CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 33856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del secondo motivo e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 5 febbraio 2026, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2022 i ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. e 23, commi 3 e 4, I. 110 del 1975. 12. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi, 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale si sarebbe erroneamente pronunciata in merito alla specifica richiesta di dichiarare la prescrizione. Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, infatti, la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche impedirebbe di considerare la recidiva, benché qualificata, ai fini della prescrizione che, pertanto, nel caso dì specie sarebbe maturata in data anteriore alla celebrazione dell'udienza di appello. 2.2. Violazione dì legge in relazione alla modifica del gìudìzìo dì bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe potuto modificare in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le circostanze che il giudice di primo grado aveva effettuato in termini di prevalenza delle generiche. In assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, infatti, non sarebbe possibile effettuare una modifica in peius e ciò pure se il primo giudice è incorso in errore in quanto ha violato il divieto di cui all'art. 69 cod. pen. 3. In data 17 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto e dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei soli termini di seguito precisati. 2. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della recidiva e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La censura è manifestamente infondata. 2.1. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva non incide sulla durata del termine di prescrizione in quanto 2la recidiva integra una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01). Ai fini del computo del termine prescrizionale deve, infatti, aversi riguardo alla pena massima prevista per il reato, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, senza che assuma rilievo il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., espressamente reso irrilevante dall'art. 157, comma terzo, cod. pen. In tal senso si è di recente ribadito che la recidiva qualificata rileva ai fini della prescrizione anche quando sia stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869-01). 2.2. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di dover computare, ai fini della prescrizione, la recidiva contestata e riconosciuta, nonostante il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche formulato in primo grado. 3. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla modifica, in appello, del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata. La doglianza è fondata. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado» (Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'erronea applicazione dell'art. 69, comma terzo, cod. pen. da parte del Tribunale, non avrebbe potuto, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, sostituire al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche un giudizio di equivalenza con la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ancorché ciò abbia condotto alla determinazione di una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado. Il punto relativo al giudizio di bilanciamento, infatti, era ormai coperto dal giudicato interno favorevole all'imputato sicché la sua modifica in senso deteriore, pur nel contesto di una complessiva riduzione della pena, integra una violazione del divieto di reformatio in peius. La violazione rilevata impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzìonatorìo affinché la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] proceda a un nuovo giudizio sul punto. 3Il ricorso va rigettato nel resto e ciò, conseguentemente, determina l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. P.Q.MFUNZ1ON; [OSCURATO:PERSONA] T "DIZIARIO 4