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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 07854/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro mille- duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha disposto la confisca del danaro in sequestro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento all'art. 240 cod. pen..

Si deduce che la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedi- mento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presup- posti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (vedi, in caso di pronunzie relative ad ipotesi di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Ani- baldi, Rv. 262399).

Ciò posto, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di indicare gli elementi in base ai quali disporre la confisca del danaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. né dalla lettura della sentenza impugnata emergono profili meritevoli di maggiori approfondi- menti sul punto.

4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca della somma di danaro in sequestro, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente AldoRseit Do a F DEPOSTATO N CANCELLERIA ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro mille- duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha disposto la confisca del danaro in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento all'art. 240 cod. pen.. Si deduce che la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedi- mento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presup- posti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (vedi, in caso di pronunzie relative ad ipotesi di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Ani- baldi, Rv. 262399). Ciò posto, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di indicare gli elementi in base ai quali disporre la confisca del danaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. né dalla lettura della sentenza impugnata emergono profili meritevoli di maggiori approfondi- menti sul punto. 4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca della somma di danaro in sequestro, statuizione che elimina. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente AldoRseit Do a F DEPOSTATO N CANCELLERIA ogg
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