CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06405/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, è ripetitivo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie a carico dello Zamparelli, pienamente comprovanti l'ipotesi di cui al capo d'imputazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la carenza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante del concorso di minima importanza, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata attenuante e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]