Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23924/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Cosenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1328/22 del Tribunale di Catanzaro del 04-05/0/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; udita, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], fatto segno della misura cautelare della custodia in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 416-bis cod. pen. (capo 79), artt. 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, 628 n. 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 80), artt. 81, secondo comma, 110, 513-bis, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. (capi 81 e 82) in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fra i vari reati, del concorso esterno nell'associazione di stampo mafiosa ('ndrangheta) operante nella città di Cosenza e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], del cui sostegno si avvaleva per beneficiare - attraverso la Security XXL [OSCURATO:PERSONA] di cui risultava formalmente dipendente - di una posizione dominante nel settore dei servizi privati di sicurezza e vigilanza in occasione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente censura la mancanza di autonoma valutazione degli elementi su cui si fonda l'ordinanza del Tribunale del riesame che richiama il provvedimento del G.i.p. senza procedere a sua volta ad autonoma valutazione degli indizi raccolti e senza tener conto delle analitiche doglianze difensive.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, 110, 416-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni del tutto generiche del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e di quelle, prive di rilevanza indiziaria, della di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, 628 n. 3, 416-6)15.1 cod. pen. (capo 80), basata unicamente sul contenuto delle conversazioni intercettate.

Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei delitti di concorrenza illecita con minaccia e/o violenza di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 513-bis, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. (capi 81 e 82), in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate ed alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. riguardo alla ribadita sussistenza di attuali esigenze cautelari, affermate mediante mero ricorso alle presunzioni di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. e senza attribuire alcuna considerazione ai rilievi difensivi idonei a superare le citate presunzioni. 2 à In particolare, il Tribunale non tiene in alcun considerazione la circostanza che nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari per il concorrente esterno nell'associazione non si richiede la prova della rescissione del vincolo, atteso che la figura dell'estraneo non è paragonabile a quella del partecipe alla associazione, situazione in cui il vincolo è già insussistente.

4. Con atto del 25 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente sviluppato i temi già trattati nel secondo e nel quarto motivo di ricorso (insussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito al concorso nel delitto associativo ed a quello di cui all'art. 513-bis cod. pen.), insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per i motivi di seguito esposti.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ancorché formalmente evocatori di rispettive violazioni di legge, risultano tutti declinati in punto di fatto ed attengono al merito della vicenda cautelare e sono da ritenere, pertanto, improponibili in sede di legittimità.

In particolare il ricorrente lamenta la valutazione che il Tribunale ha operato delle risultanze indiziarie (oltre alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di lui, [OSCURATO:PERSONA], anche gli esiti della captazioni telefoniche ed ambientali costituenti riscontro delle predette propalazioni) per affermarne la collaborazione all'associazione di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA] in veste di concorrente esterno.

Non corrisponde a verità, del resto, che le dichiarazioni anzidette non siano corroborate da alcun elemento di riscontro, posto che il ricorrente omette deliberatamene di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince chiaramente come l'attività di gestione del servizio di sicurezza di alcuni eventi si svolga sotto l'ala protettiva e l'intervento costante del Porcaro (il Roberto largamente evocato nei colloqui oggetto di captazione), anche quando impone risolutamente a potenziali concorrenti di non intralciare l'aggiudicazione al ricorrente del servizio di sicurezza (v. pag. 22 ord.).

Ma, come anticipato, trattasi di deduzioni che attengono prettamente al merito delle contestazioni provvisorie, riguardante sia il delitto associativo (capo 79) che i reati fine di concorso in estorsione (capo 80) e concorrenza illecita (capi 81 e 82).Le censure riguardano, infatti, sempre l'apprezzamento degli elementi indiziari, non investendo mai profili logico — argomentativi al fine di evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni della articolata motivazione svolta nell'ordinanza.

Vale in proposito una volta ancora ripetere che in sede di legittimità e con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. tra molte Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 e Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

3. Ancorché riferito al tema della sussistenza di attuali esigenze cautelari, anche il quinto motivo di ricorso soffre dello stesso vizio di inammissibilità.

È innegabile che ruolo preponderante nella motivazione sul punto è svolto dal riferimento alle presunzioni di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce per il delitto associativo in addebito e per i reati fine in quanto aggravati ai sensi 416-bis.1 cod. pen., ma è del pari vero che la difesa del ricorrente non indica alcun elemento di segno contrario atto a consentire il superamento delle suddette presunzioni.

La protestata mancata intermediazione tra ricorrente da un lato e articolazione del gruppo criminale facente capo al Porcaro, dall'altro rispetto a soggetti terzi non costituisce, infatti, elemento decisivo atto a dimostrare l'assenza di pericolosità, dal momento che quello di concorso esterno in delitto associativo costituisce reato a forma libera, che nello specifico si è manifestato nello stabilire con il sodalizio un rapporto di reciproci vantaggi economici, dal versante del ricorrente consistenti nell'aggiudicazione del servizio di sicurezza degli eventi indicati nell'ordinanza e da quello del gruppo criminale di riscuotere quota parte di ciascun servizio a lui affidato.

Alla fattispecie si attaglia, infatti, pienamente il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (v. più recente tra diverse dello stesso segno Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 in fattispecie di imprenditore del settore delle onoranze funebri che, in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, metteva a disposizione dell'associazione mafiosa la propria attività commerciale, corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentire la pianificazione delle attività di controllo illecito dello specifico segmento imprenditoriale).

Anche in questo caso, dunque, non vengono in rilievo né violazioni di legge né vizi della motivazione, quanto diversità di valutazioni rispetto alle determinazioni assunte dal Tribunale.

4. Quanto al primo motivo di dogliariza, ne va affermata la manifesta infondatezza e al contempo la genericità.

In primo luogo, non è dato comprendere se il difetto di autonoma valutazione venga imputato all'ordinanza del Tribunale, in tal caso la censura rivelandosi manifestamente infondata, atteso che il requisito dell'autonoma valutazione riguarda propriamente l'ordinanza cautelare genetica (art. 292, lett. c, cod. proc. pen.) e non il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame, a sua volta tenuto a verificare la sussistenza del requisito intrinseco al provvedimento del G.i.p. oggetto di scrutinio.

Ma anche una volta risolto il quesito nel senso che debba essere riferita all'ordinanza cautelare genetica, la doglianza appare generica, deducendo che il G.i.p. avrebbe fatto integrale rinvio alla richiesta del Pubblico Ministero, non si comprende, tuttavia, se al solo fine di evitare di riprodurre le imputazioni oppure anche per omettere l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza; non vengono, infine, indicati, nemmeno sommariamente, quali sarebbero i punti del provvedimento costituenti oggetto di mancata valutazione da parte del giudice della cautela.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Cosenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1328/22 del Tribunale di Catanzaro del 04-05/0/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; udita, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], fatto segno della misura cautelare della custodia in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 416-bis cod. pen. (capo 79), artt. 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, 628 n. 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 80), artt. 81, secondo comma, 110, 513-bis, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. (capi 81 e 82) in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fra i vari reati, del concorso esterno nell'associazione di stampo mafiosa ('ndrangheta) operante nella città di Cosenza e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], del cui sostegno si avvaleva per beneficiare - attraverso la Security XXL [OSCURATO:PERSONA] di cui risultava formalmente dipendente - di una posizione dominante nel settore dei servizi privati di sicurezza e vigilanza in occasione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la mancanza di autonoma valutazione degli elementi su cui si fonda l'ordinanza del Tribunale del riesame che richiama il provvedimento del G.i.p. senza procedere a sua volta ad autonoma valutazione degli indizi raccolti e senza tener conto delle analitiche doglianze difensive. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, 110, 416-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni del tutto generiche del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e di quelle, prive di rilevanza indiziaria, della di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, 628 n. 3, 416-6)15.1 cod. pen. (capo 80), basata unicamente sul contenuto delle conversazioni intercettate. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei delitti di concorrenza illecita con minaccia e/o violenza di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 513-bis, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. (capi 81 e 82), in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate ed alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. riguardo alla ribadita sussistenza di attuali esigenze cautelari, affermate mediante mero ricorso alle presunzioni di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. e senza attribuire alcuna considerazione ai rilievi difensivi idonei a superare le citate presunzioni. 2 à In particolare, il Tribunale non tiene in alcun considerazione la circostanza che nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari per il concorrente esterno nell'associazione non si richiede la prova della rescissione del vincolo, atteso che la figura dell'estraneo non è paragonabile a quella del partecipe alla associazione, situazione in cui il vincolo è già insussistente. 4. Con atto del 25 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente sviluppato i temi già trattati nel secondo e nel quarto motivo di ricorso (insussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito al concorso nel delitto associativo ed a quello di cui all'art. 513-bis cod. pen.), insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per i motivi di seguito esposti. 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ancorché formalmente evocatori di rispettive violazioni di legge, risultano tutti declinati in punto di fatto ed attengono al merito della vicenda cautelare e sono da ritenere, pertanto, improponibili in sede di legittimità. In particolare il ricorrente lamenta la valutazione che il Tribunale ha operato delle risultanze indiziarie (oltre alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di lui, [OSCURATO:PERSONA], anche gli esiti della captazioni telefoniche ed ambientali costituenti riscontro delle predette propalazioni) per affermarne la collaborazione all'associazione di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA] in veste di concorrente esterno. Non corrisponde a verità, del resto, che le dichiarazioni anzidette non siano corroborate da alcun elemento di riscontro, posto che il ricorrente omette deliberatamene di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince chiaramente come l'attività di gestione del servizio di sicurezza di alcuni eventi si svolga sotto l'ala protettiva e l'intervento costante del Porcaro (il Roberto largamente evocato nei colloqui oggetto di captazione), anche quando impone risolutamente a potenziali concorrenti di non intralciare l'aggiudicazione al ricorrente del servizio di sicurezza (v. pag. 22 ord.). Ma, come anticipato, trattasi di deduzioni che attengono prettamente al merito delle contestazioni provvisorie, riguardante sia il delitto associativo (capo 79) che i reati fine di concorso in estorsione (capo 80) e concorrenza illecita (capi 81 e 82).Le censure riguardano, infatti, sempre l'apprezzamento degli elementi indiziari, non investendo mai profili logico — argomentativi al fine di evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni della articolata motivazione svolta nell'ordinanza. Vale in proposito una volta ancora ripetere che in sede di legittimità e con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. tra molte Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 e Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Ancorché riferito al tema della sussistenza di attuali esigenze cautelari, anche il quinto motivo di ricorso soffre dello stesso vizio di inammissibilità. È innegabile che ruolo preponderante nella motivazione sul punto è svolto dal riferimento alle presunzioni di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce per il delitto associativo in addebito e per i reati fine in quanto aggravati ai sensi 416-bis.1 cod. pen., ma è del pari vero che la difesa del ricorrente non indica alcun elemento di segno contrario atto a consentire il superamento delle suddette presunzioni. La protestata mancata intermediazione tra ricorrente da un lato e articolazione del gruppo criminale facente capo al Porcaro, dall'altro rispetto a soggetti terzi non costituisce, infatti, elemento decisivo atto a dimostrare l'assenza di pericolosità, dal momento che quello di concorso esterno in delitto associativo costituisce reato a forma libera, che nello specifico si è manifestato nello stabilire con il sodalizio un rapporto di reciproci vantaggi economici, dal versante del ricorrente consistenti nell'aggiudicazione del servizio di sicurezza degli eventi indicati nell'ordinanza e da quello del gruppo criminale di riscuotere quota parte di ciascun servizio a lui affidato. Alla fattispecie si attaglia, infatti, pienamente il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (v. più recente tra diverse dello stesso segno Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 in fattispecie di imprenditore del settore delle onoranze funebri che, in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, metteva a disposizione dell'associazione mafiosa la propria attività commerciale, corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentire la pianificazione delle attività di controllo illecito dello specifico segmento imprenditoriale). Anche in questo caso, dunque, non vengono in rilievo né violazioni di legge né vizi della motivazione, quanto diversità di valutazioni rispetto alle determinazioni assunte dal Tribunale. 4. Quanto al primo motivo di dogliariza, ne va affermata la manifesta infondatezza e al contempo la genericità. In primo luogo, non è dato comprendere se il difetto di autonoma valutazione venga imputato all'ordinanza del Tribunale, in tal caso la censura rivelandosi manifestamente infondata, atteso che il requisito dell'autonoma valutazione riguarda propriamente l'ordinanza cautelare genetica (art. 292, lett. c, cod. proc. pen.) e non il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame, a sua volta tenuto a verificare la sussistenza del requisito intrinseco al provvedimento del G.i.p. oggetto di scrutinio. Ma anche una volta risolto il quesito nel senso che debba essere riferita all'ordinanza cautelare genetica, la doglianza appare generica, deducendo che il G.i.p. avrebbe fatto integrale rinvio alla richiesta del Pubblico Ministero, non si comprende, tuttavia, se al solo fine di evitare di riprodurre le imputazioni oppure anche per omettere l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza; non vengono, infine, indicati, nemmeno sommariamente, quali sarebbero i punti del provvedimento costituenti oggetto di mancata valutazione da parte del giudice della cautela. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. M
Sentenza Cassazione n. 23924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris