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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20008/2026

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icorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdell’UMBRIA n. 222/2024 depositata il 14/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazioneproposto contro la sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (hinc: CGT2) in data 14/06/2024 –prende origine dall’emissione di un avviso di accertamento nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2020, hinc: la società contribuente), conil quale, con riferimento all’anno 2018, venivano eseguite riprese a titolo diIVA indebitamente detratta (per l’uso di fatture relative a operazionisoggettivamente inesistenti) e di cui era stato omesso il versamento (conriferimento a una fattura erroneamente qualificata come cessioneintracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 513 del 1993).1.1.

La CGT2 - nel respingere l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale liquidatore della società contribuente e da SandomenicoGiovanni, in qualità di ex socio contro la sentenza della Corte di giustiziatributaria di Perugia, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’attoimpositivo - ha ritenuto che:- la sentenza di primo grado è esente da vizi di motivazione;- l’art. 2495 c.c. deve essere coordinato con la previsione di cui all’art.28, comma 4, d.lgs. n. 174 del 2015, che prevede la sopravvivenza dellasocietà, ai soli fini fiscali, per cinque anni dopo la sua estinzione.

Neconsegue che anche i soci e i liquidatori possono essere richiamati nella loroqualità.

È sufficiente che l’atto impositivo, dopo l’estinzione della società sianotificato agli ex soci, senza la necessità dell’intestazione o dell’emissionedi atti specificamente nei confronti di questi ultimi, posto che a seguitodell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, ditipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesimeobbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorchénei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamenteNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamenteresponsabili per i debiti sociali;- con riferimento alle responsabilità dei sig.ri Nobile (liquidatore ed exsocio) e Sandomenico (quale ex socio) ha rilevato che, ai sensi dell’art. 36,comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, il liquidatore non ha nessunaresponsabilità per i debiti fiscali e le sanzioni della società, se non in casispecifici indicati in apposito atto impositivo notificato ai sensi dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973 (che non risulta notificato nel caso di specie).

Ancheper la posizione dei soci valgono simili considerazioni, da riferire al diversoparametro normativo contenuto nell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del1973, tanto che l’amministrazione finanziaria ha notificato apposito atto alsocio Sangiovanni.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 ilsocio non è responsabile per le sanzioni comminate alla società, salval’ipotesi di comportamento doloso o gravemente colpevole;- con riferimento alle contestazioni relative all’indebita detrazionedell’IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistentiè ormai consolidato l’orientamento (v.

Cass. n. 33620 del 2023) secondo ilquale, se l’Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, cheuna società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dalpunto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l’onere di dimostrareche ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasionefiscale e di aver operato con la massima diligenza esigibile da un operatoreeconomico accorto.

Ha quindi riportato gli elementi che, in fatto, portavanoa ritenere che, da un lato, l’emittente delle fatture fosse una società cartierae, dall’altro lato, che vi fosse la piena consapevolezza della societàcontribuente in ordine a tale circostanza;- il rilievo relativo al mancato assoggettamento a IVA dell’operazionecommerciale di cui alla fattura emessa n. 13 del 25.09.2018 di vendita dimanca la prova che si tratti di una cessione intracomunitaria non imponibileNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026IVA ex art. 41, in quanto il soggetto acquirente non è un soggetto passivoUE, né risulta allegato il documento CMR con l’attestazione dell’effettivotrasferimento del bene dall’Italia a un altro Stato UE e la GS stessa haindicato in fattura espressamente il regime di non imponibilità ex art. 41D.L. 513 e non quello del margine;- alla luce degli importi dell’imposta evasa e del tipo di violazionel’ammontare della sanzione non è sproporzionato.3.

Contro la sentenza della CGT2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in qualità diex socio (hinc: i ricorrenti) hanno proposto ricorso in cassazione con novemotivi.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.5.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 36 e 61 d.lgs. n.546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost.1.1.

Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peressersi appiattita sulle tesi dell’amministrazione finanziaria, ignorando ledifese del contribuente.

Richiamando, a pag. 10 ss. del ricorso incassazione, le censure svolte in sede di appello e l’inadeguatezza dellamotivazione della CGT2 sui singoli motivi, i ricorrenti rilevano che,nonostante l’apparente completezza della esposizione, il giudice di secondecure non ha esaminato le critiche mosse alla sentenza di primo grado, oltrea tutte le considerazioni svolte dai contribuenti, senza chiarire su qualielementi i giudici di secondo grado abbiano fondato il proprio convincimentoe sulla base di quali argomentazioni siano pervenuti alla propriadeterminazione.

Non è stata, infatti, tenuta in considerazione, con il dovutoNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026rigore analitico, tutta la documentazione prodotta e le argomentazioniesposte in merito a quest’ultima.

