CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2019
Cassazione n. 14640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3063/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 500/2019 depositata il17/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con la sentenza n. 500/2019 depositata in data 17/06/2019 e non notificata, rigettava l’appello principale proposto dal Comune di Paese nonché l’appello incidentale avanzato dalla società Emerald s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, e confermava la sentenza diprimo grado in forza della quale erano stati annullati parzialmente gli avvisi di accertamento IMU anni 2013-2014-2015 e due avvisi di accertamento per omesso versamento TASI anni 2014-2015, con riduzione del valore complessivo ad euro 20.000,00; 2. ad avviso dei giudici di merito rispetto al valore ICI dichiarato dalla società contribuente per l’anno 2008, tenuto conto della notoria crisi del settore e dei costi necessari per le indispensabili opere di urbanizzazione, il valore andava ridotto della misurasuindicata; 2.1. secondo la [OSCURATO:PERSONA] le censure formulate dall’ente impositore erano prive di pregio in quanto la dichiarazione ICI costituiva mera dichiarazione di scienza emendabile da parte contribuente, al pari di ogni dichiarazione fiscale, anche in sede contenziosa e tutti i motivi proposti dalla società contribuente con l’appello incidentale, relativi alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, alla carenza di motivazione, alla violazione del principio dell’ affidamento ed all’ erroneo computo del valore dell’ area, erano privi di fondamento alcuno; 2. il Comune di Paese propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; 3. la Emerald s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, chiedendo rilevarsi d‘ ufficio l’inammissibilità dell’atto di appello del Comune di Paese con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 275/04/2017 della C.T.P. di Treviso in ragione della tardiva costituzione di parte appellante innanzi alla C.T.R.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune di Paese con il primo motivo deduce, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia; 1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello avevano omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo dell’ appello principale secondo cui la riduzione ai fini IMU/TASI del valore venale (assunto dal legislatore quale base imponibile delle predette imposte) di un’ area fabbricabile di proprietà della contribuente non poteva essere operata in assenza di una apposita dichiarazione modificativa e/o rettificativa del dato indicato nella pregressa dichiarazione ICI presentata da parte contribuente e, comunque, in assenza delle condizioni di legge legittimanti unaemendabilità in sede contenziosa quali la presenza di un errore di fatto o di diritto commesso al momento dell’ iniziale denunzia; 2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3. cod. proc. civ., violazione degli artt. 10 comma 4 e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992; 2.1. viene osservato che nel caso in esame la C.T.R. non aveva valutato che il divieto di emendabilità discendeva direttamente dal dato normativo, non potendosi modificare il valore di cui alla originaria dichiarazione ICI in ragione di profili inerenti un mutamento del mercato, risultando legittima la modifica, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, unicamente in ipotesi di mero errore non rinvenibile nella fattispecie in esame; 3. con il terzo motivo lamenta, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ulteriore omessa pronunzia; 3.1. secondo il Comune ricorrente i giudici di appello non si erano pronunziati sullo specifico motivo dell’impugnazione principale con cui era stato lamentato che i giudici di primo grado avevano provveduto a ridurre il valore in modo “genericamente equitativo” senza rispettare i parametri tassativi di cui all’ art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992; 4. con il quarto motivo deduce, ex art. 3 60, primo comma, nn. 3. cod. proc. civ., violazione dell’art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992 relativamente ai criteri temporali per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU/TASI; 4.1. ad avviso di parte ricorrente risultava palese la violazione di legge operata dai giudici di merito i quali, sebbene la norma stabilisce il riferimento al valore del bene dal 1° gennaio dell’anno di imposizione (vale a dire gli anni 2013, 2014, 2015) avevano fatto riferimento al valore dell’area al 2018; 5. con il quinto motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3. cod. proc. civ., violazione dell’art.5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 relativamente ai criteri oggettivi per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU/TASI; 5.2. secondo parte ricorrente la C.T.R., nel fare riferimento esclusivamente alla crisi del mercato, non aveva in alcun modo considerato che la normativa in questione prevede dei parametri specifici e vincolanti per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili; 6. il Comune di Paese ha depositato in data 18 aprile 2023 istanza di rinunzia al ricorso con richiesta di integrale compensazione delle spese di giudizio, richiesta cui risultava aveva aderito anche la società Emerald s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore giudiziale del concordato preventivo; 6.1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; 6.2. stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 6.3 la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - tra ttandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di cons