CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itto al n. 7713/2020 R.G. proposto da Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da Passano; - controricorrente - avverso la sentenza n. 845, depositata in data 11 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale della Liguria.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 845, depositata in data 11 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso a fini ICI, per l'anno 2011, dal Comune di Genova. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - «nella fattispecie trattata non può che confermarsi l'operato dei primi giudici sui punti in diritto analiticamente esaminati»; - il gravame, per converso, andava accolto relativamente ad ulteriori due questioni controverse, in quanto: a) - lo stato di inagibilità degli immobili non era stato verificato dal Comune, dietro «apposito accesso di valutazione», - e «come puntualmente ed esplicitamente richiesto dalla società nella propria autocertificazione, sottoscritta con penale responsabilità», - e sussisteva, altresì, il loro degrado, posto che «la norma non prevede a carico proprietà un onere manutentivo, salvo che tale degrado possa comportare potenziale danno alla salute pubblica (es. struttura pericolante)»; b) - non ricorrevano, nella fattispecie, i presupposti della «applicata aliquota maggiorata» perché: - si trattava di società che 2«effettua solo locazioni ed è pertanto assolutamente interessata alla locazione dei propri immobili e non certo a tenerli sfitti»; - la maggiorazione era «applicabile a coloro che volontariamente non immettono sul mercato i propri immobili generando una tensione abitativa nel Comune»; - così come rilevato da una pronuncia (n. 25021/2015) della Corte di cassazione, risultava impossibile «ipotizzare "l'utilizzo diretto del possessore" di cui all'art. 14 del regolamento del Comune di Genova, qualora riferito ad una società». 2. - Il Comune di Genova ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Genova denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del proprio regolamento ICI e della I. n. 431 del 1998, art. 2, deducendo che la gravata sentenza aveva escluso la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'aggravio di aliquota ICI (al 9 per mille), previsto dall'art. 2, c. 4, cit., senza considerare che: - la disposizione regolamentare di cui all'art. 14, cit., aveva formato oggetto di un intervento di modifica (delibera n. 17/2002) alla cui stregua per alloggio non locato doveva intendersi, - non più l'unità immobiliare «tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore», quanto piuttosto - l'unità immobiliare «non utilizzata», così che inapplicabile alla fattispecie doveva ritenersi lo stesso precedente di legittimità evocato; - l'interpretazione patrocinata dal giudice del gravame, - che, per di più, introduceva una disparità di trattamento secondo «la qualificazione del soggetto passivo dell'imposta», e senza considerare che «spesso sono proprio le società immobiliari che - nell'ipotesi di previsione di alienazione degli alloggi - hanno senz'altro interesse a mantenere sfitti gli immobili», - risultava palesemente erronea e illogica anche perché si risolveva in «una 3presunzione assoluta ... dell'imputabilità della mancata stipulazione di contratti di locazione a circostanze estranee alla volontà del possessore». Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il decisum risultava fondato, in buona sostanza, su di una motivazione di apparente. Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, deducendo, in sintesi, che: - i presupposti di applicabilità di detta disposizione assumono rilevanza (solo) nella «fase del procedimento tributario-amministrativo», così che gli «elementi probatori, recati solo in sede di ricorso giurisdizionale» rimangono «del tutto irrilevanti ai fini di giudicare la legittimità degli atti impugnati e la correttezza dell'operato della P.A.»; - l'inagibilità o l'inabitabilità presuppongono la sussistenza «di un degrado fisico (ad es., un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da non essere recuperabile mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria» mentre, nella fattispecie, - per come dedotto dalla contribuente nei suoi scritti difensivi (con riferimento a «assenza di sanitari o di caloriferi o la presenza di "impianti elettrici non funzionanti"», - veniva in rilievo (proprio) la necessità di interventi di (mera) manutenzione ordinaria. 2. - Il primo motivo di ricorso, è fondato e va accolto. 2.1 - Occorre premettere, - secondo un rilievo che involge le eccezioni di inammissibilità svolte dalla controricorrente a riguardo di tutti i motivi di ricorso, - che, come più volte statuito dalla Corte, la formazione del giudicato (interno) per mancata impugnazione di un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può qiu,àverificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (cfr. Cass., 11 marzo 1988, n. 2399 cui adde, ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31788; Cass., 24 maggio 2017, n. 13047; Cass., 23 settembre 2016, n. 18713; Cass., 23 marzo 2012, n. 4732; Cass., 29 aprile 2006, n. 10043; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859; Cass., 15 settembre 1999, n. 9823; Cass., 9 novembre 1992, n. 12062). Non sussiste, dunque, l'eccepita inammissibilità di motivi di ricorso che, come in immediato seguito si dirà, involgono le rationes decidendi poste a fondamento delle questioni definite dal giudice del gravame i cui decisa, pertanto, vengono investiti nella loro integralità. 2.2. - In ordine al fondamento normativo, ed alla ratio legis, dell'aggravamento dell'aliquota ICI prevista dalla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, - secondo il cui disposto «I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.», - la Corte ha già avuto modo di rilevare che, - diversamente da quanto assume la controricorrente, - detta disposizione ha lo scopo di favorire l'esecuzione» degli accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli 5inquilini stabilendo aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che stipulano contratti di locazione alle condizioni definite dai predetti accordi; così che l'avvenuta stipula degli accordi tra i rappresentanti delle categorie non esaurisce la finalità perseguita dalla norma (Cass., 11 dicembre 2015, n. 25021). Con riferimento al simmetrico beneficio di imposta, previsto dallo stesso art. 2, comma 4, della I. n. 431 del 1998, - secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, - la Corte ha, poi, rilevato che detto regime fiscale di favore, - avente natura derogatoria ed eccezionale, - è finalizzato alla riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte (Cass., 2 marzo 2020, n. 5638; Cass., 24 febbraio 2012, n. 2824). E mentre detta agevolazione d'imposta afferisce ad unità immobiliari concesse in locazione con contratti agevolati (sulla cui nozione v. Cass., 27 dicembre 2016, n. 27022), l'aggravamento di aliquota, in contestazione tra le parti, è destinato a colpire (indistintamente) «immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni». 2.3 - Come allora condivisibilmente segnala il P.G., viene, così, in considerazione un istituto che, - al fine di evitare condotte speculative e, ad ogni modo, valutazioni opportunistiche volte a privilegiare la conclusione di contratti di locazione ordinari, così sottraendo al mercato unità immobiliari la cui locazione, con contratti agevolati, sia reso meno appetibile in ragione della regolamentazione eteronoma (anche) del relativo canone locativo, - ha previsto un aggravamento dell'aliquota ICI per gli immobili sfitti, e posto che, per l'appunto, detti immobili vengono, così, sottratti al mercato. 62.4 - Per come assume il ricorrente, la disposizione regolamentare che viene in considerazione, - e che costituisce attuazione della disposizione normativa che autorizza la deroga al tetto legale dell'aliquota d'imposta (I. n. 431/1998, art. 2, comma 4, cit.), - nella sua originaria formulazione prescriveva che, a detto fine, per «alloggio non locato» si dovesse intendere l'unità immobiliare, «tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore»; e ad una siffatta formulazione, - connotata da una qualche aporia rispetto alla sopra rilevata ratio legis dell'aggravamento di aliquota, - ha avuto riguardo il principio di diritto espresso dalla Corte, - in controversia intercorsa tra le stesse parti, seppur per diversa annualità d'imposta, - principio secondo il quale «non è ipotizzabile l'"utilizzo diretto del possessore" qualora sia riferito ad una società di capitali che ha come oggetto sociale la detenzione di immobili a scopo commerciale (locazione), considerato che l'uso diretto presuppone la fruizione dell'immobile da parte del proprietario secondo le finalità abitative proprie del bene.» (Cass., 11 dicembre 2015, n. 25021, cit.). Medio tempore, però, la disposizione regolamentare in discorso è stata riformulata (con la delibera n. 17/2002), secondo il cui contenuto, ora, per «alloggio non locato» deve intendersi l'unità immobiliare «non utilizzata»; ed è allora del tutto evidente che, - rimanendo inapplicabile, a fattispecie costitutiva modificata, il giudicato formatosi a seguito della sopra ricordata pronuncia della Corte, - il nuovo contenuto dispositivo della norma regolamentare ascrive, a fondamento dell'aggravamento di aliquota, la (mera) «non utilizzazione» (qualsiasi ne sia la causa) dell'unità immobiliare, in maggiore aderenza alla stessa ratio legis dell'aggravamento quale riconducibile alla disposizione di cui alla I. n. 431/1998, art. 2, c. 4; laddove inequivoco rimane che la inutilizzazione di un'unità immobiliare può senz'altro ascriversi (anche) ad una società di gestione del 7patrimonio immobiliare che non utilizzi, con contratti di locazione, le proprie unità immobiliari, così sottraendole al mercato. Né l'efficacia ultrattiva del giudicato può prospettarsi con riferimento alla questione interpretativa risolta da altre pronunce, - a riguardo della disciplina regolamentare attuativa delle disposizioni di cui alla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, - in quanto, come statuito dalla Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (v. Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723). 3. - Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto la gravata sentenza, - così come reso evidente dai relativi contenuti, sopra ripercorsi, - ha dato compiutamente conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, così rendendo esplicite le rationes decidendi della pronuncia. Come, difatti, statuito dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 89105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 4. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, difatti, sotto il velo della denuncia di violazione di legge censura l'accertamento in fatto che, nella fattispecie, è stato svolto e, così, finisce per prospettare una non consentita rivalutazione dell'accertamento condotto dal giudice del gravame. Il motivo, - che omette del tutto di esplicitare gli specifici referenti fattuali di un vizio di motivazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) con riferimento al loro carattere decisivo, - si risolve, pertanto, in generiche censure che non trovano fondamento in relazione alle denunciate violazioni di legge, posto che il giudice del gravame, come si è detto, ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti. 5. - Va conclusivamente rilevato che, - diversamente da quanto assume la controricorrente, - il giudice del gravame ha riformato la pronuncia di prime cure in accoglimento (solo) dei motivi di appello vertenti sulle due questioni di fondo sin qui esaminate dalla Corte, motivi che, nel residuo, sono stati integralmente disattesi, - in quanto il decisum di prime cure confermato «sui punti in diritto analiticamente esaminati», - senza svolgimento, davanti alla Corte, di alcun motivo di ricorso; così come reso esplicito, allora, dal contenuto della gravata sentenza, e dalle stesse prospettazioni svolte dalle parti in punto di motivi di ricorso del contribuente (fol. 2 e 3 ricorso; fol. 3 del controricorso), e di contenuto decisorio della pronuncia resa dalla Commissione tributaria provinciale (fol. 4 s. del ricorso), dalla presente pronuncia consegue il definitivo riscontro, da un lato, della legittimità della maggiorazione dell'aliquota ICI applicata, con riferimento alle 9unità immobiliari non locate (I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4), e, dall'altro, del diritto all'agevolazione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, c. 1, in relazione all'accertato stato di inagibilità delle unità immobiliari. 5.1 - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente quanto all'applicata maggiorazione di aliquota ICI (nella misura del 9 per mille). Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di reciproca parziale soccombenza. P.Q.M