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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1963

Cassazione n. 02722/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1963 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione della decisione che non ha considerato i dati significativi di un collegamento tra i reati associativi; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito in quanto sollecita una rivalutazione di dati già considerati dal primo giudice, che ha motivato la decisione con argomenti che risultano essere privi di vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1963 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione della decisione che non ha considerato i dati significativi di un collegamento tra i reati associativi; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito in quanto sollecita una rivalutazione di dati già considerati dal primo giudice, che ha motivato la decisione con argomenti che risultano essere privi di vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris