CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 33075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f's Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito all'imputato la responsabilità del furto di energia elettrica oggetto dell'imputazione, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, in presenza di un ordito motivazionale articolato ed esauriente, che ha dato conto (pagg.3-5) della riconducibilità al prevenuto della titolarità e dell'operatività dell'impianto abusivo, che ha generato prelievi illeciti di energia elettrica di cui il medesimo ha concretamente fruito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è aspecifico e comunque manifestamente infondato, in quanto, se è vero che la giurisprudenza della Corte di legittimità, a ridosso dell'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA], si sta esprimendo nel senso che "l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come nove/lato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile." (tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 - 01); e se è vero che il limite edittale attualmente previsto ai fini dell'eventuale riconoscimento della condizione di non punibilità è stato dal legislatore variato, così da consentirne in astratto l'applicabilità all'ipotesi del furto mono-aggravato, punibile fino a sei anni di reclusione; è altrettanto vero che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023,Camerano, Rv. 284160). Nello specifico, invece, il ricorso si limita ad un rilievo lapidario ed assertivo e men che mai argomenta l'esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emergono discreta gravità del fatto e del danno economico cagionato all'Ente erogatore, oltre alla presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, che non si conciliano con il giudizio di tenuità del fatto, richiesto dal citato art. 131-bis per l'esclusione della punibilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il mancato contenimento della pena nel minimo edittale, sono manifestamente infondati, quanto alla sospensione condizionale, in quanto il ricorrente ne ha già fruito due volte, quanto alla commisurazione della pena, perché la doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie; Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca