CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42022/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. CANNELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1483/2017 pubblicata in data 21 novembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 133/2021 .\/) \ RG 1476-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il dicembre 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola P1 ti liA IL CANc-4111, Tr--.FgPv'T-)170 - Do.t, CORTE D! CASSA71ONIE TO