CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo ed il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce mancanza o insufficienza della motivazione e vizio della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lvo 74/2000, posto che ai fini della integrazione della fattispecie non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili o dei documenti ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge e considerato che, nel caso di specie, l'assenza di dolo specifico è evidenziata dal fatto che nel computer dell'imputato adibito alla contabilità aziendale erano conservati i files delle fatture, ben visibili e accessibili. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la società di cui l'imputato era legale rappresentante non aveva istituito, tenuto e conservato alcun documento contabile per il periodo 2013- 2016, oggetto della contestazione, ad eccezione dei registri iva degli acquisti e delle vendite e ad accezione di alcune fatture attive e passive concernenti il periodo 2012- 2013 (fatture reperite presso il depositario delle scritture contabili). Il giudice ha osservato inoltre che i controlli hanno consentito di accertare che anche i documenti relativi al 2012 al 2013 fossero incompleti. Pertanto, ha affermato che, per gli anni in contestazione, la ricostruzione del volume d'affari della società era possibile solo indirettamente, attraverso il reperimento della documentazione presso soggetti terzi, non essendo mai stata esibita dalla società verificata alcuna documentazione, integrandosi sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato. Si ricorda, in proposito che, ai fini della configurazione della fattispecie, è sufficiente un'impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume d'affari, non occorrendo una totale impossibilità e carenza documentale. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere est