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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 agosto 2003

Cassazione n. 20843/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto lo svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]- inquadrata nella posizione ordinamentale B3 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non economici -di mansioni proprie dell’Area C, qualifica funzionale C3, dal 24.8.2003 alla data del deposito del ricorso, condannando l’INPS a corrisponderle le relative differenze di retribuzione, accertava il diritto della lavoratrice alla percezione delle differenze di ret ribuzione con decorrenza dal 6.7.2006.

2. La Corte territoriale escludeva che la lavoratrice fosse in possesso delle competenze richieste dalla qualifica C3 fin dal giorno della sua assunzione, ritenendo verosimile che le avesse acquisite nel corso del rapporto; sulla base delle risultanze istruttorie individuava nel 6 luglio 2006 la data di inizio dello svolgimento delle mansioni superiori da parte della Incontro.

3. Il giudice di appello riteneva inoltre inammissibile il motivo di gravame riguardante laviolazione dell’art. 6 dell’accordo quadro del 22.10.2001 (ai sensi del CCNL 1998/2001 e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001) in materia di mansioni superiori.

4. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione l’INPS, sulla base di un unicomotivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentaleautonomo per sette motivi, illustrato da memoria.DIRITTO 1.Con l’unico motivo d el ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 6 e 9 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006- 2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNLin relazione all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta la mancata disamina del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 per il periodo successivo al 1.10.2007 da parte della Corte territoriale, che ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle previsioni del CCNL di comparto 1998-2001 e CCNI di ente 1998-2001.

Evidenzia che nella vigenza del CCNL 2006-2009, a decorrere dal 1.10.2007 è venuta meno la distinzione in diverse posizioni giuridiche all’interno dele singole areee non può dunque essere ipotizzato l’esercizio in fatto di mansioni superiori differenziate nell’ambito della stessa Area C, rimarcandoche le norme contrattuali richiamate sono equiparate a norme di diritto assistite dal principio iura novit curia, la violazione delle quali può essere denunciata anche con argomentazioni non prospettate nei gradi di merito.

2. Il primo motivo delricorso incidentale autonomo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Evidenzia che l’INPS nella memoria di costituzione non ha contestato le mansioni svolte dalla ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo, ed ha anzi ammesso che la Incontro ha liquidato le pensioni di reversibilità da pensionato e indirette, ha trasformato le pensioni da provvisorie a definitive, ha liquidato i ratei di pensione di reversibilità o su domanda degli eredi, si è occupata del pagamento di rate di pensione non riscosse, ha liquidato assegni sociali, ha effettuato ricostituzioni documentali, gestione di pensioni, trasferimenti di pensioni, deleghe e revoche sindacali, eliminazione di pensioni, ha gestito uffici pagatori, ha acquisito certificati di malattia ed ha svolto attività di informazione all’utenza e ai Patronati.Rimarca che già dal 2003 la Incontro gestiva altre linee di prodotto quali gli assegni sociali, gli accrediti maternità, le compensazioni dei crediti e dei debiti e le ricostituzioni documentali e che tali circostanze sono confermate dal foglio di missione del 21.9.2005 e dal curriculum.

3. Il secondo motivo delricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., peromessa pronuncia sulla domanda di condanna alla corresponsione delle differenze retributive.

Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta in via subordinata la condanna al pagamento delle differenze di retribuzione rispetto al superiore livello C1, e lamenta l’omessa pronuncia su tale domanda.

4. Il terzo motivo delricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per mancata esplicitazione delle ragioni per le quali è stata rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive relative al superiore livello C1.

5. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ridotto il periodo di remunerazione delle mansioni superiori in assenza di istanze o allegazioni in tal senso da parte dell’Istituto.

Evidenzia che l’INPS non ha mai allegato né chiesto di provare che la lavoratrice fosse stata affiancata dalla collega Menna o da altro personale, né tale circostanza poteva essere presunta, costituendo un nuovo tema di indagine di cui era precluso l’esame; precisa che l’INPS non aveva mai dedotto che le pensioni di reversibilità fino al 6.7.2006 erano state gestite dalla collega Menna.

