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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08524/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita dal 4/11/2008 al 6/11/2009, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere della partecipazione ad un'associazione per delinquere aggravata, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e del delitto di ricettazione di una vettura.

Da tali accuse il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Lecce, divenuta irrevocabile il 30/10/2017.

Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate, dalle quali risultavano intensi contatti e rapporti di frequentazione con esponenti di vertice della organizzazione, la cui esistenza e operatività era riconosciuta nella pronuncia del Tribunale di Lecce che aveva mandato assolto il ricorrente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per essere l'ordinanza connotata da motivazione soltanto apparente ed apodittica.

La difesa lamenta che il giudice della riparazione, facendo cattivo governo dell'art. 314 cod. proc. pen. avrebbe dato luogo ad un nuovo giudizio di merito, riproponendo l'esperienza conoscitiva del giudice della cautela, rovesciata nella sentenza assolutoria.

La Corte d'appello avrebbe dovuto seguire un ragionamento autonomo rispetto a quello dei giudici della cognizione, verificando se il materiale acquisito al processo potesse avere rilevanza ai fini della compressione della libertà individuale.

Nel ritenere che i comportamenti del ricorrente fossero connotati da colpa grave non ha considerato che le conversazioni intercettate riguardanti il ricorrente sono numericamente esigue; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti soltanto con il Liuzzi; che il richiedente è sempre chiamato da altri e che, nelle conversazioni, non adotta mai un linguaggio criptico allusivo, limitandosi semplicemente a fornire spiegazioni sulla richiesta di dove fosse il fratello Angelo e offrendosi di riferire al fratello che lo stavano cercando.

La Corte d'appello esaminerebbe nuovamente il materiale d'indagine ritenendolo idoneo a giustificare il provvedimento restrittivo, senza realmente motivare sulla ricorrenza della colpa grave.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura dì Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Le ragioni del decisum sono sostenute da congrua motivazione.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479).

Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziarla o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze riconosciute in tale sede.

Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzìone è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039).

3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.

L'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa.

Il giudice della riparazione valorizza il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, in cui compare il ricorrente come interlocutore.

Evidenzia come il Balestra abbia intrattenuto numerosi colloqui con il Liuzzi, che aveva un ruolo di primo piano nell'ambito dell'associazione contestata nel procedimento.

Si evidenziano i contenuti ambigui delle conversazioni, nelle quali si allude spesso a intese pregresse, e si illustra il contesto in cui si inseriscono tali conversazioni, collegate alle attività illecite del gruppo e ad azioni criminose in procinto di essere realizzate.

Nella fattispecie concreta, il giudice della riparazione, esaminando il comportamento tenuto dal ricorrente, al centro di una rete di rapporti con soggetti intranei all'organizzazione, ha ritenuto che esso fosse idoneo ad ingenerare nell'autorità procedente la ragionevole seppur erronea convinzione della sua partecipazione all'attività illecita, cosi individuando una condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Tale motivazione, sorretta dalle argomentazioni illustrate nella ordinanza, risponde ai criteri ermeneutici sopra richiamati e non contraddice quanto statuito dal giudice della cognizione.

Le doglianze difensive si appalesano generiche e versate in fatto.

A queste argomentazioni il ricorrente contrappone elementi che, a suo giudizio, potevano indurre ad una conclusione diversa, con ciò sollecitando una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Le ambigue frequentazioni, per pacifica giurisprudenza di legittimità, tanto più se accompagnate, come nel presente caso, dagli ulteriori elementi rappresentati dal contenuto dei dialoghi intercettati, possono essere causa del diniego dell'indennizzo (ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa").

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita dal 4/11/2008 al 6/11/2009, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere della partecipazione ad un'associazione per delinquere aggravata, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e del delitto di ricettazione di una vettura. Da tali accuse il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Lecce, divenuta irrevocabile il 30/10/2017. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate, dalle quali risultavano intensi contatti e rapporti di frequentazione con esponenti di vertice della organizzazione, la cui esistenza e operatività era riconosciuta nella pronuncia del Tribunale di Lecce che aveva mandato assolto il ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per essere l'ordinanza connotata da motivazione soltanto apparente ed apodittica. La difesa lamenta che il giudice della riparazione, facendo cattivo governo dell'art. 314 cod. proc. pen. avrebbe dato luogo ad un nuovo giudizio di merito, riproponendo l'esperienza conoscitiva del giudice della cautela, rovesciata nella sentenza assolutoria. La Corte d'appello avrebbe dovuto seguire un ragionamento autonomo rispetto a quello dei giudici della cognizione, verificando se il materiale acquisito al processo potesse avere rilevanza ai fini della compressione della libertà individuale. Nel ritenere che i comportamenti del ricorrente fossero connotati da colpa grave non ha considerato che le conversazioni intercettate riguardanti il ricorrente sono numericamente esigue; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti soltanto con il Liuzzi; che il richiedente è sempre chiamato da altri e che, nelle conversazioni, non adotta mai un linguaggio criptico allusivo, limitandosi semplicemente a fornire spiegazioni sulla richiesta di dove fosse il fratello Angelo e offrendosi di riferire al fratello che lo stavano cercando. La Corte d'appello esaminerebbe nuovamente il materiale d'indagine ritenendolo idoneo a giustificare il provvedimento restrittivo, senza realmente motivare sulla ricorrenza della colpa grave. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura dì Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Le ragioni del decisum sono sostenute da congrua motivazione. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziarla o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze riconosciute in tale sede. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzìone è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039). 3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. L'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa. Il giudice della riparazione valorizza il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, in cui compare il ricorrente come interlocutore. Evidenzia come il Balestra abbia intrattenuto numerosi colloqui con il Liuzzi, che aveva un ruolo di primo piano nell'ambito dell'associazione contestata nel procedimento. Si evidenziano i contenuti ambigui delle conversazioni, nelle quali si allude spesso a intese pregresse, e si illustra il contesto in cui si inseriscono tali conversazioni, collegate alle attività illecite del gruppo e ad azioni criminose in procinto di essere realizzate. Nella fattispecie concreta, il giudice della riparazione, esaminando il comportamento tenuto dal ricorrente, al centro di una rete di rapporti con soggetti intranei all'organizzazione, ha ritenuto che esso fosse idoneo ad ingenerare nell'autorità procedente la ragionevole seppur erronea convinzione della sua partecipazione all'attività illecita, cosi individuando una condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Tale motivazione, sorretta dalle argomentazioni illustrate nella ordinanza, risponde ai criteri ermeneutici sopra richiamati e non contraddice quanto statuito dal giudice della cognizione. Le doglianze difensive si appalesano generiche e versate in fatto. A queste argomentazioni il ricorrente contrappone elementi che, a suo giudizio, potevano indurre ad una conclusione diversa, con ciò sollecitando una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Le ambigue frequentazioni, per pacifica giurisprudenza di legittimità, tanto più se accompagnate, come nel presente caso, dagli ulteriori elementi rappresentati dal contenuto dei dialoghi intercettati, possono essere causa del diniego dell'indennizzo (ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa"). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liqu
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