CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal gludice di merito all'esito di una valutazione puntuale e non manifestamente illogica delle emergenze acquisite sia in relazione alla qualificazione data al fatto escludendo quella ( ai sensi del comma 5 dell'art 73 del Tus) privilegiata dalla difesa (si vedano le puntuali considerazioni spese alla pag. 6 dal IV capoverso), sia i ordoine alla confisca e al relativi giudiuzio di sproporzione reso ai sensi dell'art 240 bis cp richiamato dall'art 85 bis TUS ( si veda dal penultimo capovero di pagina 7) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann: i ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.