Deduce l’inattendibilità di tale affermazione, desunta dalla Corte territoriale dalle dichiarazioni rese innanzi al giudice di primo grado dal direttore dell’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] e smentita dalla memoria depositata dall’INPS, secondo cuila Menna era inquadrata nell’area B e non nell’area C.Argomenta che ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. la decisione deve essere fondata unicamente sulle allegazioni delle parti.

Rimarca che dalle dichiarazioni dei testi escussi risulta che aveva iniziato a svolgere le mansioni superiori qualche mese dopo il suo arrivo, avvenuto nel 2003 ed aveva svolto le mansioni indicate nel ricorso.

6. Il quinto motivo d el ricorso incid entale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeviolato i principi del contraddittorio e della difesa, in quanto ha deciso la causa sulla scorta di circostanze non dedotte dalle parti, né provate.

Lamenta che non trova riscontro in alcun elemento istruttorio l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui si può fondatamente dedurre che a seguito della frequenza dei primi corsi la Incontro avevaaffiancato la collega Menna nella liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Evidenzia che il mancato svolgimento di mansioni corrispondenti al livello C3 da parte della lavoratrice è stato presunto dalla Corte territoriale sulla base dell’erronea considerazione che il teste Cailotto, direttore dell’agenzia fino al 2007, le avrebbe affidato l’acquisizione dei certificati di malattia fino al 2006; rimarca che il suddetto teste ha riferito di averleaffidato tale prodotto solo per alcuni mesi, e che subito dopo aveva iniziato a gestire gli assegni sociali, gli accrediti maternità, le compensazioni dei crediti e dei debiti e le ricostruzioni documentali.

7. Il sesto motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001, del CCNL 2002/2005 e dell’Accordo integrativo 1998/2001.

Sostiene l’illegittimità della riduzione del periodo di remunerazione delle mansioni superiori, essendo incontestato cheaveva gestito più linee del processo assicurato pensionato, fin dalla data di assunzione.

8. Il settimo motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3cod. proc. civ.Lamenta l’illegittimità della condanna alle spese di lite, non potendo il costo del ricorso alla giustizia civile ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione. 9.Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sono infondate .

L’eccezione di giudicato è del tutto apodittica, atteso che ilcontroricorso non riproduce alcuna parte dellasentenza di primo grado, né argomenta sulle ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi che la sentenza di primo grado contenga un’implicita statuizione di inapplicabilità del CCNL del 1.10.2007.

Il ricorso non èinoltregenerico, in quanto denuncia chiaramente la violazione di specifiche disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale, con specifico riferimento agli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori.

Né sull’ente gravava l’onere di produrre inte gralmente i CCNL , essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507); tale conoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosiquestioni di mero diritto.

10. Il ricorso principale è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 18901/2019, Cass. n. 29624/2019, Cass. n. 11000/2023 e Ca ss. n. 5210/2023) che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità.

Il periodo rispetto al quale si controverte va dal 28.4.2003 al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado(6.8.2010), ed intercetta dunque la vigenza del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del c.c.n.l. 2002/2005 (in cui il sistema di classificazione viene sostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del c.c.n.l. 2006/2009.

Questa Corte ha evidenziato che nel CCNL 1998/2001 e successivamente nel CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo; si è del resto già ritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase(Cass. n. 11000/2023 cit.).

Si è inoltre precisatoche l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»( v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093).

La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall’altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” echiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.Questa Corte ha inoltre chiarito che il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

10.1. Si è inoltre precisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area -della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A» è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali» (Cass. n. 21485/2020).

Si è pertanto aggiunto, con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che neppure era configurabile «una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «la declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «la prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e «la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa».

10.2. R ispetto al CCNL 2006/2009, questa Corte ha inoltre escluso la sussistenza di intangibili situazioni quesite, in quanto il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica;alla luce dei principi evidenziati ha altresì escluso che possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità,considerato inoltre che gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, né rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, essendo il ricorso fondatosulla base dell’assetto dei CCNL (Cass. n. 11000/2023 cit.).

La Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva, né ha esaminato le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1.10.2007 alla luce del mutamento negoziale-giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009. 11.Il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo d el ricorso incidentale, da trattarecongiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili.

La sentenza impugnata riporta le conclusioni dell’INPS nel giudizio di appello (riforma della sentenza di primo grado e conseguente accertamento del mancato svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni superiori corrispondenti al profilo C3 del CCNL) e la sintesi dellasecondo e del terzo motivo di gravame, con cui l’Istituto ha censurato la riconduzione delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell’area C, posizione C3 ed ha lamentato l’errata valutazione delle prove, nonché il mancato raffronto tra le mansioni di fattoespletate dalla lavoratrice e l’inquadramento richiesto(pagg. 4 e 4), nonché del quarto motivo, con cui l’Istituto ha censurato la decorrenza delle mansioni corrispondenti al profilo professionale C3 dal 28.4.2003, primo giorno dell’assunzione (pag. 10).

Dalla sentenza di appello risulta inoltre che l’INPS ha contestato che la lavoratrice abbia interamente gestito alcun processo (pag. 8).

Da tale sentenza si desume dunque che l’Istituto è andato ben oltre la richiesta di riduzione del periodo di assegnazione a mansioni superiori(donde la rilevanza dell’istruttoria svolta e delle relative risultanze), né risulta che la lavoratrice abbia eccepito l’inammissibilità deisuddetti motiv i per la novità delle relativequestioni.

Ciò premesso, questa Corte ha precisato che i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilità nel giudizio di cassazione comportano, oltre all’esatta individuazione del capo impugnato, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo esauriente e coerente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato (Cass. n. 18941/2023).

La parte non è dunque dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali a base dell’errore denunciato e nel riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché anche quando questa Corte è giudice del fatto processuale deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (tra le più recenti: Cass.S.U. n. 20181/2019, Cass. n. 20924/2019 e Cass. n. 18941/2023 cit.).

La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia , ha escluso che l’orientamento richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la c.d. autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105).

Nel recepire tale sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere di “specifica indicazione” imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi non si può “tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso”, ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che invece difetta nella fattispecie.

La puntuale ricostruzione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnatadoveva essere dunque espressamente censurata , e poteva essere confutata solo sulla base di una lettura complessiva della memoria di costituzione dell’INPS e dei motivi di appello, non essendo a tal fine sufficiente la mera estrapolazione di un breve passaggio della suddetta memoria. 11.1 Deve inoltre rammentarsi che nel giudizio di legittimità , una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). 11.2 Il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale presentano inoltre autonomi profili di inammissibilità nella parte in cui sollecitano la rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura della documentazione in atti (foglio di missione del 21.9.2005 e curriculum) e dell’istruttoria testimoniale.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinfatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

12. Il secondoed il terzo motivo d el ricorso incidentale sono invece fondat i , atteso che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della proposizione in via subordinata della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello previsto per il superiore livello C1 a decorrere dal 28 aprile 2003 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non si è pronunciata su tale domanda, ma si è limitata ad escludere che lo stesso giorno della sua assunzione la lavoratrice avesse le competenze richieste dalla qualifica C3, considerata la sua provenienza da un ente locale ed in mancanza di prova contraria.

13. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il s ettimo motivo d el ricorso incidentale,riguardante il governo delle spese di lite, deve ritenersi assorbito.

14. In conclusione, vanno accolt i l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, va dichiarato assorbito il settimo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi delricorso incidentale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti , rispettivamente del ricorso principale e di quello incidentale, con rinvio, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il settimo motivo d el ricorso incidentale ed inammissibili gli altri motivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto lo svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]- inquadrata nella posizione ordinamentale B3 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non economici -di mansioni proprie dell’Area C, qualifica funzionale C3, dal 24.8.2003 alla data del deposito del ricorso, condannando l’INPS a corrisponderle le relative differenze di retribuzione, accertava il diritto della lavoratrice alla percezione delle differenze di ret ribuzione con decorrenza dal 6.7.2006. 2. La Corte territoriale escludeva che la lavoratrice fosse in possesso delle competenze richieste dalla qualifica C3 fin dal giorno della sua assunzione, ritenendo verosimile che le avesse acquisite nel corso del rapporto; sulla base delle risultanze istruttorie individuava nel 6 luglio 2006 la data di inizio dello svolgimento delle mansioni superiori da parte della Incontro. 3. Il giudice di appello riteneva inoltre inammissibile il motivo di gravame riguardante laviolazione dell’art. 6 dell’accordo quadro del 22.10.2001 (ai sensi del CCNL 1998/2001 e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001) in materia di mansioni superiori. 4. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione l’INPS, sulla base di un unicomotivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentaleautonomo per sette motivi, illustrato da memoria.DIRITTO 1.Con l’unico motivo d el ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 6 e 9 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006- 2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNLin relazione all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta la mancata disamina del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 per il periodo successivo al 1.10.2007 da parte della Corte territoriale, che ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle previsioni del CCNL di comparto 1998-2001 e CCNI di ente 1998-2001. Evidenzia che nella vigenza del CCNL 2006-2009, a decorrere dal 1.10.2007 è venuta meno la distinzione in diverse posizioni giuridiche all’interno dele singole areee non può dunque essere ipotizzato l’esercizio in fatto di mansioni superiori differenziate nell’ambito della stessa Area C, rimarcandoche le norme contrattuali richiamate sono equiparate a norme di diritto assistite dal principio iura novit curia, la violazione delle quali può essere denunciata anche con argomentazioni non prospettate nei gradi di merito. 2. Il primo motivo delricorso incidentale autonomo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Evidenzia che l’INPS nella memoria di costituzione non ha contestato le mansioni svolte dalla ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo, ed ha anzi ammesso che la Incontro ha liquidato le pensioni di reversibilità da pensionato e indirette, ha trasformato le pensioni da provvisorie a definitive, ha liquidato i ratei di pensione di reversibilità o su domanda degli eredi, si è occupata del pagamento di rate di pensione non riscosse, ha liquidato assegni sociali, ha effettuato ricostituzioni documentali, gestione di pensioni, trasferimenti di pensioni, deleghe e revoche sindacali, eliminazione di pensioni, ha gestito uffici pagatori, ha acquisito certificati di malattia ed ha svolto attività di informazione all’utenza e ai Patronati.Rimarca che già dal 2003 la Incontro gestiva altre linee di prodotto quali gli assegni sociali, gli accrediti maternità, le compensazioni dei crediti e dei debiti e le ricostituzioni documentali e che tali circostanze sono confermate dal foglio di missione del 21.9.2005 e dal curriculum. 3. Il secondo motivo delricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., peromessa pronuncia sulla domanda di condanna alla corresponsione delle differenze retributive. Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta in via subordinata la condanna al pagamento delle differenze di retribuzione rispetto al superiore livello C1, e lamenta l’omessa pronuncia su tale domanda. 4. Il terzo motivo delricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per mancata esplicitazione delle ragioni per le quali è stata rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive relative al superiore livello C1. 5. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ridotto il periodo di remunerazione delle mansioni superiori in assenza di istanze o allegazioni in tal senso da parte dell’Istituto. Evidenzia che l’INPS non ha mai allegato né chiesto di provare che la lavoratrice fosse stata affiancata dalla collega Menna o da altro personale, né tale circostanza poteva essere presunta, costituendo un nuovo tema di indagine di cui era precluso l’esame; precisa che l’INPS non aveva mai dedotto che le pensioni di reversibilità fino al 6.7.2006 erano state gestite dalla collega Menna. Deduce l’inattendibilità di tale affermazione, desunta dalla Corte territoriale dalle dichiarazioni rese innanzi al giudice di primo grado dal direttore dell’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] e smentita dalla memoria depositata dall’INPS, secondo cuila Menna era inquadrata nell’area B e non nell’area C.Argomenta che ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. la decisione deve essere fondata unicamente sulle allegazioni delle parti. Rimarca che dalle dichiarazioni dei testi escussi risulta che aveva iniziato a svolgere le mansioni superiori qualche mese dopo il suo arrivo, avvenuto nel 2003 ed aveva svolto le mansioni indicate nel ricorso. 6. Il quinto motivo d el ricorso incid entale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeviolato i principi del contraddittorio e della difesa, in quanto ha deciso la causa sulla scorta di circostanze non dedotte dalle parti, né provate. Lamenta che non trova riscontro in alcun elemento istruttorio l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui si può fondatamente dedurre che a seguito della frequenza dei primi corsi la Incontro avevaaffiancato la collega Menna nella liquidazione delle pensioni di reversibilità. Evidenzia che il mancato svolgimento di mansioni corrispondenti al livello C3 da parte della lavoratrice è stato presunto dalla Corte territoriale sulla base dell’erronea considerazione che il teste Cailotto, direttore dell’agenzia fino al 2007, le avrebbe affidato l’acquisizione dei certificati di malattia fino al 2006; rimarca che il suddetto teste ha riferito di averleaffidato tale prodotto solo per alcuni mesi, e che subito dopo aveva iniziato a gestire gli assegni sociali, gli accrediti maternità, le compensazioni dei crediti e dei debiti e le ricostruzioni documentali. 7. Il sesto motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001, del CCNL 2002/2005 e dell’Accordo integrativo 1998/2001. Sostiene l’illegittimità della riduzione del periodo di remunerazione delle mansioni superiori, essendo incontestato cheaveva gestito più linee del processo assicurato pensionato, fin dalla data di assunzione. 8. Il settimo motivo d el ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3cod. proc. civ.Lamenta l’illegittimità della condanna alle spese di lite, non potendo il costo del ricorso alla giustizia civile ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione. 9.Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sono infondate . L’eccezione di giudicato è del tutto apodittica, atteso che ilcontroricorso non riproduce alcuna parte dellasentenza di primo grado, né argomenta sulle ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi che la sentenza di primo grado contenga un’implicita statuizione di inapplicabilità del CCNL del 1.10.2007. Il ricorso non èinoltregenerico, in quanto denuncia chiaramente la violazione di specifiche disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale, con specifico riferimento agli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori. Né sull’ente gravava l’onere di produrre inte gralmente i CCNL , essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507); tale conoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosiquestioni di mero diritto. 10. Il ricorso principale è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 18901/2019, Cass. n. 29624/2019, Cass. n. 11000/2023 e Ca ss. n. 5210/2023) che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità. Il periodo rispetto al quale si controverte va dal 28.4.2003 al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado(6.8.2010), ed intercetta dunque la vigenza del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del c.c.n.l. 2002/2005 (in cui il sistema di classificazione viene sostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del c.c.n.l. 2006/2009. Questa Corte ha evidenziato che nel CCNL 1998/2001 e successivamente nel CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo; si è del resto già ritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase(Cass. n. 11000/2023 cit.). Si è inoltre precisatoche l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»( v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093). La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall’altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” echiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.Questa Corte ha inoltre chiarito che il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 10.1. Si è inoltre precisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area -della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A» è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali» (Cass. n. 21485/2020). Si è pertanto aggiunto, con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che neppure era configurabile «una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «la declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «la prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e «la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa». 10.2. R ispetto al CCNL 2006/2009, questa Corte ha inoltre escluso la sussistenza di intangibili situazioni quesite, in quanto il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica;alla luce dei principi evidenziati ha altresì escluso che possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità,considerato inoltre che gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, né rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, essendo il ricorso fondatosulla base dell’assetto dei CCNL (Cass. n. 11000/2023 cit.). La Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva, né ha esaminato le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1.10.2007 alla luce del mutamento negoziale-giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009. 11.Il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo d el ricorso incidentale, da trattarecongiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili. La sentenza impugnata riporta le conclusioni dell’INPS nel giudizio di appello (riforma della sentenza di primo grado e conseguente accertamento del mancato svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni superiori corrispondenti al profilo C3 del CCNL) e la sintesi dellasecondo e del terzo motivo di gravame, con cui l’Istituto ha censurato la riconduzione delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell’area C, posizione C3 ed ha lamentato l’errata valutazione delle prove, nonché il mancato raffronto tra le mansioni di fattoespletate dalla lavoratrice e l’inquadramento richiesto(pagg. 4 e 4), nonché del quarto motivo, con cui l’Istituto ha censurato la decorrenza delle mansioni corrispondenti al profilo professionale C3 dal 28.4.2003, primo giorno dell’assunzione (pag. 10). Dalla sentenza di appello risulta inoltre che l’INPS ha contestato che la lavoratrice abbia interamente gestito alcun processo (pag. 8). Da tale sentenza si desume dunque che l’Istituto è andato ben oltre la richiesta di riduzione del periodo di assegnazione a mansioni superiori(donde la rilevanza dell’istruttoria svolta e delle relative risultanze), né risulta che la lavoratrice abbia eccepito l’inammissibilità deisuddetti motiv i per la novità delle relativequestioni. Ciò premesso, questa Corte ha precisato che i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilità nel giudizio di cassazione comportano, oltre all’esatta individuazione del capo impugnato, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo esauriente e coerente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato (Cass. n. 18941/2023). La parte non è dunque dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali a base dell’errore denunciato e nel riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché anche quando questa Corte è giudice del fatto processuale deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (tra le più recenti: Cass.S.U. n. 20181/2019, Cass. n. 20924/2019 e Cass. n. 18941/2023 cit.). La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia , ha escluso che l’orientamento richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la c.d. autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105). Nel recepire tale sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere di “specifica indicazione” imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi non si può “tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso”, ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che invece difetta nella fattispecie. La puntuale ricostruzione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnatadoveva essere dunque espressamente censurata , e poteva essere confutata solo sulla base di una lettura complessiva della memoria di costituzione dell’INPS e dei motivi di appello, non essendo a tal fine sufficiente la mera estrapolazione di un breve passaggio della suddetta memoria. 11.1 Deve inoltre rammentarsi che nel giudizio di legittimità , una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). 11.2 Il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale presentano inoltre autonomi profili di inammissibilità nella parte in cui sollecitano la rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura della documentazione in atti (foglio di missione del 21.9.2005 e curriculum) e dell’istruttoria testimoniale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinfatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 12. Il secondoed il terzo motivo d el ricorso incidentale sono invece fondat i , atteso che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della proposizione in via subordinata della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello previsto per il superiore livello C1 a decorrere dal 28 aprile 2003 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non si è pronunciata su tale domanda, ma si è limitata ad escludere che lo stesso giorno della sua assunzione la lavoratrice avesse le competenze richieste dalla qualifica C3, considerata la sua provenienza da un ente locale ed in mancanza di prova contraria. 13. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il s ettimo motivo d el ricorso incidentale,riguardante il governo delle spese di lite, deve ritenersi assorbito. 14. In conclusione, vanno accolt i l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, va dichiarato assorbito il settimo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi delricorso incidentale. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti , rispettivamente del ricorso principale e di quello incidentale, con rinvio, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione. PQM [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il settimo motivo d el ricorso incidentale ed inammissibili gli altri motivi
Sentenza Cassazione n. 20843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris