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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 22689/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23883/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona del legale rappre- sentante pro tempore edelettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso l’indirizzo PEC avvmarcellofortu- [OSCURATO:EMAIL],che la rappresenta e difende –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende Oggetto: Comunità euro- pea –Contributi comuni- tari - Agricoltura - Reg. (CE) 1234/2007 – Pro- grammi operativi R.G.N. 23883/2022 Ud. 23/04/2025CC Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 251/2022 depositata il 04/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 251/2022, pubblicata in data 4 marzo 2022, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione dell’appellata FI- [OSCURATO:PERSONA].

COOP. e nella contumacia dell’altra appellata RE- [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu- nale di Salerno n. 4441/2014 del 25 aprile 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA].

COOP. aveva agito – in riassunzione, a se- guito di decisione declinatoria di giurisdizione del giudice amministra- tivo –chiedendo di accertare la illegittimità della deliberazione n. 6/12 del 9 agosto 2012 con la quale AGEA aveva ritenuto non dovuta alla [OSCURATO:PERSONA].

COOP. la somma di € 175.408,44 ed aveva dispo- sto il relativo incameramento –maggiorato degli interessi - per l’inde- bita percezione del contributo comunitario relativo al settore dei pro- grammi operativi per l’anno 2009.

Aveva riferito la società odierna ricorrente -Organizzazione di Pro- duttori riconosciuta con D.P.G.R. n. 5601 del 20.04.1999, ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 – di avere presentato nel 2008 un nuovo Pro- gramma Operativo relativo al quinquennio 2009/2013 ottenendo, Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 10 all’esito della prescritta istruttoria, l'approvazione per l’annualità 2009 con D.D.R. della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] n. 44 del 27 febbraio 2009 e successivamente conseguendo - con D.D.R. n. 304 del 24 novembre 2009 -una modifica al [OSCURATO:PERSONA] .

Aveva ulteriormente riferito la società che - sorti dubbi interpreta- tivi in ordine alle modalità di applicazione della nuova disciplina comu- nitaria di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 ed in particolare in ordine alle c.d.

“condizioni di equilibrio” - aveva proceduto alla riallocazione di parte delle risorse assegnate al fine di rispettare le condizioni di equi- librio, conseguendo ulteriore autorizzazione della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] con D.D.R. n. 222 del 31 agosto 2010, e che solo successivamente, a seguito di controlli, AGEA aveva contestato il carattere indebito della percezione del contributo, adottando il provvedimento impugnato.

3. Accolta in prime cure la domanda della [OSCURATO:PERSONA].

COOP., la Corte d’appello di Salerno ha invece accolto il gravame di AGEA, ritenendo che, a seguito di provvedimenti autorizzativi della RE- [OSCURATO:PERSONA], fosse intervenuta una modifica sostanzialedel Pro- gramma Operativo con conseguente percezione da parte della FINA- [OSCURATO:PERSONA].

COOP. di contributi comunitari non dovuti.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso che le autorizzazioni concesse da REGIONE [OSCURATO:PERSONA] valessero a precludere il controllo successivo di AGEA, quale Ente deputato all’erogazione dei contributi e titolare del conseguente potere di controllo.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

Resiste con controricorso AGEA.

È rimasta intimata REGIONE [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 10 La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la “violazione art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui al Reg. (CE) 1234/2007 e 1580/2007 e della Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari in attuazione della strategia nazionale n. 3684/2008 -errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La stessa ricorrente lo sintetizza nei seguenti termini: “I.1 - La Corte di Appello di Salerno ha – erroneamente - ritenuto che la società Finagricola avrebbe apportato delle modifiche sostanziali al programma operativo senza preventiva autorizzazione dell’organo a ciò deputato.

E ciò: a -seguendo acriticamente quanto riportato nel verbale ispettivo di Agecontrol del 28.11.2011; b -senza considerare che: b.1 - l’unica modifica al progetto è stata regolarmente approvata con D.D.R. n. 304 del 24.11.2009; b.2 – una successiva mera riallocazione delle risorse precedente- mente approvate, al solo fine di conformarsi alle sopravvenute prescri- zioni imposte dal Reg. (CE) 1234/2007 ed applicate per la prima volta progetti relativi all’annualità 2009, non solo è stata preventivamente comunicata con nota del 22.07.2010, ma è stata anche, del pari, espressamente approvata con D.D.R. n. 222 del 31.08.2010.

I.2 –Dunque, nessuna violazione.

Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 10 Ciò nonostante, nessuna valutazione da parte della Corte di appello su circostanze decisive”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dei Reg. (CE) nn. 1234/2007 e 1580/ 2007 e della Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari in attuazione della strategia nazionale n. 3684/2008.

La stessa ricorrente lo sintetizza nei seguenti termini: “II.1 - Con il secondo motivo di ricorso si contesta, invece, la vio- lazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado errato nella individuazione ed applicazione di norme di diritto.

In particolare, la Corte di Appello di Salerno, sul presupposto che “il controllo sull’esecuzione dei programmi operativi resta in ogni caso delegato all’organismo pagatore che nel caso in esame è appunto l’Agea”, ha erroneamente ritenuto che l’Agea possa in ogni caso inter- venire sui provvedimenti di ammissione ai contributi comunitari e, quindi, anche per motivi che non attengono alla attuazione del pro- gramma operativo.

Senonché, detta statuizione si pone in contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Settore ortofrutta [OSCURATO:PERSONA] 2009 - 2013 – ed, in particolare, alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008 alle- gato n. 2 nell’ambito della quale è espressamente previsto che l’Agea è l’organo deputato ai controlli sulla esecuzione dei programmi opera- tivi (art.10).

In altri e più chiari termini: - la Regione approva i programmi; - l’Agea verifica la rispondenza e/o la conformità tra quanto approvato dall’organo a ciò preposto e quanto realizzato; e ciò, quindi, senza po- ter entrare nel merito degli atti di approvazione adottati dalla Regione, a ciò deputata.

Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 10 Con la ovvia conseguenza che va escluso qualsivoglia potere dell’Agea di revocare i contributi concessi per motivi che non attengono alla corretta attuazione dei programmi sostenuti dagli aiuti comunitari, ma per presunti profili di erroneità degli atti regionali che li hanno ap- provati”.

2. Il ricorso è, nel complesso dei motivi, inammissibile.

2.1. In relazione al primo motivo, nella parte in cui lo stesso ri- chiama l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., si deve rammentare che questa Corte sta costantemente affermando il principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la di- sposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante spe- cifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivata- mente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto con- tenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impe- dendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola- zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 10 che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Nella specie, invece, si deve rilevare che il motivo in esame si col- loca ben al di fuori dei corretti limiti di formulazione di un ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, diffondendosi in una serie di censure che sono in realtà riferite alla valutazione dei profili in fatto e tramite le quali, ben lungi dall’individuare alcuna affermazione della Corte d’appello che possa integrare un non corretto governo delle previsioni applicabili, viene semplicemente – ed inammissibilmente – ad essere sollecitata una nuova valutazione dei fatti di causa e quindi una nuova decisione sul merito della vicenda.

Vi è, del resto, da osservare che il motivo, nel ribadire il carattere legittimo dell’operato della ricorrente in quanto oggetto di autorizza- zione da parte dei due D.D.R. nn. 304/2009 e 222/2010 omette –al- meno in questa sede e salvo quanto si osserverà in relazione al secondo motivo – di aggredire la ratio effettiva della decisione impugnata, la quale ha escluso che tali provvedimenti potessero valere a legittimare l’operato della ricorrente,in quanto gli stessi venivano a modificare in modo sostanziale il programma operativo (pag. 8 della motivazione): a venire in rilievo, quindi, nell’impianto motivazionale della decisione non era il profilo della presenza o meno delle autorizzazioni, quanto il profilo della inidoneità di tali atti a consentire comunque le modifiche del programma operativo.

Le considerazioni appena svolte valgono ad evidenziare l’inammis- sibilità delle deduzioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.: premesso che tale ipotesi è da intendersi riferita all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario ( Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/ Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 10 2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) e non può essere estesa all’“errato esame” -come indicato nella rubrica del mo- tivo- a risultare dirimente è la costatazione che, come appena eviden- ziato, la Corte d’appello ha direttamente esaminato i profili dedotti dalla ricorrente e non ne ha omesso radicalmente l’esame, da ciò emergendo che il motivo, anche sotto tale profilo, si sostanzia in una inammissibile sollecitazione a rinnovare il vaglio del merito della decisione.

Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o ivizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U, Sen- tenza n. 7931 del 29/03/2013).

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Lo stesso, in teoria, verrebbe a censurare la ratio fondamentale della decisione in esame, ma viene ad imperniarsi su una ricostruzione del tutto inadeguata del quadro normativo, fondandosi sul richiamo a meri atti amministrativi, quali sono le Circolari nn. 3684 e 3932 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], le quali, evidentemente, non possono costituire fonte normativa e possono solo fornire un’indicazione opera- tiva che comunque non èvincolante per l’interprete delle leggi.

Sez.

S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 10 Rammentato, allora, che, nel dedurre l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., il ricorrentea pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressa- mente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/ 2020), si deve constatare che il motivo in esame viene sostanzialmente a tradursi in una generica censura che non si fonda né su un’analitica critica dell’operato interpretativo del giudice di merito né nella dedu- zione dell’effettiva violazione di una contrapposta fonte normativa.

Occorre, invece, ribadire – a definitiva confutazione del motivo – che AGEA è l’Ente deputato all’erogazione ed ai controlli, alla luce della disciplina sia del Reg (CE) n. 1580/2007 sia del D. Lgs. 228/2001 e che conseguentemente è da ritenere che uno dei contenuti del suo controllo possa consistere anche nella revisione dell’autorizzazione regionale e quindi nell’accertamento del carattere indebito dei contributi percepiti.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella con- troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta- mente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", Sez.

S1 - R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 10 spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23883/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona del legale rappre- sentante pro tempore edelettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso l’indirizzo PEC avvmarcellofortu- [OSCURATO:EMAIL],che la rappresenta e difende –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende Oggetto: Comunità euro- pea –Contributi comuni- tari - Agricoltura - Reg. (CE) 1234/2007 – Pro- grammi operativi R.G.N. 23883/2022 Ud. 23/04/2025CC Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 251/2022 depositata il 04/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 251/2022, pubblicata in data 4 marzo 2022, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione dell’appellata FI- [OSCURATO:PERSONA]. COOP. e nella contumacia dell’altra appellata RE- [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu- nale di Salerno n. 4441/2014 del 25 aprile 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. aveva agito – in riassunzione, a se- guito di decisione declinatoria di giurisdizione del giudice amministra- tivo –chiedendo di accertare la illegittimità della deliberazione n. 6/12 del 9 agosto 2012 con la quale AGEA aveva ritenuto non dovuta alla [OSCURATO:PERSONA]. COOP. la somma di € 175.408,44 ed aveva dispo- sto il relativo incameramento –maggiorato degli interessi - per l’inde- bita percezione del contributo comunitario relativo al settore dei pro- grammi operativi per l’anno 2009. Aveva riferito la società odierna ricorrente -Organizzazione di Pro- duttori riconosciuta con D.P.G.R. n. 5601 del 20.04.1999, ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 – di avere presentato nel 2008 un nuovo Pro- gramma Operativo relativo al quinquennio 2009/2013 ottenendo, Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 10 all’esito della prescritta istruttoria, l'approvazione per l’annualità 2009 con D.D.R. della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] n. 44 del 27 febbraio 2009 e successivamente conseguendo - con D.D.R. n. 304 del 24 novembre 2009 -una modifica al [OSCURATO:PERSONA] . Aveva ulteriormente riferito la società che - sorti dubbi interpreta- tivi in ordine alle modalità di applicazione della nuova disciplina comu- nitaria di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 ed in particolare in ordine alle c.d. “condizioni di equilibrio” - aveva proceduto alla riallocazione di parte delle risorse assegnate al fine di rispettare le condizioni di equi- librio, conseguendo ulteriore autorizzazione della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] con D.D.R. n. 222 del 31 agosto 2010, e che solo successivamente, a seguito di controlli, AGEA aveva contestato il carattere indebito della percezione del contributo, adottando il provvedimento impugnato. 3. Accolta in prime cure la domanda della [OSCURATO:PERSONA]. COOP., la Corte d’appello di Salerno ha invece accolto il gravame di AGEA, ritenendo che, a seguito di provvedimenti autorizzativi della RE- [OSCURATO:PERSONA], fosse intervenuta una modifica sostanzialedel Pro- gramma Operativo con conseguente percezione da parte della FINA- [OSCURATO:PERSONA]. COOP. di contributi comunitari non dovuti. In particolare, la Corte territoriale ha escluso che le autorizzazioni concesse da REGIONE [OSCURATO:PERSONA] valessero a precludere il controllo successivo di AGEA, quale Ente deputato all’erogazione dei contributi e titolare del conseguente potere di controllo. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre [OSCURATO:PERSONA]. COOP. Resiste con controricorso AGEA. È rimasta intimata REGIONE [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 10 La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la “violazione art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui al Reg. (CE) 1234/2007 e 1580/2007 e della Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari in attuazione della strategia nazionale n. 3684/2008 -errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La stessa ricorrente lo sintetizza nei seguenti termini: “I.1 - La Corte di Appello di Salerno ha – erroneamente - ritenuto che la società Finagricola avrebbe apportato delle modifiche sostanziali al programma operativo senza preventiva autorizzazione dell’organo a ciò deputato. E ciò: a -seguendo acriticamente quanto riportato nel verbale ispettivo di Agecontrol del 28.11.2011; b -senza considerare che: b.1 - l’unica modifica al progetto è stata regolarmente approvata con D.D.R. n. 304 del 24.11.2009; b.2 – una successiva mera riallocazione delle risorse precedente- mente approvate, al solo fine di conformarsi alle sopravvenute prescri- zioni imposte dal Reg. (CE) 1234/2007 ed applicate per la prima volta progetti relativi all’annualità 2009, non solo è stata preventivamente comunicata con nota del 22.07.2010, ma è stata anche, del pari, espressamente approvata con D.D.R. n. 222 del 31.08.2010. I.2 –Dunque, nessuna violazione. Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 10 Ciò nonostante, nessuna valutazione da parte della Corte di appello su circostanze decisive”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dei Reg. (CE) nn. 1234/2007 e 1580/ 2007 e della Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari in attuazione della strategia nazionale n. 3684/2008. La stessa ricorrente lo sintetizza nei seguenti termini: “II.1 - Con il secondo motivo di ricorso si contesta, invece, la vio- lazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado errato nella individuazione ed applicazione di norme di diritto. In particolare, la Corte di Appello di Salerno, sul presupposto che “il controllo sull’esecuzione dei programmi operativi resta in ogni caso delegato all’organismo pagatore che nel caso in esame è appunto l’Agea”, ha erroneamente ritenuto che l’Agea possa in ogni caso inter- venire sui provvedimenti di ammissione ai contributi comunitari e, quindi, anche per motivi che non attengono alla attuazione del pro- gramma operativo. Senonché, detta statuizione si pone in contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia. Il riferimento, per quanto di interesse, va al Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Settore ortofrutta [OSCURATO:PERSONA] 2009 - 2013 – ed, in particolare, alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008 alle- gato n. 2 nell’ambito della quale è espressamente previsto che l’Agea è l’organo deputato ai controlli sulla esecuzione dei programmi opera- tivi (art.10). In altri e più chiari termini: - la Regione approva i programmi; - l’Agea verifica la rispondenza e/o la conformità tra quanto approvato dall’organo a ciò preposto e quanto realizzato; e ciò, quindi, senza po- ter entrare nel merito degli atti di approvazione adottati dalla Regione, a ciò deputata. Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 10 Con la ovvia conseguenza che va escluso qualsivoglia potere dell’Agea di revocare i contributi concessi per motivi che non attengono alla corretta attuazione dei programmi sostenuti dagli aiuti comunitari, ma per presunti profili di erroneità degli atti regionali che li hanno ap- provati”. 2. Il ricorso è, nel complesso dei motivi, inammissibile. 2.1. In relazione al primo motivo, nella parte in cui lo stesso ri- chiama l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., si deve rammentare che questa Corte sta costantemente affermando il principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la di- sposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante spe- cifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivata- mente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto con- tenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impe- dendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola- zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 10 che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nella specie, invece, si deve rilevare che il motivo in esame si col- loca ben al di fuori dei corretti limiti di formulazione di un ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, diffondendosi in una serie di censure che sono in realtà riferite alla valutazione dei profili in fatto e tramite le quali, ben lungi dall’individuare alcuna affermazione della Corte d’appello che possa integrare un non corretto governo delle previsioni applicabili, viene semplicemente – ed inammissibilmente – ad essere sollecitata una nuova valutazione dei fatti di causa e quindi una nuova decisione sul merito della vicenda. Vi è, del resto, da osservare che il motivo, nel ribadire il carattere legittimo dell’operato della ricorrente in quanto oggetto di autorizza- zione da parte dei due D.D.R. nn. 304/2009 e 222/2010 omette –al- meno in questa sede e salvo quanto si osserverà in relazione al secondo motivo – di aggredire la ratio effettiva della decisione impugnata, la quale ha escluso che tali provvedimenti potessero valere a legittimare l’operato della ricorrente,in quanto gli stessi venivano a modificare in modo sostanziale il programma operativo (pag. 8 della motivazione): a venire in rilievo, quindi, nell’impianto motivazionale della decisione non era il profilo della presenza o meno delle autorizzazioni, quanto il profilo della inidoneità di tali atti a consentire comunque le modifiche del programma operativo. Le considerazioni appena svolte valgono ad evidenziare l’inammis- sibilità delle deduzioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.: premesso che tale ipotesi è da intendersi riferita all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/ Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 10 2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) e non può essere estesa all’“errato esame” -come indicato nella rubrica del mo- tivo- a risultare dirimente è la costatazione che, come appena eviden- ziato, la Corte d’appello ha direttamente esaminato i profili dedotti dalla ricorrente e non ne ha omesso radicalmente l’esame, da ciò emergendo che il motivo, anche sotto tale profilo, si sostanzia in una inammissibile sollecitazione a rinnovare il vaglio del merito della decisione. Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o ivizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sen- tenza n. 7931 del 29/03/2013). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Lo stesso, in teoria, verrebbe a censurare la ratio fondamentale della decisione in esame, ma viene ad imperniarsi su una ricostruzione del tutto inadeguata del quadro normativo, fondandosi sul richiamo a meri atti amministrativi, quali sono le Circolari nn. 3684 e 3932 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], le quali, evidentemente, non possono costituire fonte normativa e possono solo fornire un’indicazione opera- tiva che comunque non èvincolante per l’interprete delle leggi. Sez. S1- R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 10 Rammentato, allora, che, nel dedurre l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., il ricorrentea pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressa- mente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/ 2020), si deve constatare che il motivo in esame viene sostanzialmente a tradursi in una generica censura che non si fonda né su un’analitica critica dell’operato interpretativo del giudice di merito né nella dedu- zione dell’effettiva violazione di una contrapposta fonte normativa. Occorre, invece, ribadire – a definitiva confutazione del motivo – che AGEA è l’Ente deputato all’erogazione ed ai controlli, alla luce della disciplina sia del Reg (CE) n. 1580/2007 sia del D. Lgs. 228/2001 e che conseguentemente è da ritenere che uno dei contenuti del suo controllo possa consistere anche nella revisione dell’autorizzazione regionale e quindi nell’accertamento del carattere indebito dei contributi percepiti. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella con- troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta- mente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", Sez. S1 - R.G. 23883/2022 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 10 spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti p
Sentenza Cassazione n. 22689/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris