CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1978
Cassazione n. 10192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1978 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, è del tutto privo della necessaria specificità, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a un'allegazione del tutto assertiva (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed è manifestamente infondato poiché trova smentita in atti, constando che la persona offesa ha sporto querela il 4 giugno 2017 (cfr. verbale redatto dal personale del Commissariato di P. S. di Vittoria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali e chiarendo le ragioni per cui non ha ravvisato alcun comportamento positivamente apprezzabile - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così