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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08811/2026

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e-controMinistero dell'Interno, Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di LaSpezia-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 168/2023 depositata il07/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il presente giudizio riguarda l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di Pace della Spezia avverso il provvedimento di revocaNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026della patente di guida prot. n. 0020438 in data 29.04.2021 ex art. 186,comma 2-bis, c.d.s.[OSCURATO:PERSONA], a seguito di sentenza del giudice penale di non doversiprocedere nei confronti del soggetto in questione per il reato di guida instato di ebbrezza, aveva emesso un primo provvedimento di revoca dellapatente di guida, incompleto e privo di sottoscrizione.A seguito di opposizione dello stesso, il Giudice di Pace aveva disposto lasospensione della sua esecutorietà e, nelle more, la Prefettura ha emessoil nuovo provvedimento di revoca prot. n. 0020438 in data 29.04.2021,anch’esso oggetto di opposizione.Riunite le cause, con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace dellaSpezia ha accolto l’opposizione avverso il primo provvedimento, mentreha rigettato quella relativa al secondo.A seguito di impugnazione da parte del Cenmurati, nella resistenza dellaPrefettura della Spezia, il Tribunale della Spezia, con sentenza n.168/2023 pubblicata il giorno 07.03.2023, ha dichiarato la nullità dellasentenza di primo grado e ha rigettato nel merito le domandedell’opponente, compensando le spese processuali del grado in misura diun mezzo e ponendo la restante metà delle stesse a carico dell’appellante.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - la sentenza di primo grado era nulla, in quanto pronunciatain assenza di comparizione delle parti; - non ricorreva un’ipotesi dirimessione della causa al primo giudice e l’appellante non aveva propostoalcun motivo di impugnazione della sentenza di primo grado nel merito; -non sussisteva violazione del giudicato da parte della Prefettura, essendosila stessa limitata ad emettere un nuovo provvedimento, mentre la primaopposizione era ancora in corso; - era irrilevante il fatto che l’incidentestradale in cui era rimasto coinvolto l’opponente non avesse provocatodanni a persone; - le pronunce della Corte costituzionale invocate dallaparte riguardavano fattispecie diverse da quella in esame.Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026Eduart Cenmurati ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di quattro motivi.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. della Spezia hannodepositato tardivamente un atto di costituzione al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le amministrazioni sopra indicate si sono costituite tardivamente ingiudizio mediante deposito di una memoria che non contiene l’esposizionedelle ragioni per le quali il ricorso dovrebbe essere disatteso.In particolare, detto atto è composto da una sola pagina nella quale, dopol’indicazione delle parti, nonché degli estremi della sentenza impugnata,compare la seguente dichiarazione: «L’Amministrazione in epigrafe nonessendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, sicostituisce con il presente atto solo al fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1,c.p.c.».Tale contenuto non consente di attribuire all'atto in questione la natura ela funzione di un controricorso.In proposito, in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 10019/2019) si è specificato che nel giudizio dicassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dallaparte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e nonnotificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso,seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'attopossa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione delcontraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendoneacquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sueosservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c..Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, si è più volte chiarito che la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorsocontenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, commasecondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrarel'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamentepartecipare alla discussione orale (cfr.: Cass. n. 6222/2012; Cass. n.4049/2023).Infine, è inammissibile una "memoria di costituzione" presentata dallaparte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente ilcontroricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c., né tale partepotrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vistadell'adunanza camerale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., come modificatodalla l. n. 197 del 2016. (cfr.: Cass. n. 24835/2017).Ciò premesso, può dunque passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 1 comma 2 bis legge 241/1990 (comma aggiunto dal d.l.16.7.2020 n.76) ed art. 2 legge 241/1990 commi 2, 3, 6.Secondo il ricorrente, premesso che il passaggio in giudicato dellasentenza penale di non luogo a procedere era stato comunicato allaPrefettura in data 26.01.2021 e che il primo provvedimento di revoca dellapatente era da considerarsi inesistente, il secondo provvedimento, oggettodi causa, era illegittimo in quanto emesso in data 29.04.2021, e dunqueoltre il termine di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 186, comma2 bis del codice della strada con riferimento all’art. 27 comma 3 dellacostituzione e all’art. 12 delle preleggi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).Secondo parte ricorrente, il giudice del merito aveva omesso di adottareun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 186, comma 2-Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026bis, c.d.s. alla luce delle pronunce emesse dalla Corte costituzionale infattispecie analoghe a quella in esame.Il terzo motivo è rubricato come segue: questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 186, comma 2 bis codice della strada conriferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 costituzione.Il ricorrente, per l’ipotesi in cui non sia possibile un’interpretazione diversadella norma in questione, solleva la questione di legittimità costituzionaledella stessa per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.I tre motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente rilevato che«l’appellante non ha dedotto specifici motivi di impugnazione relativi almerito della sentenza di primo grado, limitandosi a censurare la rilevataviolazione procedimentale» e ha affermato che «tale omissione sarebbegià di per sé sufficiente a far ritenere l’appello – fondato esclusivamentesu vizi di rito – inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche pernon rispondenza al modello legale di impugnazione».Le ragioni di opposizione fatte valere in primo grado, pertanto, sono stateesaminate dal giudice del merito soltanto ad abundantiam, come si evincedall’uso dell’espressione «ad ogni buon conto, anche a voler riesaminaregli originari motivi di impugnazione», nonché dall’uso del verbo alcondizionale («la domanda di annullamento del provvedimento di revocadella patente risulterebbe comunque infondata»).Inoltre, quanto alle questioni di merito sollevate in primo grado, ilTribunale, nel riesaminarle, ha menzionato quella relativa all’asseritaviolazione del giudicato da parte della Prefettura, quella concernentel’assenza di danni a persone a seguito dell’incidente stradale in cui erarimasto coinvolto il ricorrente e, infine, quella concernente il richiamo dialcune pronunce della Corte costituzionale, mentre dalla sentenzaNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnata non risulta che fosse stata sollevata alcuna eccezione circa lapretesa violazione del termine di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.La difesa del ricorrente, nel proporre con i motivi in esame questioni dicarattere sostanziale, non indica in alcun modo se e come le abbia fattevalere in primo grado e nel giudizio di appello, in tal modo non fornendoalcuna deduzione in senso contrario rispetto a quanto rilevato, sul punto,dal Tribunale.Sotto il profilo giuridico, va in primo luogo osservato che, nel giudizio diopposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolodi sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e seguenti della legge24 novembre 1981, n. 689, è inammissibile la memoria suppletiva - oaltro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motividi annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo, o per laprima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quantoil modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 - cherappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dalprocesso amministrativo la natura impugnatoria del ricorso ed annullatoriadi un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a basedell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nelricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorsomeramente interruttivo (contenente cioè il mero petitum), ma anche diintegrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr.: Cass. n.6013/2003; Cass. n. 17625/2007; Cass. n. 27909/2018; Cass. n.18158/2020).A maggior ragione, dunque, i motivi di opposizione non possono essereintegrati nel giudizio di legittimità.In secondo luogo, deve rilevarsi che è ammissibile l'impugnazione con laquale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso unapronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole,Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione alprimo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui,invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamenteprevisti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellantededuca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che,in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie,sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primogrado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche pernon rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr.: Cass. n.2053/2010; Cass. n. 6031/2007; Cass. n. 27296/2005).Pertanto, la mancata censura in grado di appello della sentenza di primogrado quanto ai profili di merito - uno dei quali non risulta nemmenoprospettato nell’originaria opposizione -, ne preclude l’esame nel giudiziodi legittimità.Venendo quindi all’esame delle doglianze del ricorrente, deve rilevarsi,quanto alla prima di esse, che, in tema di sanzioni amministrativedisciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel casoin cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti dainosservanza delle regole del procedimento, non potendo peròricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 inmateria di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina delprocedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispeciedisciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e,quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimentoamministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello noninferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (Cass. n. 27681/2005;Cass. n. 7009/2006).Per il resto, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n.194/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitàNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agliartt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, dellaCostituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3Cost., osservando che la sanzione accessoria della revoca della patenteper la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidentein ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura nonsproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionatodall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell'ambito di una previsionenormativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte menogravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile la violazione delle norme dicui in rubrica e non è necessario sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in quanto essa è giàstata esaminata dalla Corte costituzionale.3.

Il quarto motivo è rubricato come segue: sulle spese di lite violazionedell’art. 13 comma 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 247 e dell’art. 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]nella parte in cui ha condannato il ricorrente a pagare oltre i compensiprofessionali all’avvocatura anche le spese generali (15% sui compensi inquanto non altrimenti determinate).In particolare, il ricorrente lamenta di essere stato condannato a pagare infavore della controparte anche le spese forfettarie in misura del 15%,sostenendo che esse, per la loro natura, non possono essere liquidate infavore delle pubbliche amministrazioni e dell’Avvocatura dello Stato, inquanto rientrano nell’imposizione tributaria.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente cheNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Ebbene, premesso che nessuna delle norme indicate dalla parte prevedeespressamente limitazioni relative alla possibilità di attribuireall’Avvocatura dello Stato il rimborso forfettario delle spese generali, deveosservarsi che la parte non ha fornito alcuna indicazione concreta circa ilcontenuto precettivo delle norme che assume violate, limitandosi asostenere, in maniera laconica, che le spese in questione non possanoessere liquidate in favore delle pubbliche amministrazioni edell’Avvocatura dello Stato, in quanto rientrano nell’imposizione tributaria,e ciò senza illustrarne le ragioni.L’estrema genericità della censura ne impedisce un compiuto esame daparte del Collegio.4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese di legittimità, attesa l’irritualità dellacostituzione della parte intimata.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controMinistero dell'Interno, Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di LaSpezia-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 168/2023 depositata il07/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il presente giudizio riguarda l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di Pace della Spezia avverso il provvedimento di revocaNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026della patente di guida prot. n. 0020438 in data 29.04.2021 ex art. 186,comma 2-bis, c.d.s.[OSCURATO:PERSONA], a seguito di sentenza del giudice penale di non doversiprocedere nei confronti del soggetto in questione per il reato di guida instato di ebbrezza, aveva emesso un primo provvedimento di revoca dellapatente di guida, incompleto e privo di sottoscrizione.A seguito di opposizione dello stesso, il Giudice di Pace aveva disposto lasospensione della sua esecutorietà e, nelle more, la Prefettura ha emessoil nuovo provvedimento di revoca prot. n. 0020438 in data 29.04.2021,anch’esso oggetto di opposizione.Riunite le cause, con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace dellaSpezia ha accolto l’opposizione avverso il primo provvedimento, mentreha rigettato quella relativa al secondo.A seguito di impugnazione da parte del Cenmurati, nella resistenza dellaPrefettura della Spezia, il Tribunale della Spezia, con sentenza n.168/2023 pubblicata il giorno 07.03.2023, ha dichiarato la nullità dellasentenza di primo grado e ha rigettato nel merito le domandedell’opponente, compensando le spese processuali del grado in misura diun mezzo e ponendo la restante metà delle stesse a carico dell’appellante.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - la sentenza di primo grado era nulla, in quanto pronunciatain assenza di comparizione delle parti; - non ricorreva un’ipotesi dirimessione della causa al primo giudice e l’appellante non aveva propostoalcun motivo di impugnazione della sentenza di primo grado nel merito; -non sussisteva violazione del giudicato da parte della Prefettura, essendosila stessa limitata ad emettere un nuovo provvedimento, mentre la primaopposizione era ancora in corso; - era irrilevante il fatto che l’incidentestradale in cui era rimasto coinvolto l’opponente non avesse provocatodanni a persone; - le pronunce della Corte costituzionale invocate dallaparte riguardavano fattispecie diverse da quella in esame.Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026Eduart Cenmurati ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di quattro motivi.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. della Spezia hannodepositato tardivamente un atto di costituzione al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le amministrazioni sopra indicate si sono costituite tardivamente ingiudizio mediante deposito di una memoria che non contiene l’esposizionedelle ragioni per le quali il ricorso dovrebbe essere disatteso.In particolare, detto atto è composto da una sola pagina nella quale, dopol’indicazione delle parti, nonché degli estremi della sentenza impugnata,compare la seguente dichiarazione: «L’Amministrazione in epigrafe nonessendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, sicostituisce con il presente atto solo al fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1,c.p.c.».Tale contenuto non consente di attribuire all'atto in questione la natura ela funzione di un controricorso.In proposito, in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 10019/2019) si è specificato che nel giudizio dicassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dallaparte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e nonnotificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso,seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'attopossa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione delcontraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendoneacquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sueosservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c..Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, si è più volte chiarito che la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorsocontenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, commasecondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrarel'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamentepartecipare alla discussione orale (cfr.: Cass. n. 6222/2012; Cass. n.4049/2023).Infine, è inammissibile una "memoria di costituzione" presentata dallaparte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente ilcontroricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c., né tale partepotrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vistadell'adunanza camerale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., come modificatodalla l. n. 197 del 2016. (cfr.: Cass. n. 24835/2017).Ciò premesso, può dunque passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 1 comma 2 bis legge 241/1990 (comma aggiunto dal d.l.16.7.2020 n.76) ed art. 2 legge 241/1990 commi 2, 3, 6.Secondo il ricorrente, premesso che il passaggio in giudicato dellasentenza penale di non luogo a procedere era stato comunicato allaPrefettura in data 26.01.2021 e che il primo provvedimento di revoca dellapatente era da considerarsi inesistente, il secondo provvedimento, oggettodi causa, era illegittimo in quanto emesso in data 29.04.2021, e dunqueoltre il termine di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 186, comma2 bis del codice della strada con riferimento all’art. 27 comma 3 dellacostituzione e all’art. 12 delle preleggi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).Secondo parte ricorrente, il giudice del merito aveva omesso di adottareun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 186, comma 2-Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026bis, c.d.s. alla luce delle pronunce emesse dalla Corte costituzionale infattispecie analoghe a quella in esame.Il terzo motivo è rubricato come segue: questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 186, comma 2 bis codice della strada conriferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 costituzione.Il ricorrente, per l’ipotesi in cui non sia possibile un’interpretazione diversadella norma in questione, solleva la questione di legittimità costituzionaledella stessa per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.I tre motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente rilevato che«l’appellante non ha dedotto specifici motivi di impugnazione relativi almerito della sentenza di primo grado, limitandosi a censurare la rilevataviolazione procedimentale» e ha affermato che «tale omissione sarebbegià di per sé sufficiente a far ritenere l’appello – fondato esclusivamentesu vizi di rito – inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche pernon rispondenza al modello legale di impugnazione».Le ragioni di opposizione fatte valere in primo grado, pertanto, sono stateesaminate dal giudice del merito soltanto ad abundantiam, come si evincedall’uso dell’espressione «ad ogni buon conto, anche a voler riesaminaregli originari motivi di impugnazione», nonché dall’uso del verbo alcondizionale («la domanda di annullamento del provvedimento di revocadella patente risulterebbe comunque infondata»).Inoltre, quanto alle questioni di merito sollevate in primo grado, ilTribunale, nel riesaminarle, ha menzionato quella relativa all’asseritaviolazione del giudicato da parte della Prefettura, quella concernentel’assenza di danni a persone a seguito dell’incidente stradale in cui erarimasto coinvolto il ricorrente e, infine, quella concernente il richiamo dialcune pronunce della Corte costituzionale, mentre dalla sentenzaNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnata non risulta che fosse stata sollevata alcuna eccezione circa lapretesa violazione del termine di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.La difesa del ricorrente, nel proporre con i motivi in esame questioni dicarattere sostanziale, non indica in alcun modo se e come le abbia fattevalere in primo grado e nel giudizio di appello, in tal modo non fornendoalcuna deduzione in senso contrario rispetto a quanto rilevato, sul punto,dal Tribunale.Sotto il profilo giuridico, va in primo luogo osservato che, nel giudizio diopposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolodi sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e seguenti della legge24 novembre 1981, n. 689, è inammissibile la memoria suppletiva - oaltro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motividi annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo, o per laprima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quantoil modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 - cherappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dalprocesso amministrativo la natura impugnatoria del ricorso ed annullatoriadi un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a basedell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nelricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorsomeramente interruttivo (contenente cioè il mero petitum), ma anche diintegrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr.: Cass. n.6013/2003; Cass. n. 17625/2007; Cass. n. 27909/2018; Cass. n.18158/2020).A maggior ragione, dunque, i motivi di opposizione non possono essereintegrati nel giudizio di legittimità.In secondo luogo, deve rilevarsi che è ammissibile l'impugnazione con laquale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso unapronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole,Numero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione alprimo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui,invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamenteprevisti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellantededuca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che,in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie,sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primogrado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche pernon rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr.: Cass. n.2053/2010; Cass. n. 6031/2007; Cass. n. 27296/2005).Pertanto, la mancata censura in grado di appello della sentenza di primogrado quanto ai profili di merito - uno dei quali non risulta nemmenoprospettato nell’originaria opposizione -, ne preclude l’esame nel giudiziodi legittimità.Venendo quindi all’esame delle doglianze del ricorrente, deve rilevarsi,quanto alla prima di esse, che, in tema di sanzioni amministrativedisciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel casoin cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti dainosservanza delle regole del procedimento, non potendo peròricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 inmateria di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina delprocedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispeciedisciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e,quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimentoamministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello noninferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (Cass. n. 27681/2005;Cass. n. 7009/2006).Per il resto, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n.194/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitàNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agliartt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, dellaCostituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3Cost., osservando che la sanzione accessoria della revoca della patenteper la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidentein ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura nonsproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionatodall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell'ambito di una previsionenormativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte menogravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile la violazione delle norme dicui in rubrica e non è necessario sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in quanto essa è giàstata esaminata dalla Corte costituzionale.3. Il quarto motivo è rubricato come segue: sulle spese di lite violazionedell’art. 13 comma 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 247 e dell’art. 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]nella parte in cui ha condannato il ricorrente a pagare oltre i compensiprofessionali all’avvocatura anche le spese generali (15% sui compensi inquanto non altrimenti determinate).In particolare, il ricorrente lamenta di essere stato condannato a pagare infavore della controparte anche le spese forfettarie in misura del 15%,sostenendo che esse, per la loro natura, non possono essere liquidate infavore delle pubbliche amministrazioni e dell’Avvocatura dello Stato, inquanto rientrano nell’imposizione tributaria.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente cheNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Ebbene, premesso che nessuna delle norme indicate dalla parte prevedeespressamente limitazioni relative alla possibilità di attribuireall’Avvocatura dello Stato il rimborso forfettario delle spese generali, deveosservarsi che la parte non ha fornito alcuna indicazione concreta circa ilcontenuto precettivo delle norme che assume violate, limitandosi asostenere, in maniera laconica, che le spese in questione non possanoessere liquidate in favore delle pubbliche amministrazioni edell’Avvocatura dello Stato, in quanto rientrano nell’imposizione tributaria,e ciò senza illustrarne le ragioni.L’estrema genericità della censura ne impedisce un compiuto esame daparte del Collegio.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese di legittimità, attesa l’irritualità dellacostituzione della parte intimata.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 11882/2023Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8811/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 08811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris