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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03197/2026

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guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.881/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a sé medesimo, che ha indicato recapito PEC; -ricorrentecon ricorso non depositato- contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 213/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in data 19 Febbraio 2024, depositata in Segreteria il 26 Marzo 2024; sentita, nella camera di consigliola relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Ricorso principale non depositato-Conseguenze.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova l’intimazione di pagamento n. 04820209000128048000, deducendo il difetto di notifica della stessa e degli atti ad essa sottesi, e precisamente le cartelle esattoriali nn. 04820030052480289000, 04820070008169054000,04820160026433984000,04820160 027560201000,0482016002809282600,04820160028092927 000,04820170010694024000,04820180010309871000,04820 18001575290400,04820180016741431000,04820180016974 436000, 04820190003477081000, e gli avvisi di accertamento nn.

TLMM00140 e TLMM00171.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel primo grado ex art. 14, D.lgs 546/92, su chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2.Con sentenza n. 356/02/2021, depositata il 21/05/2021, il giudice prossimale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle nn. 04820160028092826000 e 04820030052480289000, afferenti a crediti extratributari, e, respinta l’eccezione di nullità della notifica dell’intimazione in quanto sanata con la presentazione del ricorso, accertava la validità deglinotifica degli atti presupposti, ad eccezione della cartella esattoriale n. 04820070008169054000 e degli avvisi TLMM00140 e TLMM00171, per cui riteneva carente la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Interponeva appello l’Ufficio, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, cui resisteva il contribuente proponendo, a sua volta, appello incidentale.

3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo che il gravame riguardasse solo le somme richieste con l’intimazione di pagamento n. 04820209000128048000 e non anche gli avvisi di accertamento eche, in ogni caso, che non fosse stata fornita la dimostrazione della loro notificazione, ed accoglieva solo in parte l’appello incidentale del contribuente, annulla ndo l’intimazione di pagamento impugnata “nella parte riguardante le cartelle annullate o sospese in altri diversi giudizi contenziosi”, respingendo nel resto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] (vizio di notifica dell’atto di appello da indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, vizio di costituzione dell’ente impositore, vizi della notifica a mezzo pec delle cartelle, vizi di notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione).

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando dieci motivi, che è statonotificato all’Avvocatura il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha resistito l’Avvocatura dello Stato per l’Ufficio e l’Agente della riscossione con controricorso contenente ricorso incidentale depositato il 5.12.2024 fondato su un solo motivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art.369 cod. proc. civ., come da attestazione di Cancelleria; lo stesso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.

1.1. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile.

Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni(tra le più recenti Cass.27/0/2024, n. 14756).

1.2. La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, proponendo ricorso incidentale che, in quanto depositato in data 5 dicembre 2024, applicandosi il disposto del novellato art. 371 c.p.c., è tardivo rispetto al termine ordinario di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata (26/03/2024).

Ne consegue la sua inefficacia a i sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. (come novellato dall’art.3, comma 25, lett.b) del d.lgs. 149 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta dopo il 28 febbraio 2023), stante la declaratoria di improcedibilità del ricorsoprincipale.

2. L e spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del r icorrente principale, cui va riferita la soccombenzain ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque , l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 04/12/2023, n. 33733, Rv. 669526 -01). 3.Alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato.

Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che “la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma” (Cass., Sez.

U., 17/07/2023, n. 20621).

P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentaletardivo; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.881/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a sé medesimo, che ha indicato recapito PEC; -ricorrentecon ricorso non depositato- contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 213/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in data 19 Febbraio 2024, depositata in Segreteria il 26 Marzo 2024; sentita, nella camera di consigliola relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Ricorso principale non depositato-Conseguenze. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova l’intimazione di pagamento n. 04820209000128048000, deducendo il difetto di notifica della stessa e degli atti ad essa sottesi, e precisamente le cartelle esattoriali nn. 04820030052480289000, 04820070008169054000,04820160026433984000,04820160 027560201000,0482016002809282600,04820160028092927 000,04820170010694024000,04820180010309871000,04820 18001575290400,04820180016741431000,04820180016974 436000, 04820190003477081000, e gli avvisi di accertamento nn. TLMM00140 e TLMM00171. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel primo grado ex art. 14, D.lgs 546/92, su chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2.Con sentenza n. 356/02/2021, depositata il 21/05/2021, il giudice prossimale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle nn. 04820160028092826000 e 04820030052480289000, afferenti a crediti extratributari, e, respinta l’eccezione di nullità della notifica dell’intimazione in quanto sanata con la presentazione del ricorso, accertava la validità deglinotifica degli atti presupposti, ad eccezione della cartella esattoriale n. 04820070008169054000 e degli avvisi TLMM00140 e TLMM00171, per cui riteneva carente la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Interponeva appello l’Ufficio, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, cui resisteva il contribuente proponendo, a sua volta, appello incidentale. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo che il gravame riguardasse solo le somme richieste con l’intimazione di pagamento n. 04820209000128048000 e non anche gli avvisi di accertamento eche, in ogni caso, che non fosse stata fornita la dimostrazione della loro notificazione, ed accoglieva solo in parte l’appello incidentale del contribuente, annulla ndo l’intimazione di pagamento impugnata “nella parte riguardante le cartelle annullate o sospese in altri diversi giudizi contenziosi”, respingendo nel resto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] (vizio di notifica dell’atto di appello da indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, vizio di costituzione dell’ente impositore, vizi della notifica a mezzo pec delle cartelle, vizi di notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione). 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando dieci motivi, che è statonotificato all’Avvocatura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha resistito l’Avvocatura dello Stato per l’Ufficio e l’Agente della riscossione con controricorso contenente ricorso incidentale depositato il 5.12.2024 fondato su un solo motivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale. Motivi della decisione 1. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art.369 cod. proc. civ., come da attestazione di Cancelleria; lo stesso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte. 1.1. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile. Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni(tra le più recenti Cass.27/0/2024, n. 14756). 1.2. La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, proponendo ricorso incidentale che, in quanto depositato in data 5 dicembre 2024, applicandosi il disposto del novellato art. 371 c.p.c., è tardivo rispetto al termine ordinario di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata (26/03/2024). Ne consegue la sua inefficacia a i sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. (come novellato dall’art.3, comma 25, lett.b) del d.lgs. 149 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta dopo il 28 febbraio 2023), stante la declaratoria di improcedibilità del ricorsoprincipale. 2. L e spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del r icorrente principale, cui va riferita la soccombenzain ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque , l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 04/12/2023, n. 33733, Rv. 669526 -01). 3.Alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che “la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma” (Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621). P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentaletardivo; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
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