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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32838/2021

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uente Rep.

ORDINANZA G_,cce 3

2. sul ricorso iscritto al numero 25062 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R53 F377H) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A24 F377L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Provvidenza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L19 G273K) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 861/2019, pubblicata in data 19 febbraio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il precetto di paga- mento notificatole da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali pas- sata in giudicato.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palermo.

Ricorre la Giurintano, sulla base di un unico motivo.

Fuc o. 25062/201 ez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 0, 93, 100, 475, 477, 479, 617 e 618 c.p.c. e 153 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 24 comma 10 e 111 Cost. ai sensi dell'art. 360, comma 10 n. 4 c.p.c.».

Secondo la ricorrente (che richiama a sostegno dei propri as- sunti alcuni precedenti di questa Corte e, in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 - 01), l'opponente difetterebbe di un concreto interesse a denunziare l'irregolarità relativa alla fase preliminare all'esecuzione og- getto della sua opposizione, consistente nell'omessa notifica- zione del titolo spedito in forma esecutiva in suo favore, da parte della creditrice che le aveva intimato precett non avendo indicato lo specifico pregiudizio al proprio dirittovdifesa che detta irregolarità le avrebbe causato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

2. È opportuno in primo luogo chiarire che - per quanto emerge dagli atti e dallo stesso ricorso - il titolo esecutivo po- sto a base dell'atto di precetto opposto è costituito da una sentenza che reca la condanna del dante causa della [OSCURATO:PERSONA] (nella cui obbligazione pacificamente quest'ultima è subentra- ta) al pagamento delle spese di un processo civile definito, sia Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 in favore di [OSCURATO:PERSONA] che in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta cioè di un titolo esecutivo da cui risultano due crediti autonomi e distinti, non un unico credito nel quale una delle creditrici è subentrata all'altra, come in qualche modo parreb- be sottintendere la ricorrente in alcuni punti delle proprie dife- se (specie nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in particolare là dove, nel sostenere che il ti- tolo spedito in forma esecutiva era stato già notificato alla de- bitrice, sebbene con l'omissione formale dell'indicazione di uno dei creditori, sembra in qualche modo dare per presupposto che si trattava in definitiva di un unico credito).

Non risulta del resto alcuna espressa previsione, nel titolo stesso, di una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione rela- tiva alle spese processuali liquidate, in deroga alla regola ge- nerale di cui all'art. 97 c.p.c..

La stessa ricorrente afferma anzi, nel ricorso, che la sentenza posta a base del precetto «recava la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle appellate ([OSCURATO:PERSONA] e Giovanna) quantificate nel medesimo importo».

In ogni caso, nella sentenza impugnata si afferma espressa- mente l'irrilevanza, ai fini della controversia, della cessione del proprio credito, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione a tale affermazione non vi è alcuna censura nel ricorso.

In realtà, nel ricorso neanche viene adeguatamente chiarito se eventualmente [OSCURATO:PERSONA], con il precetto opposto, aveva intimato il pagamento, oltre che del credito a lei spet- tante in base al titolo esecutivo, anche di quello spettante a [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente si limita a far presente (ri- petutamente) che Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] erano en- trambe creditrici sulla base del medesimo titolo e, anzi (in Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 particolare a pag. 9, righi 23-25, del ricorso), sembra far rife- rimento all'intimazione da parte di Giovanna del pagamento della «propria quota di credito».

Per tali aspetti, il ricorso difetta quanto meno di sufficiente specificità.

Comunque, per quello che è possibile evincere sulla base dell'esposizione della stessa ricorrente, ad avviso di questa Corte non può ritenersi allegato in modo sufficientemente specifico che la situazione di fatto fosse diversa da quella rite- nuta sussistente dal giudice del merito, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante a [OSCURATO:PERSONA], senza notificare alla debitri- ce il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sen- si dell'art. 479 c.p.c., ma anzi dichiarando espressamente di intendere avvalersi a tal fine della notificazione in precedenza effettuata alla debitrice da [OSCURATO:PERSONA] del titolo spe- dito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest'ultima (notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito).

3. Tanto precisato con riguardo alla situazione di fatto, è evi- dente che il tribunale, in diritto, si è limitato a prendere atto della circostanza che, con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto (e cioè il credito di cui era titola- re, in base alla sentenza, [OSCURATO:PERSONA]), non era inter- venuta la previa (o contestuale) notificazione del titolo esecu- tivo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., ed ha ritenuto che la notifica- zione del medesimo provvedimento giudiziario, già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato (e cioè quello di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]), non potesse esentare il creditore intimante dal rispetto delle formalità pre- viste dalla disposizione appena richiamata.

Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 Questa essendo, in sostanza, l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, deve senz'altro affermarsi che la stessa è conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie: non può infatti dubitarsi (e non si è mai del resto dubitato) che, qualora un unico provvedimento giudiziario contenga la con- danna del medesimo soggetto al pagamento di due (o più) di- versi crediti in favore di due (o più) diversi creditori e la con- danna costituisca per tutti tali crediti titolo esecutivo, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore abbia diritto ad una specifica ed autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo stesso in proprio favore, in relazione alle obbligazioni di cui è titolare e, al fine del concreto esercizio dell'azione esecutiva, abbia l'obbligo di notificare al debitore il suddetto titolo, spedi- to in forma esecutiva in suo favore, prima o contestualmente all'intimazione del precetto di pagamento (non potendo certo "avvalersi" della eventuale notificazione effettuata, esclusiva- mente in relazione al proprio distinto e autonomo credito, da un altro creditore).

I principi di diritto appena enunciati in realtà neanche vengo- no specificamente contestati dalla ricorrente (per quanto, co- me già rilevato, il ricorso non sia del tutto chiaro sul punto).

Quest'ultima non nega espressamente che nella specie sia stata omessa la notificazione del titolo esecutivo prescritta dall'art. 479 c.p.c., con riguardo al proprio credito, ma sembra comunque sostenere che il conseguente vizio che ciò ha de- terminato in relazione svolgimento della fase preliminare all'esecuzione e, in particolare, alla validità ed efficacia dell'atto di precetto, non potrebbe essere dichiarato, non avendo la debitrice opponente specificamente allegato il pre- giudizio che dall'indicata omissione le sarebbe derivato.

4. Nei termini appena ricostruiti dell'oggetto dell'opposizione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] (opposizione agli atti esecutivi volta a far valere l'omessa previa o contestuale notificazione del titolo Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante il precetto, imposta dall'art. 479 c.p.c.), la censura di cui al ri- corso si rivela manifestamente infondata.

Infatti, le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della necessaria fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pigno- ramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c..

Ed è, d'altra parte, la legge stessa che prevede la possibilità per il debitore opposto di far valere la mancata osservanza di dette formalità con un apposito rimedio processuale, che è l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quel- lo già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate.

Non è dunque in alcun modo possibile sostenere (e in effetti non è mai stato sostenuto, fatto ovviamente salvo il principio di sanatoria delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., che peraltro nella specie non viene in rilievo, essendo stata espressamente esclusa ogni possibile sanatoria dal tribunale e non essendo avanzata nel ricorso alcuna specifica censura in proposito) che, nell'ipotesi in cui siano omesse o violate le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva e la cui violazione od omissione espressamente lo stesso codice di rito prevede possa essere denunziata con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c., il debitore opponente, oltre ad allegare e dimostra- re tale violazione, sia tenuto anche ad allegare e dimostrare Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 un ulteriore e diverso concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

È infatti evidente che, nell'indicare espressamente le formalità necessarie per lo svolgimento dell'azione esecutiva e nel pre- vedere il rimedio utilizzabile per far valere l'eventuale viola- zione, è la stessa legge a stabilire, in via preventiva e non sindacabile dal giudice (se non tramite il rilievo di una even- tuale questione di legittimità costituzionale, laddove si tratti di disposizioni contrastanti con i precetti della stessa Costituzio- ne), la sussistenza di un pregiudizio per il debitore derivante dalla suddetta violazione ed il suo rilievo ai fini della dichiara- zione di inefficacia dei relativi atti viziati da detta violazione.

I precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente (anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.) hanno riguardo a differenti ipotesi di nullità (in partico- lare, nel precedente cui fa ripetuto riferimento la ricorrente nella predetta memoria, si sono ritenute sussistenti mere irre- golarità formali di un titolo esecutivo correttamente notificato al debitore dal creditore intimante), non consistenti nella di- retta, radicale ed assoluta omissione di specifiche formalità ri- chieste dalla legge per il regolare esercizio dell'azione esecuti- va.

Tali precedenti non possono ritenersi conferenti rispetto al ca- so di specie e, d'altra parte, le considerazioni in essi espresse non potrebbero certamente condividersi - per le ragioni sin qui esposte - se le si volesse estendere, come pare pretende- re la ricorrente, a tutte le ipotesi in cui sia espressamente de- nunziata, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (non mere irregolarità formali di un documento, ma) l'assoluta omissione di una formalità o di un preciso adempi- mento prescritto come necessario dalla legge ai fini del rego- lare esercizio dell'azione esecutiva, come in sostanza avviene nella specie, essendo denunziato il vizio del precetto derivato Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 dall'omissione della previa o contestuale notificazione del tito- lo, in forma esecutiva, posto alla sua base, cioè l'omissione di un adempimento che l'art. 479 c.p.c. prescrive (con limitate e specifiche eccezioni nella specie non ricorrenti) come necessa- rio ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva (cfr. del resto, in tal senso, la più recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si af- ferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notifi- cazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti ese- cutivi», escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio).

È opportuno osservare, ad ulteriore sostegno di quanto sin qui esposto, che in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare (anche solo in astratto) uno speci- fico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello con- sistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità (per difetto di interesse) dell'opposizione stessa.

D'altra parte, se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammette- re che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di no- tificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qua- lunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione.

In definitiva, il ricorso deve ritenersi manifestamente infonda- to sulla base del seguente principio di diritto: «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quan- to meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del tito- lo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono im- poste specificamente ed espressamente dalla legge negli art.474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diver- so ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già in- sito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate».

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese.

Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA G_,cce 3 2. sul ricorso iscritto al numero 25062 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R53 F377H) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A24 F377L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Provvidenza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L19 G273K) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 861/2019, pubblicata in data 19 febbraio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il precetto di paga- mento notificatole da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali pas- sata in giudicato. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palermo. Ricorre la Giurintano, sulla base di un unico motivo. Fuc o. 25062/201 ez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 0, 93, 100, 475, 477, 479, 617 e 618 c.p.c. e 153 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 24 comma 10 e 111 Cost. ai sensi dell'art. 360, comma 10 n. 4 c.p.c.». Secondo la ricorrente (che richiama a sostegno dei propri as- sunti alcuni precedenti di questa Corte e, in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 - 01), l'opponente difetterebbe di un concreto interesse a denunziare l'irregolarità relativa alla fase preliminare all'esecuzione og- getto della sua opposizione, consistente nell'omessa notifica- zione del titolo spedito in forma esecutiva in suo favore, da parte della creditrice che le aveva intimato precett non avendo indicato lo specifico pregiudizio al proprio dirittovdifesa che detta irregolarità le avrebbe causato. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. È opportuno in primo luogo chiarire che - per quanto emerge dagli atti e dallo stesso ricorso - il titolo esecutivo po- sto a base dell'atto di precetto opposto è costituito da una sentenza che reca la condanna del dante causa della [OSCURATO:PERSONA] (nella cui obbligazione pacificamente quest'ultima è subentra- ta) al pagamento delle spese di un processo civile definito, sia Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 in favore di [OSCURATO:PERSONA] che in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta cioè di un titolo esecutivo da cui risultano due crediti autonomi e distinti, non un unico credito nel quale una delle creditrici è subentrata all'altra, come in qualche modo parreb- be sottintendere la ricorrente in alcuni punti delle proprie dife- se (specie nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in particolare là dove, nel sostenere che il ti- tolo spedito in forma esecutiva era stato già notificato alla de- bitrice, sebbene con l'omissione formale dell'indicazione di uno dei creditori, sembra in qualche modo dare per presupposto che si trattava in definitiva di un unico credito). Non risulta del resto alcuna espressa previsione, nel titolo stesso, di una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione rela- tiva alle spese processuali liquidate, in deroga alla regola ge- nerale di cui all'art. 97 c.p.c.. La stessa ricorrente afferma anzi, nel ricorso, che la sentenza posta a base del precetto «recava la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle appellate ([OSCURATO:PERSONA] e Giovanna) quantificate nel medesimo importo». In ogni caso, nella sentenza impugnata si afferma espressa- mente l'irrilevanza, ai fini della controversia, della cessione del proprio credito, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione a tale affermazione non vi è alcuna censura nel ricorso. In realtà, nel ricorso neanche viene adeguatamente chiarito se eventualmente [OSCURATO:PERSONA], con il precetto opposto, aveva intimato il pagamento, oltre che del credito a lei spet- tante in base al titolo esecutivo, anche di quello spettante a [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente si limita a far presente (ri- petutamente) che Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] erano en- trambe creditrici sulla base del medesimo titolo e, anzi (in Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 particolare a pag. 9, righi 23-25, del ricorso), sembra far rife- rimento all'intimazione da parte di Giovanna del pagamento della «propria quota di credito». Per tali aspetti, il ricorso difetta quanto meno di sufficiente specificità. Comunque, per quello che è possibile evincere sulla base dell'esposizione della stessa ricorrente, ad avviso di questa Corte non può ritenersi allegato in modo sufficientemente specifico che la situazione di fatto fosse diversa da quella rite- nuta sussistente dal giudice del merito, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante a [OSCURATO:PERSONA], senza notificare alla debitri- ce il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sen- si dell'art. 479 c.p.c., ma anzi dichiarando espressamente di intendere avvalersi a tal fine della notificazione in precedenza effettuata alla debitrice da [OSCURATO:PERSONA] del titolo spe- dito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest'ultima (notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito). 3. Tanto precisato con riguardo alla situazione di fatto, è evi- dente che il tribunale, in diritto, si è limitato a prendere atto della circostanza che, con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto (e cioè il credito di cui era titola- re, in base alla sentenza, [OSCURATO:PERSONA]), non era inter- venuta la previa (o contestuale) notificazione del titolo esecu- tivo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., ed ha ritenuto che la notifica- zione del medesimo provvedimento giudiziario, già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato (e cioè quello di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]), non potesse esentare il creditore intimante dal rispetto delle formalità pre- viste dalla disposizione appena richiamata. Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 Questa essendo, in sostanza, l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, deve senz'altro affermarsi che la stessa è conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie: non può infatti dubitarsi (e non si è mai del resto dubitato) che, qualora un unico provvedimento giudiziario contenga la con- danna del medesimo soggetto al pagamento di due (o più) di- versi crediti in favore di due (o più) diversi creditori e la con- danna costituisca per tutti tali crediti titolo esecutivo, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore abbia diritto ad una specifica ed autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo stesso in proprio favore, in relazione alle obbligazioni di cui è titolare e, al fine del concreto esercizio dell'azione esecutiva, abbia l'obbligo di notificare al debitore il suddetto titolo, spedi- to in forma esecutiva in suo favore, prima o contestualmente all'intimazione del precetto di pagamento (non potendo certo "avvalersi" della eventuale notificazione effettuata, esclusiva- mente in relazione al proprio distinto e autonomo credito, da un altro creditore). I principi di diritto appena enunciati in realtà neanche vengo- no specificamente contestati dalla ricorrente (per quanto, co- me già rilevato, il ricorso non sia del tutto chiaro sul punto). Quest'ultima non nega espressamente che nella specie sia stata omessa la notificazione del titolo esecutivo prescritta dall'art. 479 c.p.c., con riguardo al proprio credito, ma sembra comunque sostenere che il conseguente vizio che ciò ha de- terminato in relazione svolgimento della fase preliminare all'esecuzione e, in particolare, alla validità ed efficacia dell'atto di precetto, non potrebbe essere dichiarato, non avendo la debitrice opponente specificamente allegato il pre- giudizio che dall'indicata omissione le sarebbe derivato. 4. Nei termini appena ricostruiti dell'oggetto dell'opposizione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] (opposizione agli atti esecutivi volta a far valere l'omessa previa o contestuale notificazione del titolo Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante il precetto, imposta dall'art. 479 c.p.c.), la censura di cui al ri- corso si rivela manifestamente infondata. Infatti, le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della necessaria fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pigno- ramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c.. Ed è, d'altra parte, la legge stessa che prevede la possibilità per il debitore opposto di far valere la mancata osservanza di dette formalità con un apposito rimedio processuale, che è l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quel- lo già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate. Non è dunque in alcun modo possibile sostenere (e in effetti non è mai stato sostenuto, fatto ovviamente salvo il principio di sanatoria delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., che peraltro nella specie non viene in rilievo, essendo stata espressamente esclusa ogni possibile sanatoria dal tribunale e non essendo avanzata nel ricorso alcuna specifica censura in proposito) che, nell'ipotesi in cui siano omesse o violate le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva e la cui violazione od omissione espressamente lo stesso codice di rito prevede possa essere denunziata con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c., il debitore opponente, oltre ad allegare e dimostra- re tale violazione, sia tenuto anche ad allegare e dimostrare Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 un ulteriore e diverso concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. È infatti evidente che, nell'indicare espressamente le formalità necessarie per lo svolgimento dell'azione esecutiva e nel pre- vedere il rimedio utilizzabile per far valere l'eventuale viola- zione, è la stessa legge a stabilire, in via preventiva e non sindacabile dal giudice (se non tramite il rilievo di una even- tuale questione di legittimità costituzionale, laddove si tratti di disposizioni contrastanti con i precetti della stessa Costituzio- ne), la sussistenza di un pregiudizio per il debitore derivante dalla suddetta violazione ed il suo rilievo ai fini della dichiara- zione di inefficacia dei relativi atti viziati da detta violazione. I precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente (anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.) hanno riguardo a differenti ipotesi di nullità (in partico- lare, nel precedente cui fa ripetuto riferimento la ricorrente nella predetta memoria, si sono ritenute sussistenti mere irre- golarità formali di un titolo esecutivo correttamente notificato al debitore dal creditore intimante), non consistenti nella di- retta, radicale ed assoluta omissione di specifiche formalità ri- chieste dalla legge per il regolare esercizio dell'azione esecuti- va. Tali precedenti non possono ritenersi conferenti rispetto al ca- so di specie e, d'altra parte, le considerazioni in essi espresse non potrebbero certamente condividersi - per le ragioni sin qui esposte - se le si volesse estendere, come pare pretende- re la ricorrente, a tutte le ipotesi in cui sia espressamente de- nunziata, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (non mere irregolarità formali di un documento, ma) l'assoluta omissione di una formalità o di un preciso adempi- mento prescritto come necessario dalla legge ai fini del rego- lare esercizio dell'azione esecutiva, come in sostanza avviene nella specie, essendo denunziato il vizio del precetto derivato Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 dall'omissione della previa o contestuale notificazione del tito- lo, in forma esecutiva, posto alla sua base, cioè l'omissione di un adempimento che l'art. 479 c.p.c. prescrive (con limitate e specifiche eccezioni nella specie non ricorrenti) come necessa- rio ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva (cfr. del resto, in tal senso, la più recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si af- ferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notifi- cazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti ese- cutivi», escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio). È opportuno osservare, ad ulteriore sostegno di quanto sin qui esposto, che in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare (anche solo in astratto) uno speci- fico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello con- sistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità (per difetto di interesse) dell'opposizione stessa. D'altra parte, se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammette- re che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di no- tificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qua- lunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione. In definitiva, il ricorso deve ritenersi manifestamente infonda- to sulla base del seguente principio di diritto: «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quan- to meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del tito- lo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono im- poste specificamente ed espressamente dalla legge negli art.474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diver- so ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già in- sito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate». 4. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Ric. n. 25062/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis
Decreto Cassazione n. 32838/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris