CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 03306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34658/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Roma per il reato di furto aggravato; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Nel caso di specie i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. ed alla assenza di motivazione, viceversa assolte nella decisione impugnata con una motivazione congrua in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di accordo delle parti. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]