CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 25190/2023 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata allamemoria di costituzione di nuovo difensore, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore generale di [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 25190/2023N. 25190/23 R.G. Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1753/2023 pubblicata il27.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] iscritta al N. 979/2017 R.G.E. - promossa da [OSCURATO:PERSONA] di Puglia eBasilicata s.c.p.a., con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di Aportis.r.l., cessionaria del credito della pignorante, nonché di [OSCURATO:SOCIETA].- con istanza del 10.11.2020 il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] chiesedichiararsi l’estinzione del processo esecutivo per violazione degli artt. 555 e 567c.p.c. (avendo il creditore procedente trascritto il pignoramento solo in data6.2.2018, dunque dopo il deposito dell’istanza di vendita) e, in subordine,disporsi la chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art. 164-bis disp. att.c.p.c., a causa dell’elevato numero degli esperimenti di vendita falliti, delcarattere abusivo del compendio immobiliare affetto da gravi difformitàurbanistiche, delle modeste prospettive di effettivo realizzo rispetto al valore deicrediti per cui si procedeva, pari ad € 210.224,00, e della notevole sproporzionefra il prezzo base di gara ribassato ad € 181.828,15 (a seguito dell’insuccesso diquattro tentativi di vendita) ed il valore di stima del bene determinatodall’esperto in € 591.109,15. Con ordinanza del 7.3.2022 il giudicedell’esecuzione rigettò l’istanza, sicché [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo exartt. 178 e 630, comma 3, c.p.c., chiedendo la dichiarazione di estinzione o, insubordine, d’improcedibilità della procedura.Numero registro generale 25190/2023N. 25190/23 R.G. Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Tribunale di Bari in composizione collegiale, con sentenza n. 3064/2022, nellaresistenza della sola [OSCURATO:SOCIETA]. n.q., rigettò il reclamo e regolò le spese. Ildebitore esecutato propose dunque gravame ex art. 130 disp. att. c.p.c. e laCorte d’appello di Bari, costituitisi la [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. e la NPL Managements.p.a., e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo accolse parzialmente, con riguardo alla solaliquidazione delle spese di lite, rigettandolo nel resto. Osservò il giudiced’appello, in particolare, che - qualora alla trascrizione del pignoramentoimmobiliare abbia provveduto direttamente non l’ufficiale giudiziario, ma ilcreditore procedente - la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è previstaesclusivamente per gli atti contemplati dall’art. 557, comma 3, c.p.c.(pignoramento, titolo esecutivo e precetto) e non anche per la nota ditrascrizione, sicché il procedente non ha l’obbligo di far precedere la trascrizionestessa alla proposizione dell’istanza di vendita a pena d’improcedibilità; cheneppure sussistevano i presupposti per la chiusura anticipata ex art. 164-bisdisp. att. c.p.c., e neppure il prezzo di aggiudicazione poteva dirsi non giusto,ex art. 586 c.p.c.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], inforza di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n.q.di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; PaoloLorusso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Il ricorrente eArex [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.N. 25190/23 R.G. Numero registro generale 25190/2023Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo “si censura la sentenza impugnata (in conformità aCass. n. 12122 del 19.8.2003) ai sensi dell’art. 360, n.4 c.p.c. (o in alternativain relazione all’art. 360, comma 4 c.p.c.) per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111, comma 1 e 2 Cost., 101, 630, comma 3 e 178, comma 5 c.p.c.,per avere la Corte d’Appello non ritenuto violato il principio di contradditorio edel diritto di difesa del ricorrente nel giudizio di reclamo davanti al Tribunale edunque per non averne pronunciato la relativa nullità del procedimento di primogrado”.1.2 - Con il secondo motivo “si censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 497, 555, 557, 567, 569 e 630 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n.4 c.p.c.anche in relazione all’art. 132, comma 4 c.p.c., per errore sull’interpretazionedella domanda sia da parte della Corte d’Appello sia da parte del Tribunale,nonché per motivazione illogica e contrastante ovvero meramente apparente,circa la questione dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramentoimmobiliare rispetto alla formulazione dell’istanza di vendita e ai termini a taliadempimenti concessi dalla legge”.1.3 - Con il terzo motivo, in via alternativa, “si censura la sentenza impugnata(in conformità a Cass. Civile, n.12113/13) ai sensi dell’art. 360, n.3 c.p.c. perviolazione o falsa applicazione degli artt. 497, 555, 557, 567, 569 e 630 c.p.c.,anche con riferimento all’art. 112 c.p.c. e all’art. 2919 c.c. per avere la Corteterritoriale da una parte erroneamente ritenuto efficace il pignoramentoimmobiliare pur essendo stato trascritto successivamente al deposito dell’istanzadi vendita; dall’altra per non aver ritenuto il procedimento estinto per inerzia delNumero registro generale 25190/2023N. 25190/23 R.G. Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026creditore procedente o comunque improcedibile per inefficacia delpignoramento”.2.1 - Non mette conto esaminare le singole censure proposte, in quanto lasentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essereproposta, ex art. 382, comma 3, c.p.c.Infatti, posto che si discute di una tardiva esecuzione della trascrizione delpignoramento (avvenuta, a quanto pare, dopo la stessa presentazionedell’istanza di vendita), è stato al riguardo di recente affermato - in vicendapressoché sovrapponibile - che “L'improcedibilità del processo di espropriazioneforzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento odell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura unaipotesi di estinzione ‘atipica’; pertanto, il provvedimento che dispone la predettachiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sullaquestione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzoche riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, maesclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi” (così, ex plurimis, Cass. n.6873/2024). In linea con detto principio, è stato poi condivisibilmente affermatoche il reclamo ex art. 630 c.p.c., “se proposto, non può essere convertito nellapredetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma,in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria previstadall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione delgiudizio a cognizione piena” (così, ex multis, Cass. n. 5784/2025; irrilevante,perché riferito a fattispecie differente, il caso deciso da Cass. n. 3494/2025).Numero registro generale 25190/2023N. 25190/23 R.G. Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026Ne discende che, poiché qui viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica, ildiniego del giudice dell’esecuzione barese avrebbe dovuto impugnarsi conl’opposizione ex art. 617 c.p.c. e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., sicché ilTribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’azione del Caramella,posto che, in base alla richiamata giurisprudenza, non è possibile comunqueconvertire l’una iniziativa processuale (il reclamo ex art. 630 c.p.c.) nell’altrainvece necessaria (opposizione formale ex art. 617 c.p.c.).3.1 - In definitiva, la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, vannocassate perché la causa non poteva essere proposta dal Caramella.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza nei rapporti tra il ricorrente da una parte e [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n.q. dall’altra; nulla va invece disposto nei rapporti tra lostesso ricorrente e gli intimati, che non hanno svolto difese.Dalla cassazione delle sentenze di primo e secondo grado discende anche lanecessità di provvedere nuovamente sulle spese del giudizio di merito; a tantosi procede come da dispositivo, secondo soccombenza, tenuto conto dell’effettivacausa: neppure rilevando gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base dellaparziale compensazione, perché relativi ad un merito che non sarebbe statopossibile esaminare.L’ufficiosità del rilievo dell’originaria improponibilità della domanda nelle formeprescelte) esclude la sussistenza dei presupposti di una condanna di partericorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., invocata da una delle controricorrenti.Numero registro generale 25190/2023N. 25190/23 R.G. Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 7676/2026Data pubblicazione 30/03/2026Poiché il ricorso non è rigettato, né dichiarato inammissibile o improcedibile, nonsussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di primo grado e lasentenza d’appello, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Condanna il ricorrentealla rifusione delle spese, liquidate: 1) per il giudizio di primo grado in € 5.300,00per compensi per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice emandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltreaccessori di legge; 2) per il giudizio di secondo grado in € 6.500,00 per compensiper [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice e mandataria di Aportis.r.l., ed € 6.500,00 per compensi per [OSCURATO:SOCIETA]., oltre rimborsospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; 3) per il giudizio dilegittimità in € 6.600,00 per compensi per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n.q. di mandatariae procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ed € 5.100,00 per compensi per NPL Managements.p.a., oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del15%, oltre accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il Presidente