La motivazione della sentenza impugnataè, pertanto, apparente.1.2.

Il motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Si legge, infatti, nellasentenza impugnata, nell’esame del secondo motivo d’appello, che: «Sullaquestione della notifica dell’accertamento ai soci è intervenuta la Cassazionecon la recentissima Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024 che ha affermatoil principio, condiviso dal Collegio, che sono valide ed efficaci le notificazionidi atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o dipersone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci, o anche solo ataluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestatie diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, sidetermina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del qualei soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società epertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione od illimitatamente a seconda che, pendente societate,fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.»Successivamente si legge nella stessa sentenza impugnata (nell’esamedel terzo, del quarto motivo e del quinto motivo di appello) che: «la societàrimane l’intestataria principale dell’atto oggetto d’impugnazione e sul puntol’Agenzia a pag. 22 dell’appello conferma tale circostanza riservandosi lafacoltà di agire separatamente nei confronti del liquidatore e dei soci,evidentemente con ulteriori atti separati.

All’interno di tale considerazioneil Collegio ritiene che- Il liquidatore di una società di capitali in base al disposto dell’art. 36comma 1 del DPR 602/73, e secondo un consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non ha alcuna responsabilità patrimoniale peri debiti fiscali compreso le sanzioni tributarie se non in presenza di una seriedi elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale espressamenteprevisti dalla norma in parola che devono essere provati dall’ufficio eNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026accertati con atto motivato e notificato ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73.Agli atti del giudizio non risulta che l’ufficio avesse formalmente contestatotali elementi al liquidatore- Il socio di una società di capitali è responsabile del debito tributariodella società estinta solo nei limiti e alle condizioni di quanto previstodall’art. 36 comma 3 del DPR n. 602/1973 e dall’art. 2495 c.c., el’accertamento della responsabilità necessita di un ulteriore atto motivato enotificato ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73.

Nel caso di specie l’ufficio hanotificato a [OSCURATO:PERSONA] atto separato di accertamento dellaresponsabilità per il debito erariale in capo alla società, contestabileautonomamente con apposita impugnazione.»1.3.

In sostanza, l’iter argomentativo della sentenza impugnata nonpresenta, con riferimento alla decisione assunta con il secondo, il terzo, ilquarto e il quinto motivo d’appello, un filo conduttore unitario, ma procedeper mera giustapposizione di argomentazioni tra loro contrastanti, facendoriferimento dapprima a un fenomeno successorio che consegueall’estinzione della società tale da rendere corretta la notifica nei confrontidei soci («senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti aimedesimi»), per poi evocare la presenza necessaria di un nuovo (e distinto)riferimento a un diverso atto impositivo emesso nei confronti del socio, dalmomento che non è dato comprendere quale sia la soluzione adottata conquello impugnato nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza della CGT2,oggetto di ricorso in cassazione.

Si palesa, in tal modo, l'anomaliamotivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguitoper la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., 17/05/2018, n. 12096; Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20261.4.

La motivazione, invece, non può dirsi inesistente o apparente conriferimento alla sussistenza delle operazioni soggettivamente inesistentiovvero alla questione dell’operazione intracomunitaria esente e sullaquestione delle sanzioni imputate alla società.1.5.

Il primo motivo è, pertanto, parzialmente fondato nei limiti diquanto appena evidenziato.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 2462, primo comma, c.c. e 36, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973in ordine alla pretesa erariale nei confronti dell’ex liquidatore, deducibilecome vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 2462, primo comma, e 2495 c.c. e 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del1973 nei confronti dell’ex socio, deducibile come vizio ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, relativamente alla modifica della causapetendi in ordine alla richiesta di pagamento delle sanzioni, nonché nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (errore di diritto perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato),deducibile, nei confronti dell’ex socio e dell’ex liquidatore, come vizio aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.5.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.6.

Con il quinto motivo è stata denunciata la falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 39, comma primo, lettera d), d.P.R. n. 600del 1973 e artt. 2729 e 2697 c.c., deducibile come vizio ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c. (relativamente alla mera allegazione delfatto noto da porre a base delle presunzioni).6.1.

Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata– in relazione a quanto affermato alle pag. 6-7 - per aver ritenuto cheNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’Agenzia avesse provato, attraverso presunzioni gravi, precise econcordanti, la falsità delle fatture oggetto della ripresa a tassazione.

Adavviso dei ricorrenti la sentenza impugnata ha ritenuto provati fatti, cheerano stati invece oggetto di mera allegazione da parte dell’Agenzia econtestati, senza che quest’ultima avesse prodotto alcun documento.

Lasentenza viola apertamente le norme poste a fondamento del motivo diricorso, dato che ha attributo a delle mere allegazioni piena efficaciaprobatoria del fatto noto da cui risalire (attraverso il ragionamentopresuntivo) al fatto ignoto di cui all’art. 2729 c.c.7.

Con il sesto motivo è stata denunciata la falsa applicazione degli artt.39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 2727 e 2729 c.c.,vizio che rileva ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.7.1.

Con tale motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cuiha tratto la conseguenza che le fatture fossero false sulla base di elementipresuntivi (specificati a pag. 29-30 del ricorso in cassazione), che nonavevano i caratteri di presunzioni gravi, precise e concordanti, arrivandoalla conclusione di un pseudo ragionamento, sostenendo che «Leconsiderazioni che precedono sono sufficienti altresì per attestare la“consapevolezza” della GS, l’assenza della buona fede del socioSandomenico e l’inesistenza soggettiva delle operazioni relative alle fatturein contestazione »8.

Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente,riguardando, entrambi, la ripresa relativa all’IVA detratta in relazione all’usodi fatture contestate come soggettivamente inesistenti.

La sentenzaimpugnata, in particolare, ha ritenuto provata la: «natura di cartiera dellasocietà cedente: la sequenza delle operazioni societarie effettuate neltempo per arrivare alla [OSCURATO:SOCIETA] e il comportamento dei soggetti interessatialle operazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] offrono un quadrotipico delle operazioni che caratterizzano le frodi carosello.

Nella specie laNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026sequenza delle operazioni senza una logica societaria ma col solo fine dicreare uno schermo legale per le attività di [OSCURATO:SOCIETA] è:a) la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 con soci GS eCoppola Anna al 50 % ognuno e Sandomenico amministratore unicob) Sandomenico rimane amministratore anche unico di [OSCURATO:SOCIETA] (nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA]) e a novembre 2017 [OSCURATO:SOCIETA] insieme aCoppola Anna vendono a [OSCURATO:PERSONA] il 100% delle quote sociali di OML’ufficio ha provato che Manzo nel corso degli anni è stato socio eamministratore di varie società alle quali sono state contestate operazioniinesistenti con mancato versamento di imposte ed in particolare nella suaqualità di amministratore della società CIEMME poi fallita, risultata evasoretotale con 800.000 euro di imposte iscritte a ruolo e coinvolta in condottefraudolente per emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha denotatodisinteresse per le vicende contestate non producendo su formale richiestadel curatore la documentazione contabile annuale anni 2016 e 2017.

Questecircostanze rappresentano un precedente qualificante l’ordinariocomportamento di Manzo e delle società da lui amministrate e insieme alfatto che non ha mai percepito alcun compenso come socio OM costituisceun legittimo sospetto sulla presunta natura di cartiera di OM.

Ma l’elementoaggiuntivo determinante è la circostanza che da dichiarazioni rese alla GDFil 2.9.2021 in occasione di un controllo a carico della società [OSCURATO:SOCIETA] ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dichiarazioni da cui emerge che SandomenicoGiovanni agiva come dominus di varie società fra cui la CIEMME di Manzo,circostanza grave precisa e concordante che unita alle altre rendefortemente presumibile che Sandomenico sia il vero dominus anche di OMsrl e che OM sia una cartiera finalizzata a far conseguire vantaggicommerciali e fiscali alla GS.Le considerazioni che precedono sono sufficienti altresì per attestare la“consapevolezza” della GS, l’assenza della buona fede del socioNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026Sandomenico e l’inesistenza soggettiva delle operazioni relative alle fatturein contestazione.»8.1.

Alla luce dei contenuti della sentenza impugnata deve ritenersi cheil quinto motivo infondato, in quanto nonostante l’incipit non corretto inpunto non tanto di carattere soggettivamente inesistente delle operazioni,quanto in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, il giudice di secondecure ha, poi, motivato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (exmultis Cass., 20/07/2020, n. 15369; Cass., 20/04/2018, n. 9851) in meritoagli elementi dai quali era desumibile il carattere soggettivamenteinesistente dell’operazione e ha riscontrato – attraverso un giudizio di fatto- anche la consapevolezza della società contribuente (v. supra, sub 8).8.2.

Il sesto motivo è inammissibile, in quanto volto a ottenere unarivalutazione dei fatti avulsa dal sindacato di questa Corte.9.

Con il settimo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 36 ess. d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 41, successivamente convertito in legge e modificatocon l’art. 2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16, in ordine al secondo rilievo (fattura n.13/2018) vizio che rileva ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.9.1.

Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nellaparte in cui ha deciso la questione relativa all’acquisto di un’autovettura daun cittadino francese, sostenendo che non è provata la cessioneintracomunitaria.

