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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:221
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0046_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-46/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de police de Bordeaux (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G.

Kapteyn, presidente di sezione, C.N.

Kakouris e J.L.

Murray (relatore), giudici, avvocato generale: M.B.

Elmer cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi; ° per l' Institut national des appellations d' origine, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi; ° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], segretario agli Affari esteri presso la direzione dell' ufficio legale del medesimo ministero, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 12 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1994, il Tribunal de police de Bordeaux ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento n. 2392/89"). 2 La questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico della signora [OSCURATO:PERSONA], imputata di infrazione all' art. 11 della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di prodotti o servizi. 3 L' art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 822/87"), prevede l' emanazione di norme generali relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

Su tale base il Consiglio ha emanato il regolamento n. 2392/89. 4 Il quinto 'considerando' del regolamento n. 2392/89 enuncia che, per evitare interpretazioni troppo divergenti "si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che per assicurare l' efficacia di tali norme occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle relative modalità di applicazione". 5 Il regolamento n. 2392/89 opera in proposito una distinzione fra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l' identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso. 6 In forza delle norme di cui all' art. 11, n. 1, del regolamento n. 2392/89, le indicazioni obbligatorie per la designazione devono apparire sull' etichetta.

Esse comprendono il nome della regione determinata da cui il vino proviene [lett. a)]. 7 Ai sensi dell' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2392/89, la designazione sull' etichettatura può essere completata dall' indicazione di talune informazioni, in particolare di un marchio, secondo le condizioni di cui all' art. 40 [lett. c)]. 8 Ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 2392/89, le indicazioni di cui all' art. 11, fatte salve talune eccezioni inconferenti nel caso di specie, sono le uniche ammesse per la designazione di un vino di qualità prodotto in una regione determinata (in prosieguo: "v.q.p.r.d.") sull' etichettatura. 9 L' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 definisce l' "etichettatura" come "il complesso delle designazioni e le altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente".

Tuttavia, "Non fanno parte dell' etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi: ° previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri, ° relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in modo indelebile sul recipiente, ° utilizzati ai fini del controllo dell' imbottigliamento e precisati nelle modalità da stabilire, ° utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina, ° relativi al prezzo del prodotto in questione, ° previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale". 10 L' art. 40, n. 1, del regolamento n. 2392/89 prevede che la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al regolamento, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone cui si rivolgono, in particolare per quanto riguarda le indicazioni previste all' art. 11 del detto regolamento e le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, l' origine o la provenienza. 11 L' art. 40, n. 2, del regolamento n. 2392/89 dispone indi che, se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui al regolamento sono completate con marchi, questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui si rivolgono o possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un v.p.q.r.d. o siano identici alla designazione di tale prodotto senza che i prodotti utilizzati per l' elaborazione dei prodotti finali summenzionati abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

Inoltre, per la designazione di un v.p.q.r.d. non possono essere utilizzati sull' etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni false, in particolare riguardo all' origine geografica, alla varietà di vite, all' annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore. 12 Quanto ai vini spumanti, il Consiglio ha emanato, in forza dell' art. 54, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), il regolamento (CEE) 18 novembre 1985, n. 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 320, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento n. 3309/85"). 13 Ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 3309/85, si intende per etichettatura "il complesso delle diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie (...)". 14 L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 3309/85 dispone: "Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull' etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché: ° non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all' articolo 3 e per quelle facoltative di cui all' articolo 6; ° sia rispettato, se del caso, l' articolo 6". 15 Infine, l' art. 13 del detto regolamento prevede: "1.

La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono, in particolare per quanto riguarda: ° le indicazioni previste agli articoli 3 e 6; questa disposizione si applica anche se dette indicazioni (...) menzionano la provenienza effettiva (...); ° le caratteristiche dei prodotti, in particolare (...) l' origine o la provenienza (...).

2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o

b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. (...)". 16 Nel 1991 la società a responsabilità limitata "Bouteilles en fête", di cui era titolare la signora [OSCURATO:PERSONA], distribuiva in taluni supermercati di Vendôme, Romorantin, Blois e Azay-le-Rideau bottiglie di un vino di Bordeaux con la menzione v.q.p.r.d. e bottiglie di champagne, cioè un vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata (in prosieguo: "v.s.q.p.r.d."), con un' etichetta contenente le indicazioni obbligatorie ai sensi delle citate disposizioni nonché incrostazioni a stampo e serigrafie riproducenti sul davanti il nome e un' illustrazione del nome della città in cui le bottiglie erano poste in vendita e sul retro una didascalia contenente la storia della città o della regione in parola. 17 La signora [OSCURATO:PERSONA] veniva perseguita per infrazione dell' art. 11 della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di prodotti o servizi dinanzi al Tribunal de police di Bordeaux, in quanto 1 425 bottiglie di vino Bordeaux distribuite erano munite di etichettatura contenente indicazioni non autorizzate dagli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89 e la presentazione delle dette 1 425 bottiglie, nonché di 60 bottiglie di vino di Champagne, era in contrasto con l' art. 40 del regolamento n. 2392/89 nonché con l' art. 13 del regolamento n. 3309/85.

Poiché sulle bottiglie apparivano i nomi di città che potevano essere confusi con le denominazioni di origine di tali località geografiche o con il vitigno "Romorantin", la loro presentazione avrebbe infatti potuto indurre gli acquirenti in errore circa la provenienza del vino o il tipo di vitigno. 18 Dinanzi al giudice a quo, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in particolare che le citate disposizioni comunitarie disciplinavano unicamente l' etichettatura del vino.

Pertanto, l' indicazione delle città contenuta nella serigrafia sulla bottiglia costituirebbe un elemento decorativo della bottiglia, il quale, diverso dall' etichettatura, non avrebbe alcun collegamento con il prodotto e non sarebbe quindi soggetto alle norme stabilite dalla disciplina di cui trattasi. 19 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione dell' art. 38 del regolamento n. 2392/89, il Tribunal de police di Bordeaux ha deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale: "Se la definizione di etichettatura di cui all' art. 38 del regolamento (CEE) n. 2392/89 vieti qualsiasi aggiunta di elementi decorativi o riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino stesso". 20 Atteso che l' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 non comporta un divieto, la questione va intesa nel senso che è volta ad accertare se nella definizione di etichettatura contenuta nella detta disposizione rientrino elementi decorativi o riferimenti pubblicitari che non siano in alcun modo collegati con il vino di cui trattasi. 21 L' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89, come del resto l' art. 2 del regolamento n. 3309/85, è formulato in termini ampi.

Includendo nella definizione di etichettatura il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente, il legislatore comunitario ha inteso garantire che qualunque oggetto che può essere attaccato a un recipiente contenente vino, ad eccezione delle indicazioni, contrassegni e altri marchi di cui al secondo comma della detta disposizione, venga disciplinato dalla normativa di cui è causa. 22 Questa interpretazione è confermata dalle altre disposizioni del regolamento n. 2392/89, in particolare dagli artt. 11 e

12. Questi ultimi riflettono la volontà del legislatore comunitario di emanare con questo regolamento un codice particolareggiato e completo che disciplini la designazione e la presentazione dei vini. 23 Si deve ricordare in proposito che le disposizioni comunitarie relative all' etichettatura dei vini costituiscono una disciplina particolarmente elaborata volta ad eliminare, nel commercio dei vini, qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l' illusione di un' origine o di caratteristiche che in realtà non esistono (v. sentenza 25 febbraio 1981, causa 56/80, Weigand (Racc. pag. 583, punto 18). 24 L' esclusione dalla definizione di etichettatura di una decorazione apposta su una bottiglia è atta a creare siffatte false apparenze, anche nel caso in cui la decorazione non sia in alcun modo riconducibile al vino stesso. 25 Del resto è difficilmente difendibile l' interpretazione propugnata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le parole "caratterizzanti il prodotto", di cui all' art. 38, n. 1, andrebbero intese nel senso che un elemento decorativo di una bottiglia privo di attinenza con il vino stesso non rientrerebbe nella nozione di etichettatura, poiché un' indicazione del genere, riportata in particolare sul recipiente, caratterizzerebbe il prodotto distinguendolo dagli altri. 26 Se ne desume quindi la sussumibilità nella nozione di etichettatura ex art. 38 del regolamento n. 2392/89 di un elemento decorativo posto sul recipiente contenente il vino. 27 Ne consegue che una decorazione del genere dev' essere conforme agli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89, che stabiliscono le uniche indicazioni ammissibili per la designazione di un v.q.p.r.d. sull' etichetta. 28 In proposito si deve tener conto del fatto che l' art. 11, n. 2, lett. c), consente di integrare la designazione sull' etichetta mediante l' indicazione di un marchio secondo le condizioni di cui all' art. 40, n. 2, del detto regolamento, le quali sono sostanzialmente simili a quelle previste dagli artt. 4, n. 1, e 13 del regolamento n. 3309/85, in tema di v.s.q.p.r.d. 29 Atteso che i marchi autorizzati dai regolamenti nn. 2392/89 e 3309/85 possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o illustrazioni, un elemento decorativo come quello di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalle dette disposizioni. 30 Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che la definizione di etichettatura di cui all' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino di cui trattasi.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 31 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police de Bordeaux con ordinanza 12 marzo 1993, dichiara: La definizione di etichettatura di cui all' art. 38, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino di cui trattasi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0046_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-46/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de police de Bordeaux (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e J.L. Murray (relatore), giudici, avvocato generale: M.B. Elmer cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi; ° per l' Institut national des appellations d' origine, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi; ° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], segretario agli Affari esteri presso la direzione dell' ufficio legale del medesimo ministero, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 12 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1994, il Tribunal de police de Bordeaux ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento n. 2392/89"). 2 La questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico della signora [OSCURATO:PERSONA], imputata di infrazione all' art. 11 della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di prodotti o servizi. 3 L' art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 822/87"), prevede l' emanazione di norme generali relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo. Su tale base il Consiglio ha emanato il regolamento n. 2392/89. 4 Il quinto 'considerando' del regolamento n. 2392/89 enuncia che, per evitare interpretazioni troppo divergenti "si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che per assicurare l' efficacia di tali norme occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle relative modalità di applicazione". 5 Il regolamento n. 2392/89 opera in proposito una distinzione fra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l' identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso. 6 In forza delle norme di cui all' art. 11, n. 1, del regolamento n. 2392/89, le indicazioni obbligatorie per la designazione devono apparire sull' etichetta. Esse comprendono il nome della regione determinata da cui il vino proviene [lett. a)]. 7 Ai sensi dell' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2392/89, la designazione sull' etichettatura può essere completata dall' indicazione di talune informazioni, in particolare di un marchio, secondo le condizioni di cui all' art. 40 [lett. c)]. 8 Ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 2392/89, le indicazioni di cui all' art. 11, fatte salve talune eccezioni inconferenti nel caso di specie, sono le uniche ammesse per la designazione di un vino di qualità prodotto in una regione determinata (in prosieguo: "v.q.p.r.d.") sull' etichettatura. 9 L' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 definisce l' "etichettatura" come "il complesso delle designazioni e le altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente". Tuttavia, "Non fanno parte dell' etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi: ° previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri, ° relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in modo indelebile sul recipiente, ° utilizzati ai fini del controllo dell' imbottigliamento e precisati nelle modalità da stabilire, ° utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina, ° relativi al prezzo del prodotto in questione, ° previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale". 10 L' art. 40, n. 1, del regolamento n. 2392/89 prevede che la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al regolamento, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone cui si rivolgono, in particolare per quanto riguarda le indicazioni previste all' art. 11 del detto regolamento e le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, l' origine o la provenienza. 11 L' art. 40, n. 2, del regolamento n. 2392/89 dispone indi che, se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui al regolamento sono completate con marchi, questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui si rivolgono o possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un v.p.q.r.d. o siano identici alla designazione di tale prodotto senza che i prodotti utilizzati per l' elaborazione dei prodotti finali summenzionati abbiano diritto a tale designazione o presentazione. Inoltre, per la designazione di un v.p.q.r.d. non possono essere utilizzati sull' etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni false, in particolare riguardo all' origine geografica, alla varietà di vite, all' annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore. 12 Quanto ai vini spumanti, il Consiglio ha emanato, in forza dell' art. 54, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), il regolamento (CEE) 18 novembre 1985, n. 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 320, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento n. 3309/85"). 13 Ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 3309/85, si intende per etichettatura "il complesso delle diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie (...)". 14 L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 3309/85 dispone: "Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull' etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché: ° non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all' articolo 3 e per quelle facoltative di cui all' articolo 6; ° sia rispettato, se del caso, l' articolo 6". 15 Infine, l' art. 13 del detto regolamento prevede: "1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono, in particolare per quanto riguarda: ° le indicazioni previste agli articoli 3 e 6; questa disposizione si applica anche se dette indicazioni (...) menzionano la provenienza effettiva (...); ° le caratteristiche dei prodotti, in particolare (...) l' origine o la provenienza (...). 2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni: a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. (...)". 16 Nel 1991 la società a responsabilità limitata "Bouteilles en fête", di cui era titolare la signora [OSCURATO:PERSONA], distribuiva in taluni supermercati di Vendôme, Romorantin, Blois e Azay-le-Rideau bottiglie di un vino di Bordeaux con la menzione v.q.p.r.d. e bottiglie di champagne, cioè un vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata (in prosieguo: "v.s.q.p.r.d."), con un' etichetta contenente le indicazioni obbligatorie ai sensi delle citate disposizioni nonché incrostazioni a stampo e serigrafie riproducenti sul davanti il nome e un' illustrazione del nome della città in cui le bottiglie erano poste in vendita e sul retro una didascalia contenente la storia della città o della regione in parola. 17 La signora [OSCURATO:PERSONA] veniva perseguita per infrazione dell' art. 11 della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di prodotti o servizi dinanzi al Tribunal de police di Bordeaux, in quanto 1 425 bottiglie di vino Bordeaux distribuite erano munite di etichettatura contenente indicazioni non autorizzate dagli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89 e la presentazione delle dette 1 425 bottiglie, nonché di 60 bottiglie di vino di Champagne, era in contrasto con l' art. 40 del regolamento n. 2392/89 nonché con l' art. 13 del regolamento n. 3309/85. Poiché sulle bottiglie apparivano i nomi di città che potevano essere confusi con le denominazioni di origine di tali località geografiche o con il vitigno "Romorantin", la loro presentazione avrebbe infatti potuto indurre gli acquirenti in errore circa la provenienza del vino o il tipo di vitigno. 18 Dinanzi al giudice a quo, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in particolare che le citate disposizioni comunitarie disciplinavano unicamente l' etichettatura del vino. Pertanto, l' indicazione delle città contenuta nella serigrafia sulla bottiglia costituirebbe un elemento decorativo della bottiglia, il quale, diverso dall' etichettatura, non avrebbe alcun collegamento con il prodotto e non sarebbe quindi soggetto alle norme stabilite dalla disciplina di cui trattasi. 19 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione dell' art. 38 del regolamento n. 2392/89, il Tribunal de police di Bordeaux ha deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale: "Se la definizione di etichettatura di cui all' art. 38 del regolamento (CEE) n. 2392/89 vieti qualsiasi aggiunta di elementi decorativi o riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino stesso". 20 Atteso che l' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 non comporta un divieto, la questione va intesa nel senso che è volta ad accertare se nella definizione di etichettatura contenuta nella detta disposizione rientrino elementi decorativi o riferimenti pubblicitari che non siano in alcun modo collegati con il vino di cui trattasi. 21 L' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89, come del resto l' art. 2 del regolamento n. 3309/85, è formulato in termini ampi. Includendo nella definizione di etichettatura il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente, il legislatore comunitario ha inteso garantire che qualunque oggetto che può essere attaccato a un recipiente contenente vino, ad eccezione delle indicazioni, contrassegni e altri marchi di cui al secondo comma della detta disposizione, venga disciplinato dalla normativa di cui è causa. 22 Questa interpretazione è confermata dalle altre disposizioni del regolamento n. 2392/89, in particolare dagli artt. 11 e 12. Questi ultimi riflettono la volontà del legislatore comunitario di emanare con questo regolamento un codice particolareggiato e completo che disciplini la designazione e la presentazione dei vini. 23 Si deve ricordare in proposito che le disposizioni comunitarie relative all' etichettatura dei vini costituiscono una disciplina particolarmente elaborata volta ad eliminare, nel commercio dei vini, qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l' illusione di un' origine o di caratteristiche che in realtà non esistono (v. sentenza 25 febbraio 1981, causa 56/80, Weigand (Racc. pag. 583, punto 18). 24 L' esclusione dalla definizione di etichettatura di una decorazione apposta su una bottiglia è atta a creare siffatte false apparenze, anche nel caso in cui la decorazione non sia in alcun modo riconducibile al vino stesso. 25 Del resto è difficilmente difendibile l' interpretazione propugnata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le parole "caratterizzanti il prodotto", di cui all' art. 38, n. 1, andrebbero intese nel senso che un elemento decorativo di una bottiglia privo di attinenza con il vino stesso non rientrerebbe nella nozione di etichettatura, poiché un' indicazione del genere, riportata in particolare sul recipiente, caratterizzerebbe il prodotto distinguendolo dagli altri. 26 Se ne desume quindi la sussumibilità nella nozione di etichettatura ex art. 38 del regolamento n. 2392/89 di un elemento decorativo posto sul recipiente contenente il vino. 27 Ne consegue che una decorazione del genere dev' essere conforme agli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89, che stabiliscono le uniche indicazioni ammissibili per la designazione di un v.q.p.r.d. sull' etichetta. 28 In proposito si deve tener conto del fatto che l' art. 11, n. 2, lett. c), consente di integrare la designazione sull' etichetta mediante l' indicazione di un marchio secondo le condizioni di cui all' art. 40, n. 2, del detto regolamento, le quali sono sostanzialmente simili a quelle previste dagli artt. 4, n. 1, e 13 del regolamento n. 3309/85, in tema di v.s.q.p.r.d. 29 Atteso che i marchi autorizzati dai regolamenti nn. 2392/89 e 3309/85 possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o illustrazioni, un elemento decorativo come quello di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalle dette disposizioni. 30 Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che la definizione di etichettatura di cui all' art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89 comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino di cui trattasi. Decisione relativa alle spese Sulle spese 31 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police de Bordeaux con ordinanza 12 marzo 1993, dichiara: La definizione di etichettatura di cui all' art. 38, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino di cui trattasi.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris