Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01394/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rideterminato la pena in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 3.450,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 648, 697 e 624, 625 cod. pen.

Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento alla gravità del fatto e ai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici e della medesima indole, nonché alla natura del bene ricettato e alle numerose munizioni rinvenute, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della mera ammissione di responsabilità, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rideterminato la pena in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 3.450,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 648, 697 e 624, 625 cod. pen. Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento alla gravità del fatto e ai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici e della medesima indole, nonché alla natura del bene ricettato e alle numerose munizioni rinvenute, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della mera ammissione di responsabilità, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0
Sentenza Cassazione n. 01394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris