CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: AGENZIA delle E NTRATE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona d el legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:SOCIETA] avverso ildecreto dei 23/26.5.2017 del Tribunale di Lecce , udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce domandava l ’ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 11 del l’11.3. 201 5 , di crediti del complessivo importo di euro 143.938,17, per imposta I.V.A., ritenute, sanzioni ed interessi relativamente all’anno di imposta 2013. 2.Il giudice delegato ammetteva il credito al passivoin chirografo, “in ragione del fatto che nella domanda nonera stato indicato alcun grado di privilegio ” . 3. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce proponeva opposizioneallo stato passivo. Deduceva che la domanda di ammissione al passivo indicava che il credito era vantato a titolo d’I.V.Aed era quindi indubbiamente privilegiato. Si costituivail [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione. 4.Con decreto dei 23/26.5.2017 il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Lecce; ne ha chiesto,sulla scorta di due motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione., [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorrent e d enuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, 3° co., d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633. Deduceche l’intangibilità e l’irrinunciabilità, di matrice comunitaria, del l’ I.V.A. comportanoche la pura e semplice richiesta di ammissione al passivo del credito I.V.A. per capitale ed interessi ne impone senz’altro l’ammissione in via privilegiata.7.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 93 l.fall. Deduce che la domanda di ammissione al passivo indicava espressamente che trattavasi di credito I.V.A.. Deduce altresì che il privilegio che assiste il credito I.V.A. per capitale ed accessori,ha la sua fonte nella legge; che dunque, una volta che sia specificato che la pretesa si fonda sul mancato pagamento di detto tributo, non può reputarsi omessa l’indicazione del privilegio né può ritenersi incerto il titolo di prelazione. 8. I due motiv i di ricorso , che sono fra loro connessi e possono essere contestualmente esaminati, sono infondati. 9.Reputa il Collegio, pur nella consapevolezza di indicazioni di segno diverso, di dar continuità all’indirizzo espresso da questa Corte con la pronuncia n. 15702 del 15.7.2011,secondo cui, in tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo ex art. 95, 2° co., l.fall., configurando tale richiesta, in fattispecieregolata (è il caso di specie)dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, una mutatio e non una emendatio libelli e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo; e secondo cui la non sanabilità dell’omissione (o dell’assoluta incertezza)delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito - con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva - non possa essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo (cfr., analogamente, Cass. 1 9 . 1 .201 7 , n. 1331 –alla quale si è espressamente conformato il Tribunale di Lecce - secondo cuinel giudizio di verificazione dello stato passivo l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra lacausa petendidella domanda di ammissione; cosicché, ove l’indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità; Cass.19.3.2012, n. 4306). 10. Segnata mente , vanno ribaditi gli argomenti motivazionali di cui alla pronuncia n. 15702/2011, testualmente ripresi dalla pronuncia n. 1331/2017 di questa Corte. Ovvero che già prima della riforma della legge fallimentare questa Corte aveva puntualizzato che ai sensi della L. Fall., art. 93, comma l, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni, di guisa che anche questa seconda indicazione (…) assurge ad elemento costitutivo della causa petendifatta valere con la suddetta domanda, configurato dal legislatore per fini di tutela della par condicio dei creditori concorrenti . Di talché nel prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo exart. 98 (…) non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito(…) . Ovvero che le indicazioni delle ragioni di prelazione imposte dalla l. fall., art. 93, al creditore che si dichiara privilegiato consentono agli altri creditori che ne risultano svantaggiati di valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni di prelazione fatte valere e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate con possibilità anche di impugnare eventualmente(…) l’erroneo riconoscimento dello specifico privilegio. Verificazione ed impugnazione che sarebbero, invece, sottratte, o rese più difficili, ai creditori ove si ammettesse che il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione possa essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione . Ovvero che tale indirizzo interpretativo era fondato sul rilievo (formulato già da Sez. l, Sentenza n. 5751 del 1990) per il quale non esiste nel nostro ordinamento una generale qualificazione dei crediti privilegiati fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, ciascuna delle quali ancorata ad un determinato presupposto di fatto, costituente il campo di indagine necessario per il riconoscimento del singolo titolo di prelazione richiesto . Ovvero che riconoscere un privilegio significa essenzialmente accertare la causa del credito da cui la prelazione assume collocazione in una situazione di concorso. (…) il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e l’allegazione, nonché l’accertamento, della singola causa di credito costituisce la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio. L’addurre, quindi, la singola causa di credito (…) di fronte ad un’originaria generica domanda, pur non immutando il petitum, introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile nella fase eventuale dell'accertamento del passivo . Di talché, se tale era il rigore della giurisprudenza prima della riforma, ora che la fase necessaria dell’accertamento del passivo è scandita da termini perentori, a maggior ragione l’orientamento restrittivo deve essere mantenuto anche per la fase sommaria(...) . 11.In questo quadro non può che opinarsi nei termini che seguono.Per un verso, va in totocondiviso il duplice rilievo formulato dal Tribunale di Lecce sulla scorta del riscontro per cui la domanda tempestiva di ammissione al passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate non recava la richiesta di ammissione del credito in privilegio. Ossia che non esplicano alcuna valenza né la specificazione del privilegio operata con le osservazioni proposte ai sensi del 2° co. dell’art. 95 cod. proc. civ. né la specificazione del privilegio operata con l’atto di opposizione, in quanto sostanziante una inammissibile mutatio libelli. Per altro verso, non rilevano i requisiti connotanti l’ i.v.a. quale imposta comunitaria armonizzata: è infatti evidente che, ove l’amministrazione finanziaria non richieda la collocazione del relativo credito in via privilegiata, il giudice non può provvedere in tal senso d’ufficio, atteso il rigore correlato ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, e anchein vista della salvaguardia della par condicio creditorum . 12.Poiché il [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese, non va assunta statuizione in ordine alle spese del presente giudizio. 13.Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove tale contributo sia dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma n