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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 13505/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 17/06/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rideterminare la pena in quindici mesi e dieci giorni di reclusione, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per i reati di guida senza patente (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), commessi a [OSCURATO:PERSONA] in data 8 novembre \,--2013, e di simulazione di reato (capo C), commesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 2013; i delitti di cui ai capi B) e C) sono stati contestati come aggravati dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale,

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 6 marzo 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di simulazione di reato, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di venti mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha, altresì, assolto l'imputato dal reato di guida senza patente, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante in ordine al delitto di simulazione di reato per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.

4.1. Con il primo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato i motivi di appello.

I giudici di appello si sarebbero, infatti, limitati ad aderire alle risultanze della sentenza di primo grado, senza analizzare specificamente le divergenze nelle dichiarazioni della persona offesa indicate nell'atto di appello; sarebbero state, inoltre, ignorate le censure proposte nell'atto di appello relativamente all'assenza di riscontri probatori in ordine alla compiuta identificazione dell'imputato.

4.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato esame delle censure proposte dalla difesa nell'atto di appello.

Non vi sarebbe stata alcuna previa identificazione del soggetto che era transitato alla guida della autovettura del ricorrente, peraltro coprendosi il volto con le mani, e questo rilievo non potrebbe essere superato dalla considerazione che l'imputato è pluripregiudicato.

L'identificazione dell'autore della condotta criminosa nell'imputato sarebbe, inoltre, dubbia, in quanto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero 2ambigue e contraddittorie e non vi sarebbe stata alcuna identificazione certa da parte degli operanti, neppure mediante un controllo presso l'abitazione del ricorrente.

Non vi sarebbe, del resto, alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e, dunque, sarebbe stato violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il soggetto datosi alla fuga, peraltro, non avrebbe posto in essere alcuna resistenza a pubblico ufficiale, ma un atto di mera disobbedienza.

4.3. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato la violazione della legge penale con riferimento all'errata determinazione della pena, in riferimento ad entrambe le aggravanti ritenute sussistenti.

I giudici di merito avrebbero, infatti, errato nell'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) cod. pen., in quanto lo stesso è stato determinato nella metà e non in un terzo della pena irrogata per il reato base; questo aumento, dunque,' rispetto alla pena base di sei mesi, avrebbe dovuto essere di due e non già di tre mesi (comportando l'aumento della pena a complessivi otto e non già nove mesi di reclusione).

Parimenti l'aumento di pena per la recidiva è stato determinato nel doppio e non in due terzi della pena inflitta; i due terzi della pena di otto mesi devono, dunque, essere determinati in cinque mesi e dieci giorni di reclusione e non in nove mesi di reclusione, come ritenuto nella sentenza impugnata.

La pena finale, dunque, avrebbe dovuto essere determinata in tredici mesi e dieci giorni di reclusione.

4.4. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso «un'analisi accurata di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio».

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rideterminare la pena in quindici mesi e dieci giorni di reclusione, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato i motivi di appello.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è 3limitato a riproporre i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'obbligo di motivazione della sentenza penale, senza indicare compiutamente le censure dell'atto di appello pretermesse e la loro decisività.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 — 01).

È, del resto, inammissibile per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolva nella mera enunciazione di principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'idoneità della condotta accertata ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, all'identificazione del soggetto che era transitato alla guida dell'autovettura del ricorrente, coprendosi il volto con le mani, e ai riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità.

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente ritenuto comprovato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha colto l'imputato alla guida della propria autovettura senza patente.

L'identificazione dell'imputato è stata congruamente ritenuta comprovata dai giudici di merito dal riconoscimento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente era un noto pregiudicato della zona; l'imputato, inoltre, dopo aver abbandonato la propria autovettura ed essersi dileguato a piedi, il giorno successivo ha falsamente denunciato di aver subito il furto della stessa.

I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale dalla condotta dell'imputato, che, alla guida della propria autovettura e sprovvisto, di patente di guida, perché revocata, per opporsi 4ai carabinieri che avevano tentato di fermarlo, intimandogli l'alt e sottoporlo a controllo, si è dato alla fuga a velocità sostenuta, in modo pericoloso per gli agenti che lo inseguivano e per gli utenti della strada pubblica.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex plurimis: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242).

6. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso «un'analisi accurata di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio».

7. Il motivo, a tacere della sua genericità, è infondato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto; i giudici di appello hanno motivato non illogicamente l'esclusione della attenuanti generiche, evidenziando, oltre alla gravità dei fatti commessi, la particolare capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi, gravi e specifici precedenti giudiziari.

8. Con il terzo motivo il difensore ha lamentato la violazione di legge con riferimento all'errata determinazione della pena, in riferimento ad entrambe le aggravanti ritenute sussistenti.

59. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto, ha determinato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in sei mesi di reclusione, aumentata a nove mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e a diciotto mesi di reclusione per la recidiva contestata.

Questo computo della pena è, tuttavia, errato.

La pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata stabilita in sei mesi di reclusione e, dunque, l'aumento per l'aggravante a effetto comune di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. deve essere determinato in due mesi di reclusione (e, dunque, nella misura di un terzo) e non già di tre mesi (un mezzo).

L'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale deve, inoltre, essere determinato nella misura di due terzi e non già nel doppio della pena di otto mesi e, dunque, in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

La pena finale deve, dunque, essere determinata in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (pena base: sei mesi di reclusione, aumentata a otto mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di ulteriori cinque mesi e dieci giorni di reclusione per la recidiva contestata) e non già in un anno e sei mesi di reclusione, come indicato dalla sentenza impugnata.

10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, rigettando nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio P.Q.MIl Consigliere estensore ti PresidenteFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] apozzi [OSCURATO:PERSONA] ì4 APR 2026 F-um. ,.T7T k`;E:i)1"/JART ei;pinc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 17/06/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rideterminare la pena in quindici mesi e dieci giorni di reclusione, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per i reati di guida senza patente (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), commessi a [OSCURATO:PERSONA] in data 8 novembre \,--2013, e di simulazione di reato (capo C), commesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 2013; i delitti di cui ai capi B) e C) sono stati contestati come aggravati dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 6 marzo 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di simulazione di reato, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di venti mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, altresì, assolto l'imputato dal reato di guida senza patente, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante in ordine al delitto di simulazione di reato per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato i motivi di appello. I giudici di appello si sarebbero, infatti, limitati ad aderire alle risultanze della sentenza di primo grado, senza analizzare specificamente le divergenze nelle dichiarazioni della persona offesa indicate nell'atto di appello; sarebbero state, inoltre, ignorate le censure proposte nell'atto di appello relativamente all'assenza di riscontri probatori in ordine alla compiuta identificazione dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato esame delle censure proposte dalla difesa nell'atto di appello. Non vi sarebbe stata alcuna previa identificazione del soggetto che era transitato alla guida della autovettura del ricorrente, peraltro coprendosi il volto con le mani, e questo rilievo non potrebbe essere superato dalla considerazione che l'imputato è pluripregiudicato. L'identificazione dell'autore della condotta criminosa nell'imputato sarebbe, inoltre, dubbia, in quanto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero 2ambigue e contraddittorie e non vi sarebbe stata alcuna identificazione certa da parte degli operanti, neppure mediante un controllo presso l'abitazione del ricorrente. Non vi sarebbe, del resto, alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e, dunque, sarebbe stato violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il soggetto datosi alla fuga, peraltro, non avrebbe posto in essere alcuna resistenza a pubblico ufficiale, ma un atto di mera disobbedienza. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato la violazione della legge penale con riferimento all'errata determinazione della pena, in riferimento ad entrambe le aggravanti ritenute sussistenti. I giudici di merito avrebbero, infatti, errato nell'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) cod. pen., in quanto lo stesso è stato determinato nella metà e non in un terzo della pena irrogata per il reato base; questo aumento, dunque,' rispetto alla pena base di sei mesi, avrebbe dovuto essere di due e non già di tre mesi (comportando l'aumento della pena a complessivi otto e non già nove mesi di reclusione). Parimenti l'aumento di pena per la recidiva è stato determinato nel doppio e non in due terzi della pena inflitta; i due terzi della pena di otto mesi devono, dunque, essere determinati in cinque mesi e dieci giorni di reclusione e non in nove mesi di reclusione, come ritenuto nella sentenza impugnata. La pena finale, dunque, avrebbe dovuto essere determinata in tredici mesi e dieci giorni di reclusione. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso «un'analisi accurata di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio». 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rideterminare la pena in quindici mesi e dieci giorni di reclusione, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato i motivi di appello. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è 3limitato a riproporre i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'obbligo di motivazione della sentenza penale, senza indicare compiutamente le censure dell'atto di appello pretermesse e la loro decisività. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 — 01). È, del resto, inammissibile per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolva nella mera enunciazione di principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'idoneità della condotta accertata ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, all'identificazione del soggetto che era transitato alla guida dell'autovettura del ricorrente, coprendosi il volto con le mani, e ai riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente ritenuto comprovato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha colto l'imputato alla guida della propria autovettura senza patente. L'identificazione dell'imputato è stata congruamente ritenuta comprovata dai giudici di merito dal riconoscimento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], posto che il ricorrente era un noto pregiudicato della zona; l'imputato, inoltre, dopo aver abbandonato la propria autovettura ed essersi dileguato a piedi, il giorno successivo ha falsamente denunciato di aver subito il furto della stessa. I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale dalla condotta dell'imputato, che, alla guida della propria autovettura e sprovvisto, di patente di guida, perché revocata, per opporsi 4ai carabinieri che avevano tentato di fermarlo, intimandogli l'alt e sottoporlo a controllo, si è dato alla fuga a velocità sostenuta, in modo pericoloso per gli agenti che lo inseguivano e per gli utenti della strada pubblica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex plurimis: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242). 6. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso «un'analisi accurata di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio». 7. Il motivo, a tacere della sua genericità, è infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto; i giudici di appello hanno motivato non illogicamente l'esclusione della attenuanti generiche, evidenziando, oltre alla gravità dei fatti commessi, la particolare capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi, gravi e specifici precedenti giudiziari. 8. Con il terzo motivo il difensore ha lamentato la violazione di legge con riferimento all'errata determinazione della pena, in riferimento ad entrambe le aggravanti ritenute sussistenti. 59. Il motivo è fondato e deve essere accolto. La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto, ha determinato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in sei mesi di reclusione, aumentata a nove mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e a diciotto mesi di reclusione per la recidiva contestata. Questo computo della pena è, tuttavia, errato. La pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata stabilita in sei mesi di reclusione e, dunque, l'aumento per l'aggravante a effetto comune di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. deve essere determinato in due mesi di reclusione (e, dunque, nella misura di un terzo) e non già di tre mesi (un mezzo). L'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale deve, inoltre, essere determinato nella misura di due terzi e non già nel doppio della pena di otto mesi e, dunque, in cinque mesi e dieci giorni di reclusione. La pena finale deve, dunque, essere determinata in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (pena base: sei mesi di reclusione, aumentata a otto mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di ulteriori cinque mesi e dieci giorni di reclusione per la recidiva contestata) e non già in un anno e sei mesi di reclusione, come indicato dalla sentenza impugnata. 10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.MIl Consigliere estensore ti PresidenteFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] apozzi [OSCURATO:PERSONA] ì4 APR 2026 F-um. ,.T7T k`;E:i)1"/JART ei;pinc
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