In particolare, si legge nella sentenza impugnata che: «Ilrilievo relativo al mancato assoggettamento ad Iva dell’operazionecommerciale di cui alla fattura emessa n. 13 del 25.09.2018 di vendita dimanca la prova che si tratti di una cessione intracomunitaria non imponibileIVA art 41, in quanto il soggetto acquirente non è un soggetto passivo UE,né risulta allegato il documento CMR con l’attestazione dell’effettivotrasferimento del bene dall’Italia ad un altro Stato UE e la GS stessa haindicato in fattura espressamente il regime di non imponibilità ex art. 41D.L. 513 e non quello del margine.»Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20269.2.

I ricorrenti rilevano di aver commesso un errore materiale almomento di emissione della fattura, ma che, al contempo, è evidente chel’autovettura è stata acquistata da un privato.

La disciplina applicabile alcaso di specie è, pertanto, quella di cui agli artt. 36 ss. d.l. 23/02/1995 n.41, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 22/03/1995,n. 85 e modificato con art. 2 legge 02/03/2012 n. 16, che prevede nel casodi specie il c.d. regime del margine che importa che l’operazione sia esenteda IVA.9.3.

Il motivo di ricorso – a parte i profili di inammissibilità, in ragionedel mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e iprofili di carattere valutativo sottesi alle censure prospettate dai ricorrenti– è, comunque, infondato: come risulta dalla motivazione riportata sub 9.1.il giudice di seconde cure ha ritenuto che il contribuente non avesse provatoche, nel caso di specie, si trattasse di una cessione intracomunitaria nonimponibile, evidenziando che non risultava allegato il documento chedocumentasse il trasporto in un altro Stato e che la società contribuentenon avesse indicato in fattura il regime di margine.10.

Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., vizio che rileva ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in ordine al primo profilo del motivodi ricorso rubricato come «Violazione dell’art. 7 comma 4 d.lgs. n. 472 del1997».10.1.

Con tale motivo i ricorrenti – richiamato quanto evidenziatonell’atto di appello (v. pag. 35 ss. del ricorso in cassazione) con riferimentoall’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni – affermanodi aver lamentato davanti al giudice di seconde cure la duplice applicazionedella sanzione e l’eccessività di quest’ultima.10.2.

Il motivo – da ricollegare alle censure articolate con il primomotivo di ricorso in relazione all’omessa motivazione sull’ottavo motivo diappello (v. pag. 16 del ricorso in cassazione, dove si rinvia alle pag. 34-35Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’atto di appello, nel quale è riprodotto parzialmente, a pag. 34, la stessaparte dell’atto impositivo impugnato riportata a pag. 35 del ricorso incassazione - è infondato, non essendo riscontrabile l’omessa pronuncia, siaperché il motivo è riportato in premessa nella sentenza impugnata, siaperché il giudice di seconde cure ha affermato che: «visti gli importi dellaimposta evasa e della sanzione e tenuto conto del tipo di violazione cui siriferisce la sanzione, non ricorrono circostanze che rendono manifesta lasproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione, anche tenendo conto delcumulo giuridico.» In sostanza, tenuto conto anche del dell’atto impositivo,riprodotto, in parte qua, a pag. 35 del ricorso in cassazione, il giudice diseconde cure ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi dicumulo giuridico.

Non è, pertanto, riscontrabile alcuna omessa pronunciada parte della CGT2.11.

Con il nono motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., vizio che rileva ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in ordine al motivo di ricorsorubricato come «Violazione dell’art. 112 e incongruenza tra parte motiva edispositivo della sentenza».11.1.

Con tale motivo i ricorrenti – richiamato, a pag. 37 ss. del ricorsoin cassazione, quanto contestato nel ricorso introduttivo e nel ricorsod’appello – censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che:«In relazione al motivo n. 9 l’eccezione formulata dall’appellante èirrilevante in quanto la legittimità all’irrogazione della sanzione sussiste equindi anche dell’intimazione che però nel caso specifico non è assistita dallaforza dell’eseguibilità fino all’esito del procedimento penale.»11.2.

I ricorrenti evidenziano che, sebbene l’Agenzia delle Entrate,affermando che le sanzioni non sono eseguibili fino all’esito delprocedimento penale, avesse riconosciuto l’illegittimità dell’intimazione, laCGT2 non ha accolto il motivo di appello proposto da loro proposto.Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/202611.3.

Anche tale motivo, con riferimento alla posizione della società, èinfondato, non essendo riscontrabile alcuna omessa pronuncia da parte delgiudice di seconde cure, ma solamente una decisione non condivisa dairicorrenti, come emerge dall’affermazione riportata supra sub 11.1,contenuta nella sentenza impugnata.

In sostanza, il giudice di seconde cureha ritenuto che fosse legittima l’irrogazione della sanzione – e quindi nonannullabile l’atto impositivo – e che la stessa non fosse, tuttavia, eseguibile,fino all’esito del procedimento penale.12.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto, neitermini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, mentre devono essererigettati gli altri motivi.12.1.

La sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo e rigetta gli altrimotivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdell’UMBRIA n. 222/2024 depositata il 14/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazioneproposto contro la sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (hinc: CGT2) in data 14/06/2024 –prende origine dall’emissione di un avviso di accertamento nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2020, hinc: la società contribuente), conil quale, con riferimento all’anno 2018, venivano eseguite riprese a titolo diIVA indebitamente detratta (per l’uso di fatture relative a operazionisoggettivamente inesistenti) e di cui era stato omesso il versamento (conriferimento a una fattura erroneamente qualificata come cessioneintracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 513 del 1993).1.1. La CGT2 - nel respingere l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale liquidatore della società contribuente e da SandomenicoGiovanni, in qualità di ex socio contro la sentenza della Corte di giustiziatributaria di Perugia, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’attoimpositivo - ha ritenuto che:- la sentenza di primo grado è esente da vizi di motivazione;- l’art. 2495 c.c. deve essere coordinato con la previsione di cui all’art.28, comma 4, d.lgs. n. 174 del 2015, che prevede la sopravvivenza dellasocietà, ai soli fini fiscali, per cinque anni dopo la sua estinzione. Neconsegue che anche i soci e i liquidatori possono essere richiamati nella loroqualità. È sufficiente che l’atto impositivo, dopo l’estinzione della società sianotificato agli ex soci, senza la necessità dell’intestazione o dell’emissionedi atti specificamente nei confronti di questi ultimi, posto che a seguitodell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, ditipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesimeobbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorchénei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamenteNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamenteresponsabili per i debiti sociali;- con riferimento alle responsabilità dei sig.ri Nobile (liquidatore ed exsocio) e Sandomenico (quale ex socio) ha rilevato che, ai sensi dell’art. 36,comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, il liquidatore non ha nessunaresponsabilità per i debiti fiscali e le sanzioni della società, se non in casispecifici indicati in apposito atto impositivo notificato ai sensi dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973 (che non risulta notificato nel caso di specie). Ancheper la posizione dei soci valgono simili considerazioni, da riferire al diversoparametro normativo contenuto nell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del1973, tanto che l’amministrazione finanziaria ha notificato apposito atto alsocio Sangiovanni. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 ilsocio non è responsabile per le sanzioni comminate alla società, salval’ipotesi di comportamento doloso o gravemente colpevole;- con riferimento alle contestazioni relative all’indebita detrazionedell’IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistentiè ormai consolidato l’orientamento (v. Cass. n. 33620 del 2023) secondo ilquale, se l’Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, cheuna società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dalpunto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l’onere di dimostrareche ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasionefiscale e di aver operato con la massima diligenza esigibile da un operatoreeconomico accorto. Ha quindi riportato gli elementi che, in fatto, portavanoa ritenere che, da un lato, l’emittente delle fatture fosse una società cartierae, dall’altro lato, che vi fosse la piena consapevolezza della societàcontribuente in ordine a tale circostanza;- il rilievo relativo al mancato assoggettamento a IVA dell’operazionecommerciale di cui alla fattura emessa n. 13 del 25.09.2018 di vendita dimanca la prova che si tratti di una cessione intracomunitaria non imponibileNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026IVA ex art. 41, in quanto il soggetto acquirente non è un soggetto passivoUE, né risulta allegato il documento CMR con l’attestazione dell’effettivotrasferimento del bene dall’Italia a un altro Stato UE e la GS stessa haindicato in fattura espressamente il regime di non imponibilità ex art. 41D.L. 513 e non quello del margine;- alla luce degli importi dell’imposta evasa e del tipo di violazionel’ammontare della sanzione non è sproporzionato.3. Contro la sentenza della CGT2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in qualità diex socio (hinc: i ricorrenti) hanno proposto ricorso in cassazione con novemotivi.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.5. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 36 e 61 d.lgs. n.546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost.1.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peressersi appiattita sulle tesi dell’amministrazione finanziaria, ignorando ledifese del contribuente. Richiamando, a pag. 10 ss. del ricorso incassazione, le censure svolte in sede di appello e l’inadeguatezza dellamotivazione della CGT2 sui singoli motivi, i ricorrenti rilevano che,nonostante l’apparente completezza della esposizione, il giudice di secondecure non ha esaminato le critiche mosse alla sentenza di primo grado, oltrea tutte le considerazioni svolte dai contribuenti, senza chiarire su qualielementi i giudici di secondo grado abbiano fondato il proprio convincimentoe sulla base di quali argomentazioni siano pervenuti alla propriadeterminazione. Non è stata, infatti, tenuta in considerazione, con il dovutoNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026rigore analitico, tutta la documentazione prodotta e le argomentazioniesposte in merito a quest’ultima. La motivazione della sentenza impugnataè, pertanto, apparente.1.2. Il motivo di ricorso è parzialmente fondato. Si legge, infatti, nellasentenza impugnata, nell’esame del secondo motivo d’appello, che: «Sullaquestione della notifica dell’accertamento ai soci è intervenuta la Cassazionecon la recentissima Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024 che ha affermatoil principio, condiviso dal Collegio, che sono valide ed efficaci le notificazionidi atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o dipersone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci, o anche solo ataluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestatie diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, sidetermina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del qualei soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società epertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione od illimitatamente a seconda che, pendente societate,fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.»Successivamente si legge nella stessa sentenza impugnata (nell’esamedel terzo, del quarto motivo e del quinto motivo di appello) che: «la societàrimane l’intestataria principale dell’atto oggetto d’impugnazione e sul puntol’Agenzia a pag. 22 dell’appello conferma tale circostanza riservandosi lafacoltà di agire separatamente nei confronti del liquidatore e dei soci,evidentemente con ulteriori atti separati. All’interno di tale considerazioneil Collegio ritiene che- Il liquidatore di una società di capitali in base al disposto dell’art. 36comma 1 del DPR 602/73, e secondo un consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non ha alcuna responsabilità patrimoniale peri debiti fiscali compreso le sanzioni tributarie se non in presenza di una seriedi elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale espressamenteprevisti dalla norma in parola che devono essere provati dall’ufficio eNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026accertati con atto motivato e notificato ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73.Agli atti del giudizio non risulta che l’ufficio avesse formalmente contestatotali elementi al liquidatore- Il socio di una società di capitali è responsabile del debito tributariodella società estinta solo nei limiti e alle condizioni di quanto previstodall’art. 36 comma 3 del DPR n. 602/1973 e dall’art. 2495 c.c., el’accertamento della responsabilità necessita di un ulteriore atto motivato enotificato ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73. Nel caso di specie l’ufficio hanotificato a [OSCURATO:PERSONA] atto separato di accertamento dellaresponsabilità per il debito erariale in capo alla società, contestabileautonomamente con apposita impugnazione.»1.3. In sostanza, l’iter argomentativo della sentenza impugnata nonpresenta, con riferimento alla decisione assunta con il secondo, il terzo, ilquarto e il quinto motivo d’appello, un filo conduttore unitario, ma procedeper mera giustapposizione di argomentazioni tra loro contrastanti, facendoriferimento dapprima a un fenomeno successorio che consegueall’estinzione della società tale da rendere corretta la notifica nei confrontidei soci («senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti aimedesimi»), per poi evocare la presenza necessaria di un nuovo (e distinto)riferimento a un diverso atto impositivo emesso nei confronti del socio, dalmomento che non è dato comprendere quale sia la soluzione adottata conquello impugnato nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza della CGT2,oggetto di ricorso in cassazione. Si palesa, in tal modo, l'anomaliamotivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguitoper la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., 17/05/2018, n. 12096; Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20261.4. La motivazione, invece, non può dirsi inesistente o apparente conriferimento alla sussistenza delle operazioni soggettivamente inesistentiovvero alla questione dell’operazione intracomunitaria esente e sullaquestione delle sanzioni imputate alla società.1.5. Il primo motivo è, pertanto, parzialmente fondato nei limiti diquanto appena evidenziato.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 2462, primo comma, c.c. e 36, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973in ordine alla pretesa erariale nei confronti dell’ex liquidatore, deducibilecome vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 2462, primo comma, e 2495 c.c. e 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del1973 nei confronti dell’ex socio, deducibile come vizio ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, relativamente alla modifica della causapetendi in ordine alla richiesta di pagamento delle sanzioni, nonché nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (errore di diritto perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato),deducibile, nei confronti dell’ex socio e dell’ex liquidatore, come vizio aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.6. Con il quinto motivo è stata denunciata la falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 39, comma primo, lettera d), d.P.R. n. 600del 1973 e artt. 2729 e 2697 c.c., deducibile come vizio ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c. (relativamente alla mera allegazione delfatto noto da porre a base delle presunzioni).6.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata– in relazione a quanto affermato alle pag. 6-7 - per aver ritenuto cheNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’Agenzia avesse provato, attraverso presunzioni gravi, precise econcordanti, la falsità delle fatture oggetto della ripresa a tassazione. Adavviso dei ricorrenti la sentenza impugnata ha ritenuto provati fatti, cheerano stati invece oggetto di mera allegazione da parte dell’Agenzia econtestati, senza che quest’ultima avesse prodotto alcun documento. Lasentenza viola apertamente le norme poste a fondamento del motivo diricorso, dato che ha attributo a delle mere allegazioni piena efficaciaprobatoria del fatto noto da cui risalire (attraverso il ragionamentopresuntivo) al fatto ignoto di cui all’art. 2729 c.c.7. Con il sesto motivo è stata denunciata la falsa applicazione degli artt.39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 2727 e 2729 c.c.,vizio che rileva ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.7.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cuiha tratto la conseguenza che le fatture fossero false sulla base di elementipresuntivi (specificati a pag. 29-30 del ricorso in cassazione), che nonavevano i caratteri di presunzioni gravi, precise e concordanti, arrivandoalla conclusione di un pseudo ragionamento, sostenendo che «Leconsiderazioni che precedono sono sufficienti altresì per attestare la“consapevolezza” della GS, l’assenza della buona fede del socioSandomenico e l’inesistenza soggettiva delle operazioni relative alle fatturein contestazione »8. Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente,riguardando, entrambi, la ripresa relativa all’IVA detratta in relazione all’usodi fatture contestate come soggettivamente inesistenti. La sentenzaimpugnata, in particolare, ha ritenuto provata la: «natura di cartiera dellasocietà cedente: la sequenza delle operazioni societarie effettuate neltempo per arrivare alla [OSCURATO:SOCIETA] e il comportamento dei soggetti interessatialle operazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] offrono un quadrotipico delle operazioni che caratterizzano le frodi carosello. Nella specie laNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026sequenza delle operazioni senza una logica societaria ma col solo fine dicreare uno schermo legale per le attività di [OSCURATO:SOCIETA] è:a) la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 con soci GS eCoppola Anna al 50 % ognuno e Sandomenico amministratore unicob) Sandomenico rimane amministratore anche unico di [OSCURATO:SOCIETA] (nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA]) e a novembre 2017 [OSCURATO:SOCIETA] insieme aCoppola Anna vendono a [OSCURATO:PERSONA] il 100% delle quote sociali di OML’ufficio ha provato che Manzo nel corso degli anni è stato socio eamministratore di varie società alle quali sono state contestate operazioniinesistenti con mancato versamento di imposte ed in particolare nella suaqualità di amministratore della società CIEMME poi fallita, risultata evasoretotale con 800.000 euro di imposte iscritte a ruolo e coinvolta in condottefraudolente per emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha denotatodisinteresse per le vicende contestate non producendo su formale richiestadel curatore la documentazione contabile annuale anni 2016 e 2017. Questecircostanze rappresentano un precedente qualificante l’ordinariocomportamento di Manzo e delle società da lui amministrate e insieme alfatto che non ha mai percepito alcun compenso come socio OM costituisceun legittimo sospetto sulla presunta natura di cartiera di OM. Ma l’elementoaggiuntivo determinante è la circostanza che da dichiarazioni rese alla GDFil 2.9.2021 in occasione di un controllo a carico della società [OSCURATO:SOCIETA] ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dichiarazioni da cui emerge che SandomenicoGiovanni agiva come dominus di varie società fra cui la CIEMME di Manzo,circostanza grave precisa e concordante che unita alle altre rendefortemente presumibile che Sandomenico sia il vero dominus anche di OMsrl e che OM sia una cartiera finalizzata a far conseguire vantaggicommerciali e fiscali alla GS.Le considerazioni che precedono sono sufficienti altresì per attestare la“consapevolezza” della GS, l’assenza della buona fede del socioNumero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026Sandomenico e l’inesistenza soggettiva delle operazioni relative alle fatturein contestazione.»8.1. Alla luce dei contenuti della sentenza impugnata deve ritenersi cheil quinto motivo infondato, in quanto nonostante l’incipit non corretto inpunto non tanto di carattere soggettivamente inesistente delle operazioni,quanto in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, il giudice di secondecure ha, poi, motivato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (exmultis Cass., 20/07/2020, n. 15369; Cass., 20/04/2018, n. 9851) in meritoagli elementi dai quali era desumibile il carattere soggettivamenteinesistente dell’operazione e ha riscontrato – attraverso un giudizio di fatto- anche la consapevolezza della società contribuente (v. supra, sub 8).8.2. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto volto a ottenere unarivalutazione dei fatti avulsa dal sindacato di questa Corte.9. Con il settimo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 36 ess. d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 41, successivamente convertito in legge e modificatocon l’art. 2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16, in ordine al secondo rilievo (fattura n.13/2018) vizio che rileva ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.9.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nellaparte in cui ha deciso la questione relativa all’acquisto di un’autovettura daun cittadino francese, sostenendo che non è provata la cessioneintracomunitaria. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che: «Ilrilievo relativo al mancato assoggettamento ad Iva dell’operazionecommerciale di cui alla fattura emessa n. 13 del 25.09.2018 di vendita dimanca la prova che si tratti di una cessione intracomunitaria non imponibileIVA art 41, in quanto il soggetto acquirente non è un soggetto passivo UE,né risulta allegato il documento CMR con l’attestazione dell’effettivotrasferimento del bene dall’Italia ad un altro Stato UE e la GS stessa haindicato in fattura espressamente il regime di non imponibilità ex art. 41D.L. 513 e non quello del margine.»Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/20269.2. I ricorrenti rilevano di aver commesso un errore materiale almomento di emissione della fattura, ma che, al contempo, è evidente chel’autovettura è stata acquistata da un privato. La disciplina applicabile alcaso di specie è, pertanto, quella di cui agli artt. 36 ss. d.l. 23/02/1995 n.41, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 22/03/1995,n. 85 e modificato con art. 2 legge 02/03/2012 n. 16, che prevede nel casodi specie il c.d. regime del margine che importa che l’operazione sia esenteda IVA.9.3. Il motivo di ricorso – a parte i profili di inammissibilità, in ragionedel mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e iprofili di carattere valutativo sottesi alle censure prospettate dai ricorrenti– è, comunque, infondato: come risulta dalla motivazione riportata sub 9.1.il giudice di seconde cure ha ritenuto che il contribuente non avesse provatoche, nel caso di specie, si trattasse di una cessione intracomunitaria nonimponibile, evidenziando che non risultava allegato il documento chedocumentasse il trasporto in un altro Stato e che la società contribuentenon avesse indicato in fattura il regime di margine.10. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., vizio che rileva ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in ordine al primo profilo del motivodi ricorso rubricato come «Violazione dell’art. 7 comma 4 d.lgs. n. 472 del1997».10.1. Con tale motivo i ricorrenti – richiamato quanto evidenziatonell’atto di appello (v. pag. 35 ss. del ricorso in cassazione) con riferimentoall’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni – affermanodi aver lamentato davanti al giudice di seconde cure la duplice applicazionedella sanzione e l’eccessività di quest’ultima.10.2. Il motivo – da ricollegare alle censure articolate con il primomotivo di ricorso in relazione all’omessa motivazione sull’ottavo motivo diappello (v. pag. 16 del ricorso in cassazione, dove si rinvia alle pag. 34-35Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’atto di appello, nel quale è riprodotto parzialmente, a pag. 34, la stessaparte dell’atto impositivo impugnato riportata a pag. 35 del ricorso incassazione - è infondato, non essendo riscontrabile l’omessa pronuncia, siaperché il motivo è riportato in premessa nella sentenza impugnata, siaperché il giudice di seconde cure ha affermato che: «visti gli importi dellaimposta evasa e della sanzione e tenuto conto del tipo di violazione cui siriferisce la sanzione, non ricorrono circostanze che rendono manifesta lasproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione, anche tenendo conto delcumulo giuridico.» In sostanza, tenuto conto anche del dell’atto impositivo,riprodotto, in parte qua, a pag. 35 del ricorso in cassazione, il giudice diseconde cure ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi dicumulo giuridico. Non è, pertanto, riscontrabile alcuna omessa pronunciada parte della CGT2.11. Con il nono motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., vizio che rileva ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in ordine al motivo di ricorsorubricato come «Violazione dell’art. 112 e incongruenza tra parte motiva edispositivo della sentenza».11.1. Con tale motivo i ricorrenti – richiamato, a pag. 37 ss. del ricorsoin cassazione, quanto contestato nel ricorso introduttivo e nel ricorsod’appello – censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che:«In relazione al motivo n. 9 l’eccezione formulata dall’appellante èirrilevante in quanto la legittimità all’irrogazione della sanzione sussiste equindi anche dell’intimazione che però nel caso specifico non è assistita dallaforza dell’eseguibilità fino all’esito del procedimento penale.»11.2. I ricorrenti evidenziano che, sebbene l’Agenzia delle Entrate,affermando che le sanzioni non sono eseguibili fino all’esito delprocedimento penale, avesse riconosciuto l’illegittimità dell’intimazione, laCGT2 non ha accolto il motivo di appello proposto da loro proposto.Numero registro generale 1969/2025Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 20008/2026Data pubblicazione 15/06/202611.3. Anche tale motivo, con riferimento alla posizione della società, èinfondato, non essendo riscontrabile alcuna omessa pronuncia da parte delgiudice di seconde cure, ma solamente una decisione non condivisa dairicorrenti, come emerge dall’affermazione riportata supra sub 11.1,contenuta nella sentenza impugnata. In sostanza, il giudice di seconde cureha ritenuto che fosse legittima l’irrogazione della sanzione – e quindi nonannullabile l’atto impositivo – e che la stessa non fosse, tuttavia, eseguibile,fino all’esito del procedimento penale.12. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto, neitermini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, mentre devono essererigettati gli altri motivi.12.1. La sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo e rigetta gli altrimotivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris