CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 23135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10623/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa d a ll’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Servizio sanitario nazionale - Personale dipendente -Art. 19, lett. b), del C.C.N.L. comparto sanità 2002 - 2005 - Passaggio al livello economico Ds - Condizioni R.G.N. 10623/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 11 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Campobasso n. 258/2018 depositata il 26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 258/2018, pubblicata in data 26 febbraio 2019, la Corte d’appello di Campobasso, nella regolare costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] ed ASL N. 2 “PENTRIA” [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 303/2017 del 27 giugno 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito chiedendo l’accertamento del proprio diritto sia alla progressione economica dalla Categoria D alla Categoria DS contemplata dal CCNL Sanità sia alla conferma dell’incarico di coordinamento, deducendo di avere già in precedenza ottenuto statuizione favorevole con sentenza del Tribunale di Isernia n. 18/2008, passata in giudicato, la quale aveva accolto la domanda del lavoratore volta a conseguire la condanna della ASL N. 2 “PENTRIA” alla corresponsione dell’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 CCNL Comparto sanità biennio economico 2000-2001 in relazione al periodo 1° luglio 1998 –18 aprile 2002. Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 11 3. Il Tribunale di Isernia aveva respinto la domanda, pur dando atto del passaggio in giudicato della precedente decisione n. 18/2008. 4. La Corte d’appello, richiamate in generale e condivise le argomentazioni del giudice di prime cure, ha disatteso il gravame, affermando che, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 10, CCNL 1999/2001 e 19, comma 1, lett. b), CCNL 2002/2005, il riconoscimento dell’indennità di coordinamento postulava la presenza di un formale incarico di conferimento, che nella specie doveva ritenersi assente, in quanto l’ordine di servizio del 6 dicembre 1996 – cui tutte le parti avevano fatto pacificamente riferimento, purtuttaviasenza produrlo – non proveniva da un soggetto titolare del potere di rappresentanza dell’Ente. La Corte territoriale ha ulteriormente rilevato che la sentenza n. 18/2008 del Tribunale di Isernia era da ritenersi passata in giudicato non solo quanto all'accertamento dell'effettivo svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della finzione di coordinamento sino al 18 aprile 2002, ma anche quanto all'accertamento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto tale funzione nel periodo successivo a tale data, riconoscendo quindi unicamente il trattamento economico ma non anche il superiore inquadramento. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi a firma del medesimo difensore [OSCURATO:PERSONA] ed ASL N. 2 “PENTRIA” [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] N. 2 “PENTRIA” [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 11 CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4), e 156 c.p.c.; 111 Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata si sarebbe limitata a richiamare per relationem il contenuto della decisione di prime cure, senza procedere al vaglio effettivo dei motivi di gravame. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza e del procedimento in relazione a violazione del "bis in idem" e contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza del tribunale diIsernia n. 18 dell'anno 2008 ed omessa pronuncia,con riguardo all'art. 112 c.p.c.” Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata: − avrebbe adottato una statuizione contrastante con quella della sentenza del Tribunale di Isernia n. 18/2008, passata in giudicato, procedendo ad una nuova valutazione dei requisiti di cui all’art. 10, CCNL 20 settembre 2001; − avrebbe omesso di pronunciarsi “sugli specifici motivi di impugnazione dedotti avverso l’attuale sentenza di primo grado”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa interpretazione degli artt. 10, CCNL 1999/2001 e 19, comma 1, lett. b), CCNL 2002/2005; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 11 Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente negato all’ordine di servizio del 1996 valenza di conferimento di incarico di coordinamento o di atto formale di riconoscimentoai fini dell’art. 10, CCNL 2001, affermando la necessità che tali atti provengano da soggetti che siano titolari del potere di rappresentanza dell’Ente. Deduce, per contro, che tale valutazione risultava preclusa dal giudicato sceso sulla precedente decisione del Tribunale di Isernia n. 18/2008 che aveva ritenuto detto ordine di servizio come idoneo provvedimento di conferimento delle mansioni di coordinamentoe che, in ogni caso, non è necessario che l’incarico di coordinamento venga conferito dai vertici aziendali, essendo sufficiente la sua provenienza dai soggetti che hanno il potere di conformare l’attività del lavoratore. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1422, 2909 c.c.; 24 Cost.; 100 c.p.c.; 19, comma 1, lett. b), CCNL biennio economico 2003-2005. Il ricorrente impugna ulteriormente la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui la stessa ha negato all’ordine di servizio del 1996 valenza di conferimento di incarico di coordinamento o di atto formale di riconoscimento ai fini dell’art. 10, CCNL 2001, evidenziando che la stessa avrebbe erroneamente fatto riferimento –in relazione al livello DS – a “mansioni superiori”, laddove il livello DS è di mera progressione economica, nell’ambito della stessa categoria D, già posseduta dal ricorrente. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 52, D. Lgs. n. 165/2001; 25, D. Lgs. n. 80/1998; 28 CCNL Comparto sanità del 7.4.1999. 2. Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non determinano interruzione del Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 11 processo la mortee la cancellazione dall’albo del difensore verificat e si successivamente al deposito del ricorso, che può, quindi, essere esaminato e deciso ove, come nella specie, la cancelleria provveda a comunicare la data dell’udienza o dell’adunanza alla parte personalmente. 3. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. Tutti i motivi di ricorso, invero, risultano imperniati sul vincolo che sulla vicenda deriverebbe dal giudicato sceso sulla sentenza del Tribunale di Isernia n. 18/2008. Tale tesi, tuttavia, incontra un duplice, insuperabile,limite. Il primo limite discende dal mancato rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. che imponeva all’odierno ricorrente di riprodurre almeno i passaggi salienti di tale decisione, che invece risulta meramente richiamata, in tal modo privando il ricorso della necessaria specificità. Il secondo limite discende invece dalla vicenda processuale – ricavabile dagli atti ma anche dalla precedente decisione di questa Corte n. 6531/2014 –che ha interessato la decisione del Tribunale di Isernia n. 18/2008 di cui il ricorrente invoca la valenza di giudicato. Si deve, infatti, rilevare che tale decisione, in realtà, venne ad essere appellata – con rigetto del gravame – e che la decisione della Corte d’appello venne fatta oggetto di ricorso innanzi a questa Corte, la quale, sui motivi di ricorso, ebbe a pronunciarsi con la già citata sentenza n. 6531/2014, cassando con rinvio la decisione della Corte territoriale senza che, tuttavia, il giudizio venisse successivamente riassunto. Vanno, a questo punto, ulteriormenteconsiderati: - il principio – costantemente affermato da questa Corte – per cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 7 di 11 determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012); - la circostanza per cui la sentenza n. 18/2008 del Tribunale di Isernia era stata appellata –tra l’altro – in relazione al difetto di titolarità del lato passivo dell’obbligazione in capo alla ASL 2 PENTRIA, motivo – questo – che valeva ad escludere il formarsi di un giudicato sulla domanda dell’odierno ricorrente, avendo questa Corte reiteratamente chiarito che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento alla nozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 8 di 11 sull'intera statuizione( Cass. Sez. L - Sentenza n. 32683 del 07/11/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 28565 del 03/10/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012). Alla luce di tali principi, è evidente che la valutazione della sussistenza di un vincolo di giudicato derivante dalla decisione del Tribunale di Isernia n 18/2008 avrebbe postulato, ai fini dell’ammissibilità, una ricostruzione specifica e dettagliata della pregressa vicenda processuale che invece è stata lasciata dal ricorrente nel vago, impedendo a questa Corte qualunque lavoro di verifica in ordine alle deduzioni del ricorrente. 4. Passando in ogni caso all’esame dei singoli motivi, gli stessi risultano comunque inammissibili. 4.1.Il primo motivo, invero, omette di riprodurre la decisione di prime cure cui si assume che la decisione della Corte d’appello rinvii per relationem, incorrendo in un’ulteriore carenza ex art. 366 c.p.c., la cui rilevanza è ancora più evidente nel momento in cui la decisione impugnata risulta avere in ogni caso autonomamente argomentato il proprio percorso decisionale. 4.2.In relazione al secondo motivo valgono, in primo luogo, le considerazioni poc’anzi svolte in via generale, in ordine alle carenze che lo affliggono ex art. 366 c.p.c., a tale profilo cumulandosi quello della omessa riproduzione dei motivi di appello in merito ai quali il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia. Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 9 di 11 4.3.Quanto al terzo ed al quarto motivo, si deve in primo luogo rilevare l’inammissibilità delle deduzioni riferite al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., operando la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. In ordine alle residu e doglianz e non può che rilevarsi che l e medesime non risulta no idone e ad impugnare la seconda ratio decidendidella sentenza della Corte territoriale, costituita dal richiamo proprio alla sentenza del Tribunale di Isernia n. 18/2008 ed in particolare all’accertamento del fatto che il ricorrente dall’aprile 2002 non aveva più svolto le mansioni di coordinamento, col conseguente venir meno di uno dei presupposti per il passaggio a DS. Delle due, infatti, l’una: o la decisione del Tribunale di Isernia n. 18/2008 non è passata in giudicato – ed allora, come visto in precedenza, tutto l’ordito delle tesi del ricorrente viene a disfarsi – oppure la medesima aveva valenza di giudicato –ed allora la decisione impugnata si fonda su una idonea ratio – mentre quello che risulta radicalmente precluso è quanto invece il ricorrente tenta di sostenere, e cioè che la sentenza del Tribunale di Isernia n. 18/2008 abbia valenza di giudicato solo nelle parti favorevoli al ricorrentemedesimo. 4.4. Il quinto motivo, infine, si traduce in una mera serie di considerazioni in diritto prive di diretto e chiaro riferimento ai contenuti della decisione impugnata, avendo questa Corte chiarito che i l ricorrenteche formuli una censura ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censuramedesima, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue Sez. S4/L- R.G. 10623/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 10 di 11 funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Il motivo poi, ancora una volta omette di confrontarsi con la già ricordata ratio decidendi basata dalla Corte territoriale sui contenuti della decisione del 2008. 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d i ciascuna delle controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ognuna in € 2.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Sez. S4/L- R.G. 10