribunale.

Nel corso della medesima conversazione, ancora , la ricorrente comunicava ai suoi interlocutori che il titolare della pizzeria [OSCURATO:PERSONA] “non aveva ancora pagato” ed anche rispetto a tale affermazione , del tutto ragionevolmente assunta dai giudici della cautela come indicativa di una militanza della ricorrente nel consesso mafioso, il tentativo della difesa di proporre una lettura alternativa (secondo la quale la suddetta affermazione troverebbe giustificazione nella esistenza di rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e il titolare della suindicata pizzeria)appare non sostenuto da alcun elemento ulteriore letterale , oltre che non supportato da documentazione .

Ancora , nel prosieguo della conversazione, la ricorrente si intratteneva con il [OSCURATO:PERSONA] ed il P iazzese a discorrere delle problematiche relative aduna bisca clandestina, gestita dal clan mafioso,e al recupero dei soldi: rispetto a lle inte rlocuzioni della ricorrente, il Tribunale, del tutto ragionevolmente, ha sottolineato come la frase pronunziata dalla medesima(“se non hai i soldi ti vendi il motore e ti do i soldi ”) non debba essere interpretata come un semplice invito al buon senso essendo stato al contrario considerato, in maniera logica e razionale, come la stessa possibilità per la ricorrentedi interloquire con i responsabili del clan su questioni associative costituisca un indizio di appartenenza al gruppo.

Analogamente, dal contenuto delleconversazion i svolt e il 29 gennaio 2024 tra la ricorrente ed A ggraziato [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di una zona di spaccio di stupefacenti sotto il controllo della cosca),nonché con [OSCURATO:PERSONA], è stato trattoragionevolmente un ulteriore indizio di partecipazione della ricorrente al sodalizio, venendo dato risalto al potere della medesima di convocare presso di sé altri sodali per sollecitare un contributo economico,evidentemente dovuto nei confronti del suo compagno. 3.1.Non appare in grado di disarticolare la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato neppure la chiave di lettura alternativa proposta dalla difesa, sempre in chiave parcellizzante e al di fuori di qualsiasi elemento di sostegno, rispetto alcontenuto di altre conversazioni ( la n. 1900 del 14 gennaio, n. 2501 del 20 gennaio e n. 3374 del 31 gennaio 2024) intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggettola consegna di somme di denaro alla ricorrente, prive di loro auto noma causa petendi e riconducibili a ratio mafiosa.

Il Tribunale ha interpretato gli elementi desumibili dal contenuto delle conversazioni acquisite, rendendo motivazione esente da profili di profili di contraddittorietà, in termini di conducente rilevanza indiziaria evidenziando che: nella conversazione del 14 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] parlava con altro sodale ( [OSCURATO:PERSONA]) dei “soldi” che avrebbero dovuto mandare a “[OSCURATO:PERSONA]” in vista della sua “partenza”;nella conversazione del 20 gennaio 2024 ( n . 2501 ) gli interlocutori, citavano espressamente , quale destinataria di con tributi dalla “cassa” comune, “ [OSCURATO:PERSONA] ”, identificata dagli inquirenti nella compagna dell ’ [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione del 31 gennaio 2024 n . 3374 confermava inequivocabilmente la dazione di denaro ad [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrenteda parte del [OSCURATO:PERSONA] (“alla fine 1.000 euro glieli ho dati io…ad [OSCURATO:PERSONA]”). 3.2.Le deduzioni difensive, secondo cui non sussisterebbe prova che i soggetti ai quali gli interlocutori fanno riferimento, indicati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siano identificabili con certezza nell’odierno ricorrente e nella sua compagna, sono frutto di un’interpretazione parcellizzata delle medesime conversazioni e non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale che, a fronte di analoga doglianza, ha ritenuto ragionevole tale identificazioneessendo l’odierna ricorrente l’unicain contatto con il [OSCURATO:PERSONA], il quale almeno una volta a settimana andava a trovarla presso la sua rivendita di frutta e verdura, e non avendo le indagini evidenziato la sussistenza di altra “[OSCURATO:PERSONA]”.

Anche le altre censure risultano innervate sul significato di altri dialoghi intercettatiattraverso la riproposizione di argomentazioni r ipetitive, già oggetto di valutazione da parte del Tribunale, con motivazione esaustiva, rispetto alla quale non risultano evidenziati p r ofili di illogicità valutabili in questa sede (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, cit., non potendo tale apprezzamento essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,cit.).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 1 3 f ebbraio 2025 , in funzione diriesame, h a confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del T ribunale di Catania , in data 7 gennaio 2025,con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziata del reato di cui all'art.416 bis, comma 1 , cod . pen . Ricostruita sulla base di precedenti sentenze revocabili l'operatività nel territorio di Siracusadell'associazione mafiosa, clan B ottaro e d [OSCURATO:PERSONA] , avente il controllo sulla zona centrale della città compresa l'isola di Ortigia,il T ribunale , sulla basedelle risultanze investigativ e acquisite , riteneva emersa la perdurante operatività dell'associazione mafiosa suddettae la sua riorganizzazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA],tornato in libertà dopo oltre vent'anni nel giugno del 2023; dalledichiarazione di plurimi collaboranti era, inoltre, emers o che il suddetto era stato indicato come reggente della consorteria mafiosa da parte di [OSCURATO:PERSONA],in un breve periodo in cui lo stesso era ritornato in libertà; la suddetta indicazione era stata, altresì, confermata anche dal tenore di plurim e conversazioni oggetto di attività captativa venendo dato particolare risalto ad una conversazione(n.1243 del 27/12/2023) nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] affermava che tutti dovevano riconoscerlo nel ruolo di reggente del clan essendo questa la volontà di [OSCURATO:PERSONA]. Da tali conversazioni emergeva altresì la figura di [OSCURATO:PERSONA],compagna di [OSCURATO:PERSONA],presso la cui rivendita di frutta e verdura si recavano i vari indagati , tra i quali anche il [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale evidenziava che,dal tenore delle intercettazioni effettuate , era no emersi, rispetto alla ricorrente, indizi di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il sodalizio, stante i rapporti della medesima con soggetti aventi un ruolo apicalee la condivisione degli scopi associativi , oltre che un suo attivo impegno per il conseguimento dei profitti illeciti del gruppo al di là dell'essere portavoce e rappresentante degli interessi del marito detenuto. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],per il tramite il proprio difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con un unico motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art . 273 , commi 1 e 1 bis,cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione . Deduce che: la motivazione del provvedimento impugnato aveva riguardato, in realtà,altra persona e in tal modo si era voluto distogliere l'attenzione dal fatto che la ricorrente non risultava avere compiuta alcuna attività illecita;nessuno dei collaboratori sentiti aveva mai accusato la ricorrente di essere appartenente al gruppo criminale;non vi sarebbe prova che la “ [OSCURATO:PERSONA] ” citata , alcun e volt e , nelle conversazionisi identifichi nell'odierna ricorrente ; manc herebbe la prova di un contributo idoneo a rafforzare l'associazione criminale in quanto l’indagata non avrebbe mai partecipato ad alcuna riunione e soltanto alcune volte alcuni degli indagati si erano recati nell'esercizio commerciale della medesima ; gl i stralci richiamati nella ordinanza di custodia cautelare erano stat i estrapolat i da conversazionisvolte fra altri indagati ; la ricorrente non era mai stata intercettata al di fuori della propria attività commerciale e tale circostanza dimostrerebbe la sua estraneità al sodalizio; quando [OSCURATO:PERSONA] diceva alla ricorrente di riferire al fratello di pagare il difensore, in realtà , non si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] e nella conversazione del 4 gennaio 2024, gli interlocutori non facevano riferimento ad una bisca clandestina bensì ad una sala gioco per bambini ; la medesima conversazione del 4 gennaio 2024era stata erroneamente interpretata in quanto, in essa,la ricorrente aveva fatto riferimento a “ pezzi dell'autovettura ” già pagati in quanto ricompresi nel prezzo dell'automobile; era stato erroneamente interpretato anche il riferimento fatto dalla ricorrente al titolare della pizzeria [OSCURATO:PERSONA], ed ai mancati pagamenti da parte di quest’ultimo, in quanto non si era considerato che con tale soggetto intercorrevano rapporti di lavoro;era stata strumentalizzata anche la frase di “buonsenso”(“devi stare calmo”) rivolta dalla ricorrente a [OSCURATO:PERSONA];era arbitraria anche la conclusione di ritenere che da tale conversazione dovesse desumersila pretesa della ricorrente di un contributo economico da parte di [OSCURATO:PERSONA], sogget to peraltro non incluso tra gli indagati, non essendostato mai elargito alcun contributo, meno che mai di provenienza e illecita;non vi era stato alcun regalo da parte del [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle porte dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e l'intercettazione citata nel provvedimento impugnato,in realtà, era riferibile ad altre persone ; altre conversazioni, come quella relativa a [OSCURATO:PERSONA] a tale Barresi, o quella del l ' 11 dicembre 2023 erano state erroneamente interpretate; l e conversazion i del 20 gennaio 2024 n.2501, e del 31 gennaio 2024 n. 3374 , non sarebbero riferibil i alla ricorrente. 3.Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. . È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale. Secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità, essendo necessari l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre,il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2.Sotto altro profilo, deve essere ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv.239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01). Ciò premesso, le censure difensive sollecitano una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, procedendo attraverso una lettura parcellizzata del loro contenuto e senza una visione d'insieme . Il T ribunale ha interpretato il materiale captativoritenendo raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico della ricorrentein relazione al fatto di avere la medesima partecipato a riunioni con altri soggetti intranei all'associazione mafiosa,discutendo con gli stessi di problematicheinerenti la vita associativa, in particolare inerenti la gestione della bisca clandestina del clan, ovvero le modalità di recupero crediti per conto dell'associazione nonché ponendosi qualeportavoce e tramite di collegamento tra i sodali liberi ed il marito [OSCURATO:PERSONA] , ristretto in carcere , raggiunto parimenti da ordinanza di custodia cautelarein relazione all'accusa di avere,quale soggetto apicale,conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di reggenza del clan . In tale scenario è stato dato risalto alla conversazione intrattenuta tra la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 4 gennaio 2024, nella quale la ricorrente,parlando con gli altri interlocutori di somma di denaro che tale [OSCURATO:PERSONA] doveva all'associazione quale debito di gioco , ha mostra to di condividere gli interessi del gruppo (“ io non lo sapevo sennò glielo dicevo ”) . Nell'ambito di tale conversazione la ricorrenteriferiva agli altri sodali di avere, a sua volta,un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio e concludeva nel senso che tale debito doveva intendersi”già pagato ”, ovvero compensato con il debito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti del sodalizio. La diversa interpretazione prospettata al riguardo della difesa,secondo cui l'espressione utilizzata dalla ricorrentedovesse in realtà fare riferimento al fatto che il prezzo pagato per l'autovettura già includeva anche il prezzo per i pezzi di ricambio,viene proposta come lettura alternativa senza alcun elemento di supporto e a prescindere dalla evidenziazione delle ragioni per cui ritenere manifestamente illogica l’interpretazione fatta propria dalTribunale. Nel corso della medesima conversazione, ancora , la ricorrente comunicava ai suoi interlocutori che il titolare della pizzeria [OSCURATO:PERSONA] “non aveva ancora pagato” ed anche rispetto a tale affermazione , del tutto ragionevolmente assunta dai giudici della cautela come indicativa di una militanza della ricorrente nel consesso mafioso, il tentativo della difesa di proporre una lettura alternativa (secondo la quale la suddetta affermazione troverebbe giustificazione nella esistenza di rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e il titolare della suindicata pizzeria)appare non sostenuto da alcun elemento ulteriore letterale , oltre che non supportato da documentazione . Ancora , nel prosieguo della conversazione, la ricorrente si intratteneva con il [OSCURATO:PERSONA] ed il P iazzese a discorrere delle problematiche relative aduna bisca clandestina, gestita dal clan mafioso,e al recupero dei soldi: rispetto a lle inte rlocuzioni della ricorrente, il Tribunale, del tutto ragionevolmente, ha sottolineato come la frase pronunziata dalla medesima(“se non hai i soldi ti vendi il motore e ti do i soldi ”) non debba essere interpretata come un semplice invito al buon senso essendo stato al contrario considerato, in maniera logica e razionale, come la stessa possibilità per la ricorrentedi interloquire con i responsabili del clan su questioni associative costituisca un indizio di appartenenza al gruppo. Analogamente, dal contenuto delleconversazion i svolt e il 29 gennaio 2024 tra la ricorrente ed A ggraziato [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di una zona di spaccio di stupefacenti sotto il controllo della cosca),nonché con [OSCURATO:PERSONA], è stato trattoragionevolmente un ulteriore indizio di partecipazione della ricorrente al sodalizio, venendo dato risalto al potere della medesima di convocare presso di sé altri sodali per sollecitare un contributo economico,evidentemente dovuto nei confronti del suo compagno. 3.1.Non appare in grado di disarticolare la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato neppure la chiave di lettura alternativa proposta dalla difesa, sempre in chiave parcellizzante e al di fuori di qualsiasi elemento di sostegno, rispetto alcontenuto di altre conversazioni ( la n. 1900 del 14 gennaio, n. 2501 del 20 gennaio e n. 3374 del 31 gennaio 2024) intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggettola consegna di somme di denaro alla ricorrente, prive di loro auto noma causa petendi e riconducibili a ratio mafiosa. Il Tribunale ha interpretato gli elementi desumibili dal contenuto delle conversazioni acquisite, rendendo motivazione esente da profili di profili di contraddittorietà, in termini di conducente rilevanza indiziaria evidenziando che: nella conversazione del 14 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] parlava con altro sodale ( [OSCURATO:PERSONA]) dei “soldi” che avrebbero dovuto mandare a “[OSCURATO:PERSONA]” in vista della sua “partenza”;nella conversazione del 20 gennaio 2024 ( n . 2501 ) gli interlocutori, citavano espressamente , quale destinataria di con tributi dalla “cassa” comune, “ [OSCURATO:PERSONA] ”, identificata dagli inquirenti nella compagna dell ’ [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione del 31 gennaio 2024 n . 3374 confermava inequivocabilmente la dazione di denaro ad [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrenteda parte del [OSCURATO:PERSONA] (“alla fine 1.000 euro glieli ho dati io…ad [OSCURATO:PERSONA]”). 3.2.Le deduzioni difensive, secondo cui non sussisterebbe prova che i soggetti ai quali gli interlocutori fanno riferimento, indicati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siano identificabili con certezza nell’odierno ricorrente e nella sua compagna, sono frutto di un’interpretazione parcellizzata delle medesime conversazioni e non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale che, a fronte di analoga doglianza, ha ritenuto ragionevole tale identificazioneessendo l’odierna ricorrente l’unicain contatto con il [OSCURATO:PERSONA], il quale almeno una volta a settimana andava a trovarla presso la sua rivendita di frutta e verdura, e non avendo le indagini evidenziato la sussistenza di altra “[OSCURATO:PERSONA]”. Anche le altre censure risultano innervate sul significato di altri dialoghi intercettatiattraverso la riproposizione di argomentazioni r ipetitive, già oggetto di valutazione da parte del Tribunale, con motivazione esaustiva, rispetto alla quale non risultano evidenziati p r ofili di illogicità valutabili in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, cit., non potendo tale apprezzamento essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,cit.). In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 30209/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris