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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36608/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'il. giugno 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto anche considerando l'ipotesi del reato impossibile; - alla ritenuta sussistenza della recidiva; - al complessivo trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, laddove la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il falso documento di identità era di buona fattura, tanto da dover essere sottoposto a verifica tecnica, non potendosi così considerare grossolano il falso, e che lo stesso riportava l'effigie del prevenuto che aveva così concorso alla sua formazione; Considerato che i motivi relativi alla misura della pena (al diniego delle attenuanti generiche) sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Rilevato come la Corte abbia adeguatamente risposto alla censura relativa al riconoscimento della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'il. giugno 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto anche considerando l'ipotesi del reato impossibile; - alla ritenuta sussistenza della recidiva; - al complessivo trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, laddove la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il falso documento di identità era di buona fattura, tanto da dover essere sottoposto a verifica tecnica, non potendosi così considerare grossolano il falso, e che lo stesso riportava l'effigie del prevenuto che aveva così concorso alla sua formazione; Considerato che i motivi relativi alla misura della pena (al diniego delle attenuanti generiche) sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Rilevato come la Corte abbia adeguatamente risposto alla censura relativa al riconoscimento della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre
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