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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33853/2026

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inanza del 19/03/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diL'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato dacumulativamente vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., perviolazione di legge in relazione all’art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 e peromessa motivazione, quanto alla mancata concessione della liberazioneanticipata in relazione a due semestri di pena espiata, dal 05/02/2020 al05/02/2021, che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe,mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamoproposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città(era stata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva lasussistenza – a carico del condannato – di diverse sanzioni di caratteredisciplinare ed era stata negativamente valutata, consequenzialmente, lacondotta nel complesso tenuta dal soggetto);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamenteversate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale disorveglianza, che è scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenutagravità delle sopra dette trasgressioni, valutate dai Giudici di sorveglianza allastregua di fattori evocativi di una mancata adesione del condannato – per l’interoperiodo di interesse - all’opera di rieducazione, essenziale per il riconoscimentodell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dalTribunale di sorveglianza con motivazione congrua, logica e priva di forme dicontraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 19/03/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diL'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato dacumulativamente vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., perviolazione di legge in relazione all’art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 e peromessa motivazione, quanto alla mancata concessione della liberazioneanticipata in relazione a due semestri di pena espiata, dal 05/02/2020 al05/02/2021, che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe,mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamoproposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città(era stata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva lasussistenza – a carico del condannato – di diverse sanzioni di caratteredisciplinare ed era stata negativamente valutata, consequenzialmente, lacondotta nel complesso tenuta dal soggetto);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamenteversate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale disorveglianza, che è scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenutagravità delle sopra dette trasgressioni, valutate dai Giudici di sorveglianza allastregua di fattori evocativi di una mancata adesione del condannato – per l’interoperiodo di interesse - all’opera di rieducazione, essenziale per il riconoscimentodell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dalTribunale di sorveglianza con motivazione congrua, logica e priva di forme dicontraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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