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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13394/2022

Testo disponibile della fonte

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zio era stato domandato il «risarcimento del danno da perdita di chance subito a causa della condotta colposa della P.A. che per fatto ad essa esclusivamente imputabile (mancato ritiro della raccomandata contenente la domanda di partecipazione) ha escluso l’attrice dalla procedura concorsuale, senza nemmeno esaminare la sua documentazione».

Evidenzia che era stato fatto valere in giudizio non un interesse legittimo di tipo pretensivo, bensì il diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto, cagionato da una condotta materiale della [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

3. Il primo motivo è fondato.

La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice del merito sia incorso nell’error in procedendo denunciato, è anche giudice del «fatto processuale» e, a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto delle regole di ammissibilità e procedibilità del ricorso, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, perché l’errore di attività che si verifica nel corso del processo produce effetti Ric. 2021 n. 7621 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.1. Risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti che: a) [OSCURATO:PERSONA], nel citare l’Università dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato difensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 5/C, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) la sentenza del Giudice di Pace, pubblicata il 26 maggio 2014, nell’intestazione indicava l’attrice in « [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio legale sito in via Caulonia n. 5/c»; c) l’atto di citazione in appello dell’11 settembre 2014, inserito in copia nel fascicolo d’ufficio e depositato per l’iscrizione a ruolo l’8 ottobre 2014, veniva indirizzato, come si legge nella richiesta di notificazione, a «[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ( domicilia) in [OSCURATO:PERSONA], via Caulonia n. 5/c… »; d) l’atto non veniva recapitato al destinatario e all’udienza del 29 settembre 2015 dinanzi al Tribunale compariva l’Avvocato dello Stato che chiedeva termine per rinotificare l’appello, termine che il giudice concedeva sino al 30 novembre 2015; e) il 2 novembre 2015 la notifica non andava a buon fine e l’[OSCURATO:PERSONA] certificava l’avvenuto trasferimento dello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da via Caulonia a via Montevergine del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; f) ripreso il procedimento notificatorio, l’atto veniva consegnato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2015.

Il Tribunale ha incentrato la motivazione sulla notificazione del 2 novembre 2015, non compiuta a causa del trasferimento del Ric. 2021 n. 7621 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.2. Con la sentenza 24 luglio 2009 n. 17352 le Sezioni Unite hanno indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la parte possa giovarsi, ai fini del rispetto del termine perentorio entro il quale l’attività deve essere compiuta, del principio della scissione degli effetti della notificazione.

La richiamata pronuncia ha affermato che «Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ».

Il principio è stato ribadito e sviluppato da Cass. sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594 che ha individuato nella metà dei termini previsti dall’art. 325 cod. proc. civ. il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività.

E’ stato in particolare affermato che «La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

Questi requisiti di immediatezza e tempestività non Ric. 2021 n. 7621 sez.

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L’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.

3.3. Si tratta di principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici ( cfr. fra le tante più recenti Cass. 26 novembre 2021 n. 36933; Cass. 7 giugno 2021 n. 17378; Cass. 13 gennaio 2021 n. 384), che si armonizzano con quello enunciato da Cass. sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916 secondo cui non è applicabile lo strumento sanante previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui «l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento», sicché solo qualora quest’ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..

3.4. Sulla base del richiamato orientamento, al quale va data continuità, si deve escludere che nella fattispecie gli effetti della notificazione, portata a compimento solo il 10 novembre 2015, potessero retroagire alla data della prima richiesta risalente all’ottobre Ric. 2021 n. 7621 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 2014 perché, anche a voler ritenere incolpevole l’errore commesso dal notificante, che aveva fatto affidamento sulla correttezza delle indicazioni tratte dall’intestazione della sentenza del Giudice di Pace, la ripresa del procedimento notificatorio non era avvenuta con la tempestività imposta dai richiamati arresti di queste Sezioni Unite.

L’Università, infatti, non si era attivata autonomamente, come sarebbe stato suo onere, ed aveva atteso l’udienza del 29 settembre 2015, celebrata a distanza di circa un anno dal primo tentativo di notifica, per richiedere l’autorizzazione alla rinnovazione, che non poteva essere concessa dal Tribunale per quanto sopra detto e perché l’appellante non aveva allegato e provato la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l’omessa riattivazione.

Esclusa la conservazione degli effetti della prima richiesta di notificazione, ai fini del rispetto del termine perentorio, si imponeva la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, perché tardivamente notificato solo il 10 novembre 2015, quando già era spirato da tempo il termine semestrale previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 26 maggio 2014.

4. La fondatezza del primo motivo è assorbente e comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 comma 3 cod. proc. civ., in quanto l’inammissibilità dell’appello, erroneamente non rilevata dal Tribunale, è ostativa alla prosecuzione del processo (Cass. sez. un. 21 settembre 2021 n.25478), che resta regolato dalla sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato.

5. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, con distrazione, quanto al giudizio di legittimità, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno reso la prescritta dichiarazione.

Ric. 2021 n. 7621 sez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zio era stato domandato il «risarcimento del danno da perdita di chance subito a causa della condotta colposa della P.A. che per fatto ad essa esclusivamente imputabile (mancato ritiro della raccomandata contenente la domanda di partecipazione) ha escluso l’attrice dalla procedura concorsuale, senza nemmeno esaminare la sua documentazione». Evidenzia che era stato fatto valere in giudizio non un interesse legittimo di tipo pretensivo, bensì il diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto, cagionato da una condotta materiale della [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere. 3. Il primo motivo è fondato. La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice del merito sia incorso nell’error in procedendo denunciato, è anche giudice del «fatto processuale» e, a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto delle regole di ammissibilità e procedibilità del ricorso, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, perché l’errore di attività che si verifica nel corso del processo produce effetti Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 sul rapporto processuale e ne condiziona gli sviluppi successivi, ivi compreso il giudizio di legittimità ( Cass. sez. un. 22 maggio 2012 n. 8077; cfr. anche, fra le più recenti, Cass. sez. un. 25 luglio 2019 n. 20181). 3.1. Risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti che: a) [OSCURATO:PERSONA], nel citare l’Università dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato difensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 5/C, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) la sentenza del Giudice di Pace, pubblicata il 26 maggio 2014, nell’intestazione indicava l’attrice in « [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio legale sito in via Caulonia n. 5/c»; c) l’atto di citazione in appello dell’11 settembre 2014, inserito in copia nel fascicolo d’ufficio e depositato per l’iscrizione a ruolo l’8 ottobre 2014, veniva indirizzato, come si legge nella richiesta di notificazione, a «[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ( domicilia) in [OSCURATO:PERSONA], via Caulonia n. 5/c… »; d) l’atto non veniva recapitato al destinatario e all’udienza del 29 settembre 2015 dinanzi al Tribunale compariva l’Avvocato dello Stato che chiedeva termine per rinotificare l’appello, termine che il giudice concedeva sino al 30 novembre 2015; e) il 2 novembre 2015 la notifica non andava a buon fine e l’[OSCURATO:PERSONA] certificava l’avvenuto trasferimento dello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da via Caulonia a via Montevergine del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; f) ripreso il procedimento notificatorio, l’atto veniva consegnato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2015. Il Tribunale ha incentrato la motivazione sulla notificazione del 2 novembre 2015, non compiuta a causa del trasferimento del Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 domiciliatario, ma non ha considerato il primo tentativo di notificazione risalente al 3 ottobre 2014, rispetto al quale il procedimento notificatorio non era stato tempestivamente riattivato ad iniziativa della parte appellante. 3.2. Con la sentenza 24 luglio 2009 n. 17352 le Sezioni Unite hanno indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la parte possa giovarsi, ai fini del rispetto del termine perentorio entro il quale l’attività deve essere compiuta, del principio della scissione degli effetti della notificazione. La richiamata pronuncia ha affermato che «Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ». Il principio è stato ribadito e sviluppato da Cass. sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594 che ha individuato nella metà dei termini previsti dall’art. 325 cod. proc. civ. il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e di tempestività. E’ stato in particolare affermato che «La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova». L’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. 3.3. Si tratta di principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici ( cfr. fra le tante più recenti Cass. 26 novembre 2021 n. 36933; Cass. 7 giugno 2021 n. 17378; Cass. 13 gennaio 2021 n. 384), che si armonizzano con quello enunciato da Cass. sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916 secondo cui non è applicabile lo strumento sanante previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui «l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento», sicché solo qualora quest’ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.. 3.4. Sulla base del richiamato orientamento, al quale va data continuità, si deve escludere che nella fattispecie gli effetti della notificazione, portata a compimento solo il 10 novembre 2015, potessero retroagire alla data della prima richiesta risalente all’ottobre Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 2014 perché, anche a voler ritenere incolpevole l’errore commesso dal notificante, che aveva fatto affidamento sulla correttezza delle indicazioni tratte dall’intestazione della sentenza del Giudice di Pace, la ripresa del procedimento notificatorio non era avvenuta con la tempestività imposta dai richiamati arresti di queste Sezioni Unite. L’Università, infatti, non si era attivata autonomamente, come sarebbe stato suo onere, ed aveva atteso l’udienza del 29 settembre 2015, celebrata a distanza di circa un anno dal primo tentativo di notifica, per richiedere l’autorizzazione alla rinnovazione, che non poteva essere concessa dal Tribunale per quanto sopra detto e perché l’appellante non aveva allegato e provato la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l’omessa riattivazione. Esclusa la conservazione degli effetti della prima richiesta di notificazione, ai fini del rispetto del termine perentorio, si imponeva la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, perché tardivamente notificato solo il 10 novembre 2015, quando già era spirato da tempo il termine semestrale previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 26 maggio 2014. 4. La fondatezza del primo motivo è assorbente e comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 comma 3 cod. proc. civ., in quanto l’inammissibilità dell’appello, erroneamente non rilevata dal Tribunale, è ostativa alla prosecuzione del processo (Cass. sez. un. 21 settembre 2021 n.25478), che resta regolato dalla sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato. 5. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, con distrazione, quanto al giudizio di legittimità, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno reso la prescritta dichiarazione. Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -9- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5
Sentenza Cassazione n. 13394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris