CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20121-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3157/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . l’avviso di rettifica prot. 31687 del 28.11.2015, per maggiori diritti doganali, conseguente all’esclusione, dal valore doganale delle calzature compravendute dalla contribuente, dei diritti di licenza corrisposti dalla FOCUS per l’utilizzo del marchio “Superga” apposto sulle predette calzature; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza n. 4207/2016, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3157/4/2019, depositata il 26/11/2019 rigettò il gravame e confermò l’impugnata decisione ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – “ il prezzo della licenza…un ele mento facente parte dell’accordo e come tale concorrente a determinare il valore complessivo dell’operazione e di conseguenza assoggettato alla tassazione doganale” (cfr. sentenza impugnata, p. 4, cpv., della motivazione), con conseguente conferma della legittimità della ripresa; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato: che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 112 c.p.c….in relazione alla questione circa l’avvenuta parziale decadenza dal potere di accertamento” (cfr. ricorso, p. 5), per avere (la C.T.P., prima e) la C.T.R. (poi) omesso di pronunziarsi in relazione all’eccepita decadenza dell’ AGENZIA da potere di accertamento in relazione a 23 dichiarazioni doganali sulle 50 sottese all’avviso di rettifica; che il motivo è inammissibile; che è consolidato il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29191, Rv. 646290-01); che, in particolare, si versa in ipotesi di implicito rigetto allorché la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata (arg. da Cass., Sez. 5, 30.1.2020, n. 2153, Rv. 656681-01): sicché non è revocabile in dubbio che la conferma, nel merito, della legittimità della ripresa relativamente a tutte e 50 le dichiarazioni doganali per cui è causa implicitamente sottenda il rigetto –anch’esso nel merito - dell’eccezione di decadenza parziale dell’Ufficio dal potere di accertamento relativamente a 23 di esse; che discende da quanto precede che l’asserito “mancato” esame dello specifico capo di domanda in questione (i.e. l’eccepita decadenza) avrebbe dovuto essere fatto valere non già in termini di omessa pronunzia sul punto, ex art. 112 cod. proc. civ., bensì quale violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita (di rigetto) e sulla decisività del punto non preso in considerazione (arg. da Cass., Sez. 3, 6.11.2020, n. 24953, Rv. 659772-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC e applicazione del principio dello ius superveniens” (cfr. ricorso, p. 6) , per avere la C.T.R . erroneamente ritenuto soggetti a dazio doganale i diritti di licenza in questione, senza richiamare alcuna disposizione a giustificazione di tale conclusione (non ricorrendo nella specie, peraltro, le condizioni fissate dagli artt. 157, 159 e 160 del DAC) né considerare che esula dall’operatività dei dazi “l’ipotesi in cui il pagamento effettuato dal beneficiario della licenza costituisca una mera “contropartita” concessa al licenziante per l’ottenimento da parte di questi del diritto di distribuire o rivendere le merci importate” (cfr. ricorso, pp. 7, ult. cpv. e 8), occorrendo all’uopo, al contrario, che il pagamento dei diritti di licenza da parte dell’acquirente costituisca condizione perché il fornitore dei prodotti sia disposto alla relativa vendita; che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione degli artt. 1326 - comune intenzione delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c. ” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. preso in considerazione, onde assoggettare a dazio i diritti di licenza, solo alcune clausole dell’accorso di licenza, “senza tuttavia minimamente preoccuparsi di esaminare i contratti tra Licenziataria e i produttori, nonostante la presunta sussistenza della condizione della vendita dovrebbe trovare sede proprio in tali accordi” (cfr. ivi); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili; che, premesso che la mancata indicazione espressa da parte della C.T.R. delle norme applicate nel caso di specie e sottese alla decisione non costituisce, di per sé, causa di nullità della sentenza impugnata, cogliendosi chiaramente dalla relativa lettura (come peraltro dimostra lo stesso ricorso introduttivo dell’odierno giudizio di legittimità) che, onde giustificare l’inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci importate e sottese alla ripresa per cui è causa, essa fonda la decisione (cfr., in specie, primi 13 righi della p. 4 della motivazione) sull’applicazione dell'art. 32 del Reg. CE n. 2913/1992 (cd. C.D.C., applicabile ratione temporis), nonché degli artt. 157, 159 e 160 del Regolamento n. 2454/1993, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (cd. DAC), rileva il Collegio come entrambi i motivi pecchino, invero, di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n.6, cod. proc. civ.), non avendo parte ricorrente trascritto in ricorso le clausole contrattuali donde dovrebbe trarsi l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla C.T.R. e, per converso, l’univocità della (diversa) esegesi offerta dalla difesa della contribuente (escludente, come detto, l’operatività, nella specie, delle richiamate prescrizioni); che, infatti: a) sotto un primo profilo, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso – come nella specie - faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza quantomeno riassumerne il contenuto, al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01); b) sotto diverso – ma concorrente aspetto - posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo la censura risolversi – come nella specie - nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, 9.4.2021, n. 9461, Rv. 661265-01); che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 112 c.p.c….in relazione alla questione circa l’errata determinazione delle royalties” (cfr. ricorso, p. 15), per non essersi la C.T.R. pronunziata sull’erronea quantificazione dei diritti presuntivamente dovuti dalla licenziataria alle licenzianti, avendo l’Ufficio provveduto al relativo calcolo “applicando - indistintamente ed a prescindere dalle previsioni contrattuali stipulate tra le parti – agli importi degli articoli venduti dalle Società la percentuale più alta tra quelle indicate nei contratti di licenza sottoscritti dalla Licenziataria” (cfr. ricorso, pp. 15, ult. cpv. e 16), laddove il dazio avrebbe dovuto essere piuttosto calcolato tenendo conto dell’aliquota di provvigione pattuita in relazione al Paese in cui le calzature furono effettivamente vendute; che il motivo è fondato; che effettivamente la difesa della FOCUS pose, tanto in primo, quanto in secondo grado (cfr., ai fini della specificità del motivo, le pp. 2-4, nonché 15 del ricorso), la questione concernente le modalità di calcolo del dazio sulle royalties riconosciute in favore dellalicenziante, senza che, tuttavia, su di essa la C.T.R. si sia pronunziata e senza che possa ritenersi di versare in (un’altra) ipotesi di rigetto implicito, non essendovi alcuna incompatibilità tra l’affermazione della debenza dei dazi sulle royalties e l a (affatto diversa) questione relativa al quantificazione, in concreto, di queste ultime; che con il quinto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 112 c.p.c…in relazione alla questione circa l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma” (cfr. ricorso, p. 16), per non essersi la C.T.R. pronunziata, in merito alle sanzioni comminate ai danni di essa contribuente, sulla eccepita violazione (a) dell’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e (b) dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, chiedendo la disapplicazione di interessi e sanzioni sulle riprese operate dall’Ufficio; che il motivo è fondato; che, come già osservato in relazione alla quarta censura, effettivamente la difesa della FOCUS pose, tanto in primo, quanto in secondo grado (cfr., ai fini della specificità del motivo, le pp. 2-4 del ricorso), la questione concernente la non debenza di sanzioni ed interessi per l’incertezza conseguente all’assenza di orientamenti giurisprudenziali e prassi relativamente alla disciplina sottesa alle riprese per cui è causa, senza che, tuttavia, su di essa la C.T.R. si sia pronunziata e senza che possa ritenersi di versare in (un’altra) ipotesi di rigettoimplicito, non essendovi alcuna incompatibilità tra l’affermazione della debenza dei dazi sulle royalties e la (affatto diversa) questione relativa alla debenza di sanzioni ed interessi; che con il sesto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 112 c.p.c…in relazione alla questione circa l’errata determinazione delle sanzioni per violazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997” (cfr. ricorso, p. 17), per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla erronea determinazione, in ogni caso, delle sanzioni, avendo l’Ufficio applicato le stesse senza tener conto del cumulo giuridico; che il motivo è fondato; che effettivamente la difesa della FOCUS pose, tanto in primo, quanto in secondo grado (cfr., ai fini della specificità del motivo, le pp. 2-4 del ricorso) anche la questione (evidentemente subordinata rispetto alla precedente) concernente la mancata applicazione del cumulo giuridico, senza che, tuttavia, neppure su di essa la C.T.R. si sia pronunziata e senza che possa ritenersi di versare in (un’ulteriore) ipotesi di rigetto implicito, non essendovi alcuna incompatibilità tra l’affermazione della debenza dei dazi sulle royaltiese la (affatto diversa) questione relativa alla criterio di calcolo delle sanzioni; ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto limitatamente al quarto, quinto e sesto motivo, con il rigetto dei restanti e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda la liquidazione, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il quarto, il quinto ed il sesto motivo di rico