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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 42528/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/07/1970 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interese di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'allontanamento dal luogo di detenzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla sussistenza della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alle quali, peraltro, l'impugnazione deve ritenersi altresì generica - così come il relativo motivo di appello - perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/07/1970 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interese di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'allontanamento dal luogo di detenzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla sussistenza della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alle quali, peraltro, l'impugnazione deve ritenersi altresì generica - così come il relativo motivo di appello - perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42528/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris