CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO e DOMENICA D’AQUINO- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro - Sezionespecializzata agraria n. 867 del 19 giugno 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:- in data 12 agosto 2016 [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquinonotificavano a [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per rilascio di fondorustico, intimandogli il rilascio di un fondo in Tropea, azionando il titoloNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Catanzaro -[OSCURATO:PERSONA] n. 282 del 24 agosto 2006, che avevadichiarato risolti i contratti di affitto agrario e condannato l’intimato alrilascio in favore delle proprietarie del fondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquino,quest’ultima indicata come dante causa delle precettanti;- successivamente, il 20 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]Aquino e DomenicaD’Aquino iniziavano l’esecuzione forzata notificando preavviso di rilascioex art. 608 c.p.c.;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. ededuceva, in primo luogo, che le D’Aquino si erano limitate ad affermarela loro qualità di comproprietarie del fondo senza provarla, non avendomai comunicato né documentato i titoli successori e traslativi, sicché nonera dimostrata la legittimazione ad agire in executivis;- in secondo luogo, eccepiva che il titolo esecutivo non eraeseguibile, poiché la sentenza individuava il fondo da rilasciare solo perestensione (mq. 7.250) nell’ambito di una particella più ampia, senzadeterminarne la concreta porzione; né il precetto forniva prova delsuccessivo frazionamento o dell’esatta individuazione delle aree,rendendo impossibile procedere al rilascio;- in terzo luogo, sosteneva che le precettanti non avevano più dirittodi procedere in executivis, poiché, dopo la sentenza, egli aveva giàrilasciato il fondo della Rizzo e, quanto a quello della D’Aquino, il rapportoera stato regolato diversamente tra le parti: con la dante causa delleprecettanti era intervenuto un nuovo accordo agrario, in base al qualeSchiariti continuava a condurre il fondo assumendo obblighi di custodiae manutenzione della villetta della proprietaria; tale nuovaregolamentazione, desunta anche dalla protratta conduzione del fondoper oltre un decennio, comportava il superamento del titolo posto inesecuzione;- in via subordinata, domandava che, ove non fosse riconosciuto ilrapporto contrattuale, venisse comunque dichiarato il suo diritto a unNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026indennizzo ex art. 2041 c.c. per le attività svolte (custodia, pulizia emanutenzione della villetta e del terreno) in favore della proprietàD’Aquino;- il successivo giudizio di merito, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] specializzata agraria, si concludeva in primo grado con lasentenza n. 572 del 21 ottobre 2020, che rigettava l’opposizione ecompensava integralmente le spese: in sintesi, il primo giudice reputavainammissibile, in sede di opposizione, la dedotta nullità ed ineseguibilitàdella sentenza azionata come titolo (da farsi valere con i mezzi diimpugnazione) e riteneva assorbite le ulteriori questioni secondo ilcriterio della “ragione più liquida”;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione alla quale resistevanoAnna D’Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquino;- la Corte d’appello di Catanzaro - Sezione specializzata agraria, conla sentenza n. 867 del 19 giugno 2021, rigettava l’appello e confermavala decisione, ancorché con diversa motivazione;- in particolare, la Corte di merito dichiarava inammissibile, nei limitiin cui mirava a far valere nullità intrinseca del titolo, l’opposizioneall’esecuzione contro la sentenza (titolo esecutivo giudiziale), mentreerano da considerare astrattamente deducibili con l’opposizione i fattiestintivi e impeditivi sopravvenuti (novazione, transazione, nuovocontratto);- tuttavia, secondo la Corte, non era stata provata l’esistenza di unvalido nuovo contratto agrario di durata ultranovennale ed era irrilevantela prova testimoniale a tal fine offerta perché, ai fini della validitàdell’accordo verbale, sarebbe stata necessaria la qualifica soggettiva dicoltivatore diretto dello Schiariti, non allegata e non provata;- la domanda di indebito arricchimento veniva respinta per difetto diprova del depauperamento patrimoniale del ricorrente e perl’inammissibilità di una CTU “esplorativa”, sostitutiva dell’onereprobatorio;Numero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026- riguardo alla gestione delle difficoltà pratiche di individuazione eperimetrazione ai fini esecutivi, secondo la Corte di merito, la questionedoveva essere risolta dal giudice dell’esecuzione ex art. 610 c.p.c.;- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione articolato in quattro motivi;- le intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;- il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 28/5/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 116, 417, 112, 324 cpc, art. 7 e 41 della legge n. 203/82, art.1597 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», per avere laCorte d’appello fondato il rigetto dell’opposizione sulla mancata provadella qualifica di coltivatore diretto e del contratto, introducendo unaquestione nuova e non devoluta, e omettendo di considerare larinnovazione del rapporto anche ex art. 1597 c.c.;− il motivo è infondato;− va infatti ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui lanullità contrattuale può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche indifetto di specifica eccezione di parte;− in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite, affermando che ilgiudice ha il potere-dovere di verificare la validità del contratto posto afondamento della pretesa o dell’eccezione, potendo rilevare la nullità inogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato espressoche abbia già definitivamente statuito sulla validità del rapporto (Cass.,Sez. U., 12 dicembre 2014, n. 26242); tale principio opera anche conriferimento alle nullità di protezione, le quali, pur essendo predisposte aNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026tutela di una specifica parte, non sono sottratte al rilievo officioso delgiudice, dovendosi escludere che esse possano essere fatte valereesclusivamente ad istanza della parte beneficiaria (Cass., Sez. 1, 22giugno 2022, n. 20170);− pertanto, è destituita di fondamento la censura del ricorrente nellaparte in cui assume che sarebbe spettato alla sua controparte invocarela nullità del contratto;− al contrario, una volta che la controversia investiva l’esistenza el’efficacia del rapporto negoziale allegato da Schiariti quale fatto estintivoo modificativo del diritto azionato, il giudice ben poteva - e anzi doveva- verificare d’ufficio la validità di tale contratto, inclusa la sussistenza deirequisiti di forma richiesti dalla legge;− nel caso di specie, la nullità per difetto di forma del pretesocontratto agrario rappresentava un vizio originario, rilevabileindipendentemente da un’apposita eccezione di parte, non risultandoalcun giudicato espresso sul punto; né può ritenersi che l’esame dellavalidità negoziale fosse precluso da precedenti statuizioni, non essendovistata alcuna decisione passata in giudicato che avesse accertato lasussistenza o la validità del rapporto dedotto;− ne consegue che il giudice di merito ha correttamente proceduto alrilievo officioso della nullità, senza incorrere in alcuna violazione delprincipio dispositivo o del contraddittorio, e che la contrariaprospettazione del ricorrente si fonda su un’erronea ricostruzione deilimiti del potere officioso in materia di nullità contrattuale;− col secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt.115, 116 cpcin relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ed accertato anche conprecedente sentenza definitiva.»: il ricorrente lamenta l’omessaconsiderazione di documenti decisivi (in particolare, della sentenza-titoloesecutivo n. 282/2006 e di altra pronuncia di primo grado) dai qualirisulterebbe già accertata, con efficacia di giudicato, la qualifica diNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026coltivatore diretto, sicché la Corte d’appello avrebbe negato la prova inmodo contraddittorio rispetto agli atti;− il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;− sotto il primo profilo, esso non soddisfa i requisiti di contenuto-forma imposti dall’art. 366 c.p.c.: il ricorrente si limita, infatti, a riportaremeri stralci di provvedimenti giudiziari, senza indicarne compiutamentegli estremi, il contenuto rilevante e soprattutto senza chiarire in qualesede processuale e con quale efficacia tali decisioni siano state rese eprospettate nei gradi di merito;− in tal modo non si consente alla Corte di verificare né la portata,né la rilevanza, delle pronunce richiamate, risolvendosi la censura inun’allegazione generica e assertiva, inidonea a fondare il motivo;− non può nemmeno ritenersi che il ricorrente abbia inteso invocareun giudicato esterno, il quale, per consolidato indirizzo, richiede unaspecifica deduzione e la puntuale allegazione degli elementi identificatividella decisione invocata, ai fini della verifica della sua efficaciapreclusiva;− nel caso di specie, oltre a mancare una simile allegazione, deveosservarsi che, anche a voler ammettere l’esistenza di precedentidecisioni, le stesse avrebbero comunque avuto ad oggetto rapportidiversi e pregressi, sì da rendere, di regola, difficilmente configurabile ungiudicato esterno sulla qualità soggettiva di coltivatore diretto,trattandosi di requisito che deve essere verificato in relazione al singolorapporto e al momento della sua deduzione in giudizio;− in ogni caso, il motivo è infondato anche nel merito;− gli stessi stralci delle decisioni richiamate dal ricorrente noncontengono un’affermazione univoca e dirimente circa la qualità dicoltivatore diretto di Schiariti, ma si limitano a riportare considerazionidi diverso tenore, che non integrano un accertamento giudizialedefinitivo sul punto: in particolare, da tali passi non emerge unastatuizione inequivoca nel senso prospettato dal ricorrente, il qualeNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026giunge a tale conclusione solo attraverso una lettura interpretativa e unarielaborazione personale del contenuto delle pronunce, priva di riscontrotestuale;− col terzo motivo si deduce la «Violazione di legge o falsaapplicazione degli artt. 2041, 1226 e 2697 c.c. in relazione dell’art. 360,n. 3 cpc., nonché dei principi di diritto di quantificazione e liquidazionedell’indennizzo da ingiustificato arricchimento.», perché la Corted’appello avrebbe preteso una prova analitica incompatibile conprestazioni “familiari” e non contestate, anziché operare una liquidazioneequitativa ex art. 1226 c.c., anche tramite CTU (idonea a fornireparametri tecnici per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.);− il motivo è inammissibile;− in punto di diritto, la Corte d’appello ha correttamente applicato ilprincipio secondo cui, ai fini dell’azione di arricchimento senza causa,incombe su chi agisce l’onere di provare sia l’arricchimento delconvenuto, sia il correlativo depauperamento proprio, quale elementocostitutivo della fattispecie di cui all’art. 2041 c.c.;− tale impostazione, pienamente conforme al dato normativo eall’orientamento consolidato della giurisprudenza, non è efficacementecensurata dal ricorrente;− le doglianze formulate si risolvono, infatti, non già nella denunciadi un error in iudicando o in procedendo, ma in mere contestazioni dimerito, del tutto estranee al sindacato di legittimità, dirette a sollecitareuna diversa valutazione del materiale istruttorio e, in particolare, dellaprova del depauperamento;− in tale prospettiva, il ricorrente insiste sulla pretesa difficoltà didimostrare puntualmente tale elemento (così a pag. 19 del ricorso: «Haprovveduto con i componenti della sua famiglia coltivatrice diretta, comeconvenuto, trattandosi di lavoro svolto nell’ambito famigliare non potevamunirsi di volta in volta di prova documentale della relativa spesasecondo le tariffe di categoria, professionali o contrattuali.») e deduce,Numero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026altresì, l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio quale mezzoidoneo a sopperire a tali carenze probatorie;− tuttavia, entrambe le censure si collocano sul pianodell’apprezzamento del fatto e della valutazione delle prove: da un lato,la dedotta difficoltà di dimostrazione del depauperamento non esoneradall’onere probatorio imposto dall’art. 2041 c.c.; dall’altro, la questionerelativa all’ammissibilità e rilevanza della CTU attiene a sceltediscrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità sesorrette, come nel caso di specie, da motivazione non apparente;− ne consegue che il motivo, lungi dal denunciare un vizioriconducibile ai paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c., si traduce in unainammissibile richiesta di rivalutazione del merito, volta a sovvertirel’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla mancataprova del depauperamento;− col quarto motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 610 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.», per avere la Corted’appello rimesso al giudice dell’esecuzione la soluzione dell’incertezzasull’oggetto del rilascio, pur non trattandosi di difficoltà materiali ex art.610 c.p.c., bensì di carente identificazione del bene e di modificazionedella pretesa esecutiva operata in corso di causa dalle opposte (da mq7.250 a mq 6.610 e con diverse particelle), profili che incidono sul dirittodi procedere in executivis;− la sentenza azionata come titolo esecutivo dispone la «condannaSchiariti Francesco al rilascio in favore di D’[OSCURATO:PERSONA] del fondo, ubicatoin Tropea, n.c.t. fol. 2, particella 304, dell’estensione complessiva di mq.7250»;− col motivo de quo si sostiene la tesi della ineseguibilità del titolo,perché la sentenza di condanna al rilascio sarebbe privadell’individuazione concreta del bene, sicché né l’ufficiale giudiziario né ilgiudice dell’esecuzione avrebbero potuto darvi attuazione, questioneNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell’art. 610 c.p.c., di talché la Corte d’appello avrebbe errato nelrimettere la soluzione delle difficoltà al subprocedimento esecutivo;− diversamente, la Corte territoriale ha ricostruito la questione intermini opposti: pur prendendo atto delle difficoltà evidenziate in sedeesecutiva, ha ritenuto che il titolo non fosse affetto da ineseguibilità, mache si ponessero problemi soltanto con riguardo alle modalità di concretaindividuazione e di delimitazione dell’area da rilasciare, problemi darisolversi sul piano meramente esecutivo;− in tale prospettiva, ha affermato che le questioni circa laperimetrazione e l’individuazione del bene devono essere demandate algiudice dell’esecuzione, quale organo deputato alla risoluzione delledifficoltà pratiche di attuazione del comando giudiziale;− così delineato il contrasto, il motivo è inammissibile;− il ricorrente, infatti, censura la sentenza per violazione dell’art. 610c.p.c., postulandone una indebita applicazione; tuttavia, tale norma noncostituisce il fondamento della decisione impugnata, essendo stata dallaCorte d’appello soltanto richiamata quale criterio ordinatore del sistemadell’esecuzione, senza che su di essa sia stata costruita la ratiodecidendi;− la Corte territoriale, invero, non ha affermato che le questionisollevate rientrano senz’altro nell’ambito dell’art. 610 c.p.c., né haoperato una qualificazione tecnica delle stesse come meri inconvenientimateriali; ha piuttosto espresso - con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede - il diverso principio secondo cui il titoloesecutivo non è ineseguibile, ma solo suscettibile di interpretazione edintegrazione nella fase esecutiva, anche attraverso gli strumenti propridel subprocedimento incidentale;− ne consegue che la censura non coglie la ratio della decisione,giacché non si confronta con l’affermazione decisiva secondo cui l’oggettodella condanna, pur non immediatamente determinato nei suoi confiniNumero registro generale 21745/2021Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 19568/2026Data pubblicazione 13/06/2026materiali, è comunque determinabile, e pertanto idoneo a sorreggerel’azione esecutiva;− in tal modo, il motivo si risolve in una critica meramente apparente,diretta contro un presupposto (l’applicazione dell’art. 610 c.p.c.) che nonintegra la base giustificativa della sentenza, e si traduce, quindi, in unacensura priva di pertinenza decisoria, come tale inammissibile in sede dilegittimità;− in conclusione, il ricorso va respinto;− non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino