CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 13187/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per omessa valutazione e motivazione in ordine alla sussistenza di cause ostative alla concessione delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., la sentenza del 14 maggio 2025, con cui il GUP del Tribunale di Imperia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, in ogni caso, il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (ex plurimis, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. D P.Q.MCosì deciso in Roma, il 13 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] A Stasi E) p()e, 'TATA 1 O P) 2026 .54.11/IirS 3