CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10788/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., domiciliata in Milano, via Negroli n. 34. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata in data 25.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio, con riferimento ad un giudizio di divorzio, svoltosi a partire dal 2017. Il Tribunale ha ritenuto che nulla fosse dovuto per le attività svolte nel 2017, dato che, in tale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10788/2021 Numero sezionale 2202/2022 Numero di raccolta generale 7829/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 annualità, la parte superava i limiti reddituali per godere del beneficio, mentre, per quelle successive, ha liquidato il compenso per la sola fase decisoria, per l’importo di € 1383,50. Il provvedimento è stato oggetto di opposizione e all’esito il tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo che non fosse stata svolta alcuna attività istruttoria, precisando che nel 2017 la parte non era in possesso per i requisiti reddituali richiesti per accedere al patrocinio a spese dello Stato. La cassazione dell’ordinanza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 660 n. 3 c.p.c., dell’art. 4 D.M. 55/2014 e 9 L. 27/2012, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, con il passaggio del giudizio di divorzio alla fase contenziosa, era stato incardinato un nuovo procedimento, per il quale andavano remunerate le attività di studio e introduttiva. Spettava inoltre il compenso per le attività istruttorie, dato che all’udienza presidenziale svoltasi nel 2018 era stata acquisita ed esaminata una relazione dei servizi sociali. Il motivo è parzialmente fondato. L’esame della pronuncia conduce a ritenere che il compenso per l’attività di introduzione e di studio era stato richiesto con riferimento alle attività svolte nel 2017, allorquando l’assistita non era risultata in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10788/2021 Numero sezionale 2202/2022 Numero di raccolta generale 7829/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Su tale presupposto il tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che, in detta annualità, il reddito della richiedente andava sommato a quello del convivente e superava l’importo massimo previsto dalla disciplina. Il tema della spettanza di un importo autonomo, sempre per studio ed introduzione, relativamente ala sola fase contenziosa (e quindi in aggiunta a quello riguardante la fase presidenziale) non è stato oggetto di domanda né di pronuncia ed è tema che non può avere ingresso in sede di legittimità, trattandosi di questione del tutto nuova e che inoltre esorbita dall’ambito oggettivo della domanda di pagamento. E’ invece fondata la censura riguardo alla spettanza del compenso per l’esame delle relazioni dei servizi sociali. La parte ha documentato che tale attività era stata svolta all’udienza presidenziale nel 2018 (allorquando possedeva i requisiti reddituale per l’ammissione al beneficio) e, sebbene il processo, transitato alla fase contenziosa, fosse stato rinviato immediatamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di istruttoria, tuttavia ai sensi dell’art. 4 D.M. 55/2014 anche l’esame della relazione era qualificabile come atto istruttorio, essendo assimilabile all’esame della c.t.u. o comunque alle attività difensive inerenti alle informazioni o atti istruttori compiuti d’ufficio. Difatti, l’art. 4 dispone, con previsione non tassativa, che l’istruttoria comprende l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, l'esame delle F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10788/2021 Numero sezionale 2202/2022 Numero di raccolta generale 7829/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 76, comma secondo, e 92 D.P.R. 115/2002, 24 e 111 Cost, sollevando questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di gratuito patrocinio nel processo civile nel punto in cui non graduano i limiti di reddito per accedere al beneficio in base alla composizione del nucleo familiare, come invece previsto per il processo penale. La questione è manifestamente inammissibile, avendo già trovato soluzione con la pronuncia della Corte costituzionale 257/2014. In quell’occasione il giudice delle leggi ha osservato come il legislatore abbia sin dall’inizio differenziato il trattamento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare le esigenze di tutela connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Ciò alla luce delle peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi, sicché “può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi “subisce” l’azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”. La finalità di tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24, primo comma, Cost., ma, soprattutto, la necessità di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, prevista dal terzo comma dello stesso art. 24 Cost., non presuppongono affatto che «gli appositi istituti» siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio, potendo, al contrario, apparire sostanzialmente incoerente un sistema che – a risorse economiche limitate – assegni lo stesso tipo di protezione, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10788/2021 Numero sezionale 2202/2022 Numero di raccolta generale 7829/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 sul piano economico, all’imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore. E’ quindi accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, mentre è dichiarato inammissibile il secondo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s