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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05601/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7847/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2093/2022 depositata il 23/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Numero registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Considerato che è decorso il termine di quaranta giorni della comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co.2 c.p.c., si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7847/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2093/2022 depositata il 23/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Numero registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Considerato che è decorso il termine di quaranta giorni della comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co.2 c.p.c., si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7847/2023 Numero sezionale 249/2026 Numero di raccolta generale 5601/2026 Data pubblicazione 12/03/2026
Decreto Cassazione n. 05